Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2001, n. 1-2764
Legge n. 365/2000 - Evento alluvionale dellottobre 2000. Modalità operative
particolari e criteri di ammissibilità relativi alle imprese agricole
A relazione del Presidente Ghigo
Vista la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile datata 30/1/2001
Applicazione dei benefici previsti dallart.4-bis della legge 11 dicembre
2000 n°365" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°35 del 12 febbraio 2001
e in particolare il punto 2.3 recante gli interventi ammissibili si reputa
necessario integrare quanto ivi riportato, dettagliando maggiormente le
varie tipologie di intervento ammissibili. Ciò anche in seguito ad approfondimenti
e chiarimenti discussi con le Province e le Comunità Montane preposte allistruttoria
delle domande per le aziende agricole, sentito anche il parere delle Organizzazioni
Professionali di Categoria più rappresentative;
rilevato infatti che il comparto agricolo rappresenta una fattispecie particolare,
per il quale vengono a presentarsi tipi di intervento che non trovano analogo
riscontro presso altre categorie imprenditoriali;
vista altresì la direttiva integrativa del Ministro dellInterno datata
10/04/2001 qui trasmessa dall Agenzia di Protezione Civile prot. APC/464/2001/DIR.
del 10/04/2001;
ritenuto necessario formulare una serie di indicazioni utili per la compilazione
delle domande che, in virtù delle deleghe conferite con l.r. n°17/99, andranno
presentate alle Province e alle Comunità Montane, fermo restando naturalmente
che sulle somme indicate andrà applicato il contributo a fondo perduto
previsto dalla legge n°365/2000, ovvero del 40% (cui si aggiunge un mutuo
decennale fino al 75% del valore del danno), ovvero del 75% per le imprese
con meno di 20 addetti (fino a un massimo di L. 500 milioni), ovvero ancora
del 100% nel caso di imprese classificate bi-alluvionate;
tenuto conto che i prezzi previsti per i vari interventi più sotto specificati
sono commisurabili a quelli adottati in occasione dellalluvione del 1994,
aumentati percentualmente del 10-15% circa per tener conto degli effetti
della svalutazione monetaria;
ritenuto di integrare il modulo di domanda approvato dalla direttiva 31/1/2001
pubblicata sulla G.U. n°35 del 12/2/2001, per la parte agricola, con il
modello allegato alla presente per farne parte integrante e recante:
A) lindicazione delle superfici di terreno che saranno soggette a lavori
di ripristino della coltivabilità o di reimpianto di piantagioni arboree,
o della superficie dei terreni non più ripristinabili in quanto andati
completamente perduti o inclusi in via permanente nellalveo di fiumi o
torrenti, espressa in ettari, con lindicazione dei mappali e del tipo
di coltura catastalmente indicata o denunciata.
B) nel caso di prodotti o scorte in magazzino per i quali si richiede il
contributo, dovrà essere indicata la tipologia del prodotto (riso, fieno,
semente, concime, ecc...) e la quantità, espressa in quintali di ciascun
prodotto.
valutato il ritardo con cui queste indicazioni giungono rispetto al termine
per la presentazione delle domande fissato sulla base della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della direttiva del 30/1/2001
del Ministro degli Interni, per cui si rende opportuno concedere agli agricoltori
un termine aggiuntivo per la presentazione delle perizie e di eventuali
integrazioni alla domanda, che dovrà essere comunque presentata entro il
termine del 21 maggio p.v.;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di concedere, limitatamente alle imprese agricole, un termine aggiuntivo,
con scadenza il 21 maggio 2001, per la presentazione delle domande congiuntamente
al modulo aggiuntivo previsto dalla presente deliberazione e allegato per
farne parte integrante, nonché, per le domande con un volume di danno superiore
ai 30.000.000, alla prescritta perizia asseverata.
Le peculiari istruzioni da utilizzare per le indicazioni relative alle
tipologie di intervento ammissibili in agricoltura ai sensi della legge
365/2000 e della direttiva 30/1/2001 pubblicata sulla G.U. n°35 del 12/2/2001,
sono riportate come segue:
1. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA COLTIVABILITA DEI TERRENI
Tali lavori sono ammissibili per la spesa fatturata necessaria al ripristino
di terreni agricoli di qualunque genere, ivi compresi i terreni golenali
purché risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione.
Nel ripristino della coltivabilità dei terreni sono compresi anche i ripristini
di opere indispensabili quali muri a secco, viminate, ecc... per la tenuta
dei terrazzamenti.
Sul modulo integrativo andrà indicata la superficie interessata, il numero
dei relativi mappali e lindicazione delle colture catastalmente indicate
o denunciate.
2. LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DELLA COLTIVABILITA DEI TERRENI
Sono altresì ammissibili i lavori di ripristino della coltivabilità dei
terreni sommersi eseguiti in economia dallimprenditore agricolo, e conteggiati
in via forfetaria così come segue:
A) Costo unitario per il ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli
ricoperti, a seguito di sommersione, da materiale detritico quali limo,
sabbia ed altri materiali, per uno spessore fino a 10 cm:
- senza intervento di mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche, ecc)
per ha - fino a L. 1.200.000 (euro 619,7)
- con intervento di mezzi meccanici per ha - fino a L. 1.800.000 (euro
929,6)
B) Costo unitario per il ripristino della coltivabilità dei terreni agrari
ricoperti, a seguito esondazione di fiumi, torrenti e rii, da materiali
detritici ghiaiosi o comunque totalmente da asportare o da rifiuti di vario
genere (da avviare a discarica autorizzata), ovvero del riporto di cotico
fertile:
- per spessori medi fino a 20 cm
ad ettaro: fino a L. 2.500.000 (fino a euro 1291,1)
- per spessori medi fino a 60 cm
ad ettaro: fino a L. 6.000.000 (fino a euro 3098,7)
- per spessori medi oltre 60 cm
ad ettaro: fino a L. 9.500.000 (fino a euro 4906,3)
C) - Sono ammissibili al calcolo del volume di danno anche i costi degli
eventuali conferimenti a discarica autorizzata di materiali depositati
qualora ciò sia previsto da disposizioni vigenti e, in tale caso, devono
essere disponibili le relative fatture.
D) - Le opere quali muri a secco, viminate, ecc... indispensabili per la
tenuta dei terrazzamenti o i lavori e i drenaggi eseguiti a consolidamento
nel caso di frane, dovranno essere computati adottando il prezzario Regionale
sez. XXII (Agricoltura).
Sul modulo integrativo andrà indicata la superficie interessata, il numero
dei relativi mappali e lindicazione delle colture catastalmente indicate
o denunciate.
Il costo del ripristino, anche se superiore al valore tabellare, così come
fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni Provinciali costituite
ai sensi dallart.14 della legge 28/1/77 n°10 in vigore al momento del
verificarsi dellevento, sulla base del tipo di coltura catastale indicata,
viene riconosciuto nei limiti del suddetto valore tabellare.
In caso di richieste di contributo superiori a lire 30 milioni, la perizia
asseverata deve attestare, nel rispetto delle indicazioni parametriche
sopra indicate, lo spessore medio dei riporti o degli scavi e la tipologia
dei materiali depositati.
3. INDENNIZZO PER I TERRENI NON RIPRISTINABILI O ANDATI COMPLETAMENTE PERDUTI
O INCLUSI IN VIA PERMANENTE NELLALVEO DI FIUMI E TORRENTI
Per i terreni nei quali non può essere ripristinato lo strato coltivabile
a causa dellerosione profonda o perché inclusi in via pressoché permanente
nellalveo di fiumi e torrenti così come modificatosi a seguito dellalluvione,
può essere corrisposto un indennizzo pari al valore tabellare, così come
fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni Provinciali costituite
ai sensi dallart.14 della legge 28/1/77 n°10 in vigore al momento del
verificarsi dellevento, sulla base del tipo di coltura catastale indicata
o denunciata.
Sul modulo integrativo andrà pertanto indicata la superficie interessata,
il numero dei relativi mappali e lindicazione delle colture catastalmente
indicate o denunciate.
Lindennizzo ricevuto per i terreni non ripristinabili deve essere reimpiegato
in azienda, così come previsto al punto 2.3 della Direttiva per lapplicazione
dei benefici previsti dallart.4-bis della legge 11/12/2000 n°365 approvata
il 30/1/2001.
Tale indennizzo, ai sensi della legge 365/2000 spetta ai proprietari dei
terreni agricoli perduti. Nellambito della famiglia dellimprenditore
agricolo è consentita la corresponsione dellindennizzo di cui sopra anche
nel caso in cui il titolare dellimpresa risulti essere diverso dal proprietario
del terreno, purché il proprietario stesso faccia parte del medesimo nucleo
familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato)
attività agricola nella medesima impresa, così come intesa dallart.230
bis del C.C. (Dellimpresa familiare).
4. LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DELLIMPIANTO DELLE PIANTAGIONI
ARBOREE
Sono ammissibili i lavori di reimpianto delle piantagioni arboree eseguiti
in economia dallimprenditore agricolo e dai membri della sua famiglia,
come segue:
- Frutteto L. 12.000.000 (euro 6197,4)/ha
- Actinidieto L. 24.000.000 (euro 12395,0)/ha
- Noccioleto L. 5.000.000 (euro 2582,2)/ha
- Pioppeto L. 3.600.000 (euro 1859,2)/ha
- Vigneto L. 28.000.000 (euro 14460,8)/ha
- Piante floricole poliennali L. come da prezzario regionale sez.Agricoltura
5. PRODOTTI AGRICOLI IMMAGAZZINATI PER LA VENDITA E RESI INCOMMERCIABILI
DALLALLUVIONE
Poiché il verificarsi dellalluvione in molte aziende ha irrimediabilmente
danneggiato o asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti e
immagazzinati, facendo mancare allazienda la fonte di reddito per lannata
agraria successiva, i prodotti in magazzino saranno ammissibili al calcolo
del volume di danno come scorte.
Il valore di riferimento dovrà essere determinato con perizia asseverata
o, per i casi in cui la perizia non è necessaria, con autocertificazione
riferita ai valori medi di mercato riportati nei Mercuriali delle Camere
di Commercio.
Il costo per leventuale spesa sostenuta per la riessiccazione dei cereali
può concorrere alla determinazione del volume di danno. A tal fine faranno
fede le fatture della Ditta che ha provveduto alla riessicazione ovvero
a quelle per lacquisto del combustibile necessario.
6. COLTURE FLORICOLE e VIVAISTICHE POLIENNALI
Per il riconoscimento in qualità di prodotti finiti o semilavorati delle
specie floricole poliennali, in serra o in pieno campo, si richiama e si
conferma quanto precisato con nota del Presidente della Giunta Regionale
n° 26930/S.1/1.45 datata 5/12/2000 riferita alle ordinanze 3090/2000, 3095/2000
e 3096/2000, come segue:
- le piante pronte per la vendita presenti in serra e/o in pieno campo
(in questo caso assimilabile a magazzino) possono essere indicate come
prodotti finiti (C1).
- le piantine non ancora pronte per la vendita, in serra e/o pieno campo,
ovvero le piante madri, possono altresì essere indicate sotto la voce prodotti
semilavorati (C2).
(omissis)
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