Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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Codice 25.10
D.D. 20 febbraio 2001, n. 221

Nulla osta idraulico in sanatoria nº 167 della Ditta Meccanotessile s.a.s. “Guido Regis” di ing. Giacomo Lucchini per posa di canaletta prefabbricata per scarico acque meteoriche - Rio Merle - Comune di Valle Mosso

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il nulla-osta si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendono necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il nulla-osta è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge.

- Il nulla-osta è subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, secondo le vigenti leggi in materia (concessioni edilizia, autorizzazione di cui alla L. 431/85 (vincolo paesaggistico), alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti