Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001
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Legge regionale 11 aprile 2001, n. 8
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 Partecipazione
della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A..
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione
della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A.)
come modificato dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 32, è sostituito
dal seguente:
Art. 5.
1. La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquisire
direttamente le aree necessarie per lintera struttura intermodale di Orbassano
e provvedere ai finanziamenti per lurbanizzazione primaria, ai sensi della
legge regionale 6 marzo 1980 n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione
di infrastrutture per il trattamento delle merci e per linterscambio tra
sistemi di trasporto).
2. La Regione, attraverso i propri competenti organi, è autorizzata a cedere
alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A., a titolo oneroso, il
diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della l.r. 11/1980,
su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura
interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale
finanziamento pubblico.
3. La Regione è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO.
le altre aree, comprese nel progetto di cui allarticolo 13 della l.r.
11/1980 e nei progetti stralcio di cui allarticolo 1 della legge regionale
21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 8/1982 e provvedimenti
integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche,
in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dellintero
interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a
carico della S.I.TO. - che dovrà impegnarsi, allatto dellacquisizione,
a garantirne una destinazione duso coerente con le funzioni dellInterporto
- sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in
dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
4. La S.I.TO. , intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza ai sensi di legge, potrà acquistare, ove possibile, direttamente
dagli espropriandi le aree di cui al comma 2, comprese nei progetti di
cui alla l.r. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere
pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al comma 3.
5. La S.I.TO. , nelle ipotesi di acquisti diretti, sarà tenuta ad informare
la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni
degli acquisti e ciò al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare
alla S.I.TO. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione
delle aree.
6. La S.I.TO. , potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del
comma 5, nel rispetto degli impegni assunti al momento dellacquisizione
ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso
idonee clausole contrattuali - la destinazione duso coerente con le funzioni
interportuali.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 aprile 2001
Enzo Ghigo