Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 35-2609
A.S.L. 14. Attuazione della manovra sanitaria per lanno 2001 - DD.G.R.
n. 41-1926 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
per le motivazioni in premessa indicate di:
* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dellASL 14 il compito
di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella
manovra aziendale con deliberazione n. 75 del 07.02.01 nellambito del
budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nellanno
2000;
* assegnare allAzienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione
delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità
in premessa indicate (in particolare relative ai risvolti economici derivanti
dal nuovo modello gestionale dellospedale di Omegna) e di ottimizzarne
ladeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;
* formulare assenso sullo sviluppo del nuovo modello gestionale dellospedale
di Omegna, così come rappresentato dallazienda, riservando le ulteriori
determinazioni esecutive, nei termini previsti per le risultanze del primo
monitoraggio trimestrale, dopo aver esaminato nel dettaglio gli aspetti
finanziari e di attività delloperazione;
* richiamare lAzienda alla necessità che le azioni previste siano considerate
anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi
successivi;
* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale lassunzione
di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole
alla valutazione dellandamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali
in premessa indicati nonchè alliter procedurale del nuovo modello gestionale
dellospedale di Omegna;
* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente
al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai
sensi dellart. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il
presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
(omissis)