Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001
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Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attivita Estrattiva
Nuove procedure relative allautorizzazione per le attivita estrattive
ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989, 44/2000 e D.Lgs 490/1999.
La l.r. 44/2000 muta il quadro autorizzativo per lesercizio dellattività
estrattiva di cava rispetto a quello normato dalle ll.rr. 69/1978 e 40/1998.
Per quanto concerne la l.r. 69/1978 il nuovo riferimento normativo prevede
la sostituzione della Commissione Tecnico-Consultiva con la Conferenza
di Servizi presso la regione per le istanze presentate ai sensi della l.r.
30/1999 e per le cave ubicate in Aree Protette di importanza regionale.
Per le istanze relative a tutte le altre attività estrattive sono istituite
Conferenze di Servizi presso le province ; gli artt. 32 e 33 della l.r.
44/2000 determinano la composizione rispettivamente delle Conferenze presso
le province e di quella presso la Regione.
Il nuovo quadro normativo impone quindi una modifica delle procedure in
atto.
CONFERENZE DI SERVIZI PRESSO LA REGIONE.
Relativamente alle istanze da sottoporre allesame della Conferenza di
Servizi presso la Regione occorre distinguere se lattività estrattiva
specifica ricada in Area Protetta di importanza regionale o sia finalizzata
alla realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordi di Stato-Regioni
come definito dalla l.r. 30/1999.
a) ATTIVITA ESTRATTIVA IN AREE PROTETTE.
Nel caso in esame il proponente è tenuto a presentare al Presidente della
Giunta regionale istanza con il seguente numero di copie della documentazione
tecnico-amministrativa:
- 2 copie per il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;
- 1 copia per lEnte di Gestione dellArea Protetta;
- 1 copia per ogni Comune interessato;
- 1 copia per ogni Amministrazione Provinciale interessata;
- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali, qualora per lArea Protetta
interessata non sia in vigore il Piano dArea; in caso contrario le 4 copie
devono essere presentate ad ognuno dei Comuni interessati unitamente allistanza;
- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per
il Corpo Forestale dello Stato qualora larea di intervento sia sottoposta
a vincolo ex l.r. 45/1989 ;
- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata.
b) ATTIVITA ESTRATTIVA EX L.R. 30/1999.
Per quanto riguarda i progetti di cava ex l.r. 30/1999 il proponente è
tenuto a presentare istanza al Comune o ai Comuni interessati con il seguente
numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:
- 2 copie per ciascun Comune competente;
- 1 copia per il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;
- 1 copia al Gruppo Interassessorile SETIS presso lAssessorato Trasporti
;
- 1 copia per ogni Amministrazione provinciale interessata;
- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata;
- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali qualora larea di cava
sia sottoposta al vincolo previsto dal D.Lgs. 490/1999. Nel caso in cui
il vincolo ai sensi del D.Lgs 490/1999 rientri nei casi di subdelega previsti
dallart. 13 l.r. 20/1989 s.m.i. listanza relativa e le copie del progetto
devono essere presentate alle Amministrazioni comunali competenti;
- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per
il Corpo Forestale dello Stato, qualora larea di intervento sia sottoposta
a vincolo ex l.r. 45/1989. E da sottolineare che in questo caso la competenza
relativa al vincolo per scopi idrogeologici resta in capo alla Regione
ai sensi dellart. 63-2° comma - della legge regionale n. 44/2000 trattandosi
di interventi di interesse regionale.
Le Amministrazioni comunali responsabili del procedimento provvedono ad
inviare le copie della documentazione tecnica alle Amministrazioni e ai
Settori regionali interessati.
CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO LE PROVINCE.
Come già riferito nel paragrafo introduttivo per la generalità delle attività
estrattive (escluse le cave ubicate in Aree protette di rilevanza regionale
e quelle riferite alla l.r. 30/1999) la Provincia è tenuta alla convocazione
di specifica Conferenza di Servizi.
Le Amministrazioni comunali restano titolari delle funzioni autorizzative
; sono tuttavia tenute a richiedere lintervento istruttorio della Conferenza
di Servizi presso la Provincia ai sensi dellart. 31 1° comma l.r. 44/2000.
Liter procedurale è pertanto il seguente:
il proponente presenta istanza al Comune o ai Comuni interessati con il
seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:
- 2 copie per ciascun Comune interessato;
- 1 copia per ogni Amministrazione provinciale interessata ;
- 1 copia per il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;
- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata;
- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali qualora larea di cava
sia sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs. 490/1999. Nei casi in cui il
vincolo ai sensi del D.lgs. 490/1999 rientri nei casi di subdelega previsti
dallart. 13 l.r. 20/1989 s.m.i. listanza relativa e le copie del progetto
devono essere presentate alle Amministrazioni Comunali competenti;
- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per
il Corpo Forestale dello Stato qualora larea di cava sia sottoposta al
vincolo ex l.r. 45/1989.
Le Amministrazioni comunali nel richiedere alla Provincia la convocazione
della Conferenza di Servizi, provvedono ad inviare le copie della documentazione
a tutte le Amministrazioni competenti e ai Settori regionali interessati.
Le nuove procedure, previste dalla l.r. 44/2000 e riguardanti progetti
di cava di cui alla l.r. 40/1998, sono oggetto di successiva deliberazione
della Giunta regionale ai sensi dellart. 23 della medesima legge regionale.