Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001
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Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
Ordinamento contabile della Regione Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina lordinamento contabile della Regione Piemonte,
in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dellarticolo
1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).
Art. 2.
(Criteri e principi dellordinamento
1. Lordinamento finanziario della Regione è retto da criteri atti a consentire
alla finanza della Regione di concorrere, con la finanza statale e locale,
al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dallappartenenza
dellItalia allUnione Europea, ed opera secondo principi coerenti con
i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
Art. 3.
(Criteri e principi dellordinamento
1. Lordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri
e principi fondamentali:
a) conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine
di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilità dei
fatti contabili ed economici che riguardano lattività della Regione, e
di favorire le forme della partecipazione secondo i dettati dello Statuto
della Regione;
b) fissazione di regole affinchè lattività finanziaria ed economica della
Regione sia retta da criteri di economicità e di efficacia;
c) osservanza dei principi, stabiliti in materia di distinzione tra ruolo
di direzione politico-amministrativa, e di gestione amministrativa dalla
legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici
e sullordinamento del personale regionale).
2. Lordinamento contabile della Regione è predisposto:
a) tenendo conto delle norme sul conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed enti locali, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e successive modificazioni e integrazioni, e conseguenti
provvedimenti di attuazione, e dei principi che regolano il detto conferimento;
b) applicando i principi generali della delegificazione, della semplificazione
e della accelerazione delle procedure, in base il disposto di cui allarticolo
20, comma 7, della l. 59/1997.
Art. 4.
(Regolamenti di contabilità)
1. Mediante specifici regolamenti di contabilità, di seguito denominati
regolamenti, da predisporre entro novanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge ed assunti rispettivamente dalla Giunta regionale
e dal Consiglio regionale, con riferimento allarticolo 44, sono dettate
le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella
presente legge.
Capo II.
GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA
Sezione I.
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Art. 5.
(Documento di programmazione economico-finanziaria)
1. La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo
della programmazione.
2. In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui
allarticolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sullordinamento degli enti locali) e successive modificazioni
e integrazioni, la Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dellIstituto
di Ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al
Consiglio, entro il 5 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria
che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione
economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione
dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi
della Regione.
3. Per i fini di cui allarticolo 5 del d.lgs. 267/2000, il documento di
programmazione economico-finanziaria è inviato alla Conferenza permanente
Regione-Autonomie Locali prevista dallarticolo 6 della legge regionale
20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli Enti locali), che esprime il proprio parere entro
il 25 luglio nel rispetto dei tempi definiti allarticolo 6, comma 4, della
stessa legge.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deliberato dal
Consiglio entro il 30 luglio. La mancata deliberazione del documento di
programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce,
comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale,
del bilancio annuale e della legge finanziaria.
5. Limpostazione e i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria
nonchè le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui allarticolo
74 dello Statuto della Regione, sono definiti con il Regolamento.
6. Il documento di programmazione economico-finanziaria è aggiornato annualmente.
Art. 6.
(Bilancio pluriennale)
1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio
pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non
inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli
obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria
e nel programma pluriennale di attività e di spesa. Il bilancio pluriennale
è allegato al bilancio annuale.
2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione
prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone
separatamente:
a) landamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale
e regionale già in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b) le previsioni sullandamento delle entrate e delle spese tenendo conto
degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione
economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).
3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per
il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite
da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
4. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata
e di spesa; nellambito di questultima, vengono evidenziati i trasferimenti
correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali
in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997,
e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.
5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le
entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.
6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione
del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare
lordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio
pluriennale.
Art. 7.
(Programma operativo)
1. Sulla base del bilancio pluriennale approvato dal Consiglio, la Giunta
definisce ogni anno, prima dellinizio dellesercizio e, in ogni caso,
non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando
gli obiettivi da conseguire nellanno cui si riferisce il bilancio annuale
di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui allarticolo
10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
2. La Giunta modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo
ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un
riadattamento.
3. Il regolamento stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità
amministrativa possono assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei
limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo,
e per il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma. Lo stesso
regolamento prevede che, qualora il conseguimento di alcuni obiettivi richieda
interventi successivi alla chiusura annuale dellesercizio, le dotazioni
finanziarie assegnate per il conseguimento di questi obiettivi e non impegnate
entro il detto termine possano essere riportate al programma operativo
dellesercizio successivo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie assegnate
per gli stessi obiettivi in questultimo programma.
4. Il regolamento determina, altresì, le modalità per la predisposizione
del programma operativo.
Sezione II.
STRUMENTI DI MANOVRA FINANZIARIA
Art. 8.
(Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al
Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento
di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità
regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per
il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono
sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con
effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato
nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi
nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di
entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione
e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni
caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino
incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo
5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione
del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria
e il bilancio annuale.
Art. 9.
(Provvedimenti collegati alla manovra
1. Entro il 30 novembre, la Giunta può presentare al Consiglio, per lapprovazione,
uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale
avente riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili
nella legge finanziaria.
Sezione III.
BILANCIO ANNUALE
Art. 10.
(Bilancio annuale di previsione)
1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. Lesercizio
finanziario coincide con lanno solare.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza
con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria
e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini
di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dellintegrità, delluniversalità,
dellunità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.
3. Ai fini dellequilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale
dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate
di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale
di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza limpegno può essere
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo
esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme
di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio
e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante
dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale
e comunque nei limiti previsti dallarticolo 23 del d.lgs. 76/2000.
4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per lentrata e per la spesa,
in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con
riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale,
in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali,
sia nellentrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dellesercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) lammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese
di cui si autorizza limpegno nellesercizio cui il bilancio si riferisce;
c) lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni
fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti
in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività
o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo,
nellesercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma
dellarticolo 31.
7. Leventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine
dellesercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al
comma 5, lettera b), mentre lammontare presunto della giacenza di cassa
allinizio dellesercizio cui il bilancio si riferisce e iscritto fra
le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono
altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità
previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale
della spesa, con levidenziazione delle relative disposizioni legislative.
I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per lentrata
e secondo loggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai
commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle
lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni,
rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono
approvate nel loro complesso.
10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente
in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili
nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale.
11. Entro dieci giorni dallentrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio o di autorizzazione allesercizio provvisorio, la Giunta provvede
a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione
e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti
finanziari nellambito dello stato di previsione delle spese.
12. Gli stati di previsione dellentrata e della spesa sono illustrati
mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali
o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11.
(Formazione delle previsioni)
1. In relazione a quanto disposto dallarticolo 10, comma 10 la Regione
adotta misure organizzative idonee a consentire lanalisi e il controllo
dei costi e dei rendimenti dellattività amministrativa, della gestione
e delle decisioni organizzative, nonchè la corretta quantificazione delle
conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
2. Per lanalisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dellattività,
la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato
a livello nazionale con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato).
3. Le disposizioni occorrenti ai fini dellattuazione di quanto disposto
nel presente articolo sono dettate con il regolamento.
Art. 12.
(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)
1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione
nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente
legge.
2. Lesercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio
con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. La legge relativa allesercizio provvisorio del bilancio autorizza laccertamento
e la riscossione delle entrate, limpegno e il pagamento delle spese, sulla
base del bilancio presentato al Consiglio.
4. La legge regionale che autorizza lesercizio provvisorio stabilisce
eventuali limitazioni allesecuzione delle spese obbligatorie nonchè lentità
degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione
della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.
Art. 13.
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione
allesercizio provvisorio siano approvate dal Consiglio entro il 31 dicembre
dellanno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza
degli adempimenti di cui allarticolo 127 della Costituzione, la Regione
è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio medesimo limitatamente
a un dodicesimo delle spesa prevista da ciascuna unità previsionale di
base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di
spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili
di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione
allesercizio provvisorio del bilancio siano rinviate dal Governo al Consiglio,
a norma dellarticolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette
leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di
merito, a norma dellultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione
è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente
alle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nellimpugnativa,
ovvero nel caso che il rinvio o limpugnativa investano lintero bilancio,
limitatamente a un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unità previsionale
di base, prevista nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del
procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti
di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili
di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Art. 14.
(Classificazione delle entrate)
1. Nel bilancio della Regione, le entrate sono ripartire nei seguenti titoli:
Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito
di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente
dellUnione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
Titolo III: Entrate extratributarie;
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale,
da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in categorie secondo la
natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dellapprovazione
del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della
gestione e della rendicontazione.
Art. 15.
(Specificazione e classificazione delle spese)
1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in:
a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo allesigenza di definire
le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita
sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del
settore della pubblica amministrazione;
b) unità previsionali di base. Ai fini dellapprovazione del Consiglio,
le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa
corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso
di prestiti;
c) capitoli, nellapposito allegato al bilancio di cui allarticolo 10,
comma 11, secondo loggetto, il contenuto economico e funzionale della
spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono
le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. La Regione procede alle modificazioni in materia di entrate e di spese
sulla base dei criteri stabiliti con latto di indirizzo e di coordinamento
previsto dallarticolo 10, comma 3 del d.lgs. 76/2000.
Art. 16.
(Codificazione del bilancio di previsione)
1. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di
base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione
alle necessità della codificazione meccanografica.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per
titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate
e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le
entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni
dellUnione Europea e dello Stato, con lindicazione della rispettiva destinazione
specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o
di riparto, e le spese, distinte anchesse in unità previsionali di base,
aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli
stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore,
in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza,
salvo quanto disposto dall articolo 53, commi 4 e 5.
Art. 18.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di
cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti
a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione
in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di
assumere, nonchè dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine
dellesercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per lammortamento
dei mutui e dei prestiti, nonchè le spese stanziate per garanzie regionali
ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della
Giunta, che ne autorizza il prelievo e liscrizione negli stanziamenti
dellunità previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero
delegando ladozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione allAssessore
competente in materia di bilancio della Regione.
4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati
dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5. Al bilancio di previsione è allegato lelenco delle spese obbligatorie,
correlate alle unità previsionali di spesa.
Art. 19.
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di
cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti
per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio
per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque
prevedibili allatto dellapprovazione del bilancio o dellassestamento,
che abbiano carattere di assoluta necessità nellambito delle funzioni
regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.
2. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della
Giunta, che ne autorizza il prelievo e liscrizione negli stanziamenti
dellunità previsionale di competenza.
3. La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza
del Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, per la convalida con deliberazione del Consiglio.
Art. 20.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo
di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti
da eseguire, nel corso dellesercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti
previsti. Lammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in
misura non superiore a un dodicesimo dellammontare complessivo dei pagamenti
autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del
bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni
delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione
della Giunta. La Giunta può delegare allAssessore competente in materia
di bilancio ladozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.
Art. 21.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di
cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti
per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio
per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente. Lammontare
del fondo è stabilito, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni
delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione
delle Giunta. La deliberazione indica la compatibilità dei prelievi con
gli obiettivi stabiliti nei programmi regionali di attività.
Art. 22.
(Fondi speciali)
1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati
a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali
che si perfezionino dopo lapprovazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo
di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità
previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo lentrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati
al finanziamento di spese per ladempimento di funzioni ordinarie della
Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonchè a seconda
che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto
capitale.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dellesercizio
nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5. Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica
i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far
fronte con il fondo medesimo.
Art. 23.
(Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, lassestamento
del bilancio. La presentazione del progetto di legge per lassestamento
è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale
della Regione relativo allesercizio antecedente a quello in corso.
2. Con la legge di assestamento si provvede allaggiornamento degli elementi
di cui allarticolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonchè a quello dellavanzo
di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso
articolo.
3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni
nel rispetto dei vincoli indicati nellarticolo 10, comma 3.
Art. 24.
(Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni
che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove
unità previsionali di base di entrata per liscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione
Europea, nonchè per liscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni
compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate
dalla legge.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare
la Giunta ad effettuare variazioni compensative allinterno della medesima
classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente
collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso
programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la
necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio,
la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative
anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse
siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge
regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre
dellanno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nellambito della stessa
o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti
autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano
o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi
dellarticolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.
Art. 25.
(Divieto di storni)
1. Salvo quanto disposto negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è vietato
il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale
allaltra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza,
sia per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 26.
(Copertura finanziaria delle leggi)
1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti
termini:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di
cui allarticolo 22, restando precluso sia lutilizzo di accantonamenti
per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie
della Regione, sia lutilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dellesercizio
riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto,
nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli
stanziamenti per spese di questa natura;
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate,
restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate
per la copertura di spese correnti.
2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni
di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione
degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per
la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dellonere complessivo
in relazione agli obiettivi che sintendono conseguire con il provvedimento.
Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per
la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per lesame
del progetto di legge.
Sezione IV.
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 27.
(Oggetto)
1. La gestione del bilancio della Regione concerne il processo di acquisizione
delle entrate e quello di erogazione delle spese.
Art. 28.
(Entrate)
1. Le fasi delle entrate della Regione sono: laccertamento, la riscossione
e il versamento.
2. Laccertamento delle entrate della Regione avviene:
a) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei
relativi atti o provvedimenti statali;
b) per le entrate tributarie, sulla base di ruoli o di altre forme specifiche
previste dalla legge;
c) per le entrate patrimoniali e per le altre entrate non rientranti tra
quelle indicate alle lettere a) e b), sulla base dei provvedimenti, contratti
o altri documenti certi che ne precisino lammontare;
d) per le entrate delle contabilità speciali, sulla base dei relativi titoli.
3. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità
pubblica vigenti nella materia, le modalità per laccertamento, la riscossione
e il versamento delle entrate, e individua, sulla base delle disposizioni
della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di
responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle entrate
della Regione.
Art. 29.
(Annullamento dei crediti)
1. I crediti della Regione di modesto importo, compresi quelli derivanti
dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle
leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con provvedimento della Giunta su proposta del titolare del centro
di responsabilità amministrativa competente. Lannullamento dei crediti
è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola
entrata risulti superiore allammontare della medesima.
Art. 30.
(Residui attivi)
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non
versate entro il termine dellesercizio.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro il termine dellesercizio costituiscono minori entrate.
3. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione
nel bilancio dei residui attivi.
Art. 31.
(Spese)
1. Le fasi delle spese della Regione sono: limpegno, la liquidazione,
lordinazione e il pagamento.
2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del
bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a
contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè
la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dellesercizio.
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione
sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per
le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità
dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dellesercizio le sole
quote che vengono a scadenza nel corso dellesercizio medesimo.
4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse
assegnate alla Regione, la Giunta è autorizzata ad assumere obbligazioni
anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con limporto e
secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati
dallUnione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale
per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti
nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.
5. La Regione può assumere impegni nei limiti dellintera somma indicata
al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente,
per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere
o interventi ripartiti in più esercizi, gli impegni possono essere assunti
nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma
i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dallarticolo
7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio
pluriennale, a carico degli esercizi successivi.
7. Con lapprovazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono
impegno, sui relativi stanziamenti dellanno cui il bilancio si riferisce
senza necessità di ulteriori atti, le spese per:
a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente
e per i relativi oneri riflessi, nonchè per i trattamenti economici di
operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure
stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;
b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento
ed ulteriori oneri accessori;
c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni
di legge.
8. Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad
eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data,
o che si rendano indispensabili per lurgenza e lindifferibilità.
9. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi
a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali
entro il termine dellesercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa
verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione
di impegno e riferita a procedure di gara bandite prima della fine dellesercizio
e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno
e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già
adottati.
10. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità
pubblica vigenti nella materia, le modalità per lassunzione degli impegni
e per leffettuazione della liquidazione, dellordinazione e del pagamento
delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997,
le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa
relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede,
altresì, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di
spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili).
Art. 32.
(Residui passivi)
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma dellarticolo
31, e non pagate entro il termine dellesercizio.
2. E vietata la conservazione nel conto dei residui di somme che non assumano
la natura di impegni ai sensi della presente legge.
3. Le somme non impegnate al termine dellesercizio costituiscono economie
di spesa.
4. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione
nel bilancio dei residui passivi, tenendo, altresì, conto di quanto disposto
dallarticolo 21 del d.lgs. 76/2000.
Art. 33.
(Avanzo di amministrazione)
1. Lavanzo di amministrazione è accertato con lapprovazione del rendiconto,
di cui allarticolo 35, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi.
2. Lavanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi
vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di
ammortamento.
3. Lavanzo di amministrazione può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo,
ove lavanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del
bilancio un importo pari alla differenza;
b) per il finanziamento di spese dinvestimento.
4. Lutilizzo dellavanzo di amministrazione può essere effettuato dopo
lapprovazione del rendiconto dellanno precedente, con eccezione dei fondi,
contenuti nellavanzo, aventi specifica destinazione.
Art. 34.
(Disavanzo di amministrazione)
1. Leventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità
di calcolo di cui allarticolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio per
il suo riassorbimento.
Sezione V.
RENDICONTO GENERALE
Art. 35.
(Rendiconto della gestione)
1. Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal
Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende
il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati
della gestione.
2. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del
rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio,
nonchè le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati
allarticolo 38 sono disciplinati dal regolamento.
Art. 36.
(Conto del bilancio)
1. Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate
e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve
consentire, sulla base dei criteri indicati dallarticolo 10, comma 3,
del d.lgs. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore
della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo
e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione
agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza
individuati.
Art. 37.
(Conto generale del patrimonio)
1. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale
e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dellesercizio,
evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio,
rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso
la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale,
è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Nellimpostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei
disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal
d.lgs. 279/1997, in quanto applicabili.
4. I beni della specie di quelli indicati allarticolo 824, comma 2, del
codice civile, come richiamati dallarticolo 11, comma 1, della legge 16
maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per lattuazione delle Regioni
a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui
sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici
e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.
5. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per
immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione,
vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità
per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile
esazione.
Art. 38.
(Risultati economici della gestione)
1. Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data
dimostrazione dei risultati economici della gestione.
2. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri
di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del
conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria
dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze
e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici
non rilevati dal conto del bilancio.
3. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le
risultanze della contabilità analitica, prevista dallarticolo 40, con
quelle del rendiconto generale.
Capo III.
CONTROLLI
Art. 39.
(Controlli interni)
1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione,
secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), nonchè dalla l.r. 51/1997.
2. I controlli interni hanno per oggetto lintera attività amministrativa
e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa
(controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione
della dirigenza);
d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
Art. 40.
(Modalità dei controlli interni)
1. Mediante atto amministrativo, da adottarsi entro centottanta giorni
dallentrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta
e dal Consiglio, sono stabilite le modalità per leffettuazione dei controlli
previsti dallarticolo 39, comma 2, lettere c) e d).
Capo IV.
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 41.
(Principi generali)
1. Il Consiglio esercita lautonomia finanziaria e contabile, prevista
dallo Statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente
legge.
Art. 42.
(Autonomia finanziaria)
1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi
di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente.
2. Lammontare del trasferimento dal bilancio della Regione di cui alla
lettera a) è indicato nel bilancio di previsione annuale deliberato dal
Consiglio nei termini di cui allarticolo 43.
3. Ai fini delliscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare,
il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di dieci
giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, limporto del fabbisogno
occorrente.
4. Il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione
ed è iscritto, sotto la denominazione: Spese del Consiglio regionale,
in ununica unità previsionale della spesa della Regione.
5. Il fabbisogno del Consiglio, deliberato dal Consiglio regionale, è messo
a disposizione del Consiglio stesso globalmente.
6. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo
intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione,
presso un istituto di credito. Listituto di credito assume la funzione
di Tesoriere del Consiglio.
Art. 43.
(Autonomia contabile)
1. LUfficio di Presidenza predispone il bilancio annuale di previsione
del Consiglio, nellambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre
1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle
Regioni a Statuto ordinario) e lo sottopone al Consiglio per lapprovazione,
previo esame da parte della Commissione consiliare competente. Al bilancio
annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio.
2. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio
sono redatti con losservanza della disciplina stabilita al riguardo per
la Regione dalla presente legge, in quanto applicabile, e del regolamento
di cui allarticolo 44.
3. Il Consiglio delibera il proprio bilancio in apposita seduta almeno
venti giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio
del bilancio di previsione della Regione.
4. Per le variazioni del fabbisogno, che si rendessero necessarie durante
lanno finanziario, si provvede con deliberazione del Consiglio, su proposta
dellUfficio di Presidenza e con le modalità previste per la deliberazione
del bilancio di previsione e nellambito delle compatibilità complessive
del bilancio della Regione. La deliberazione è comunicata alla Giunta dal
Presidente del Consiglio. La Giunta iscrive le eventuali maggiori somme
nel bilancio della Regione, provvedendo alle variazioni occorrenti.
5. LUfficio di Presidenza sottopone annualmente al Consiglio, per lapprovazione,
il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio
del Consiglio stesso. Lapprovazione avviene seguendo le stesse modalità
e procedure previste per il bilancio di previsione. Il rendiconto del Consiglio
è allegato al rendiconto generale della Regione.
Art. 44.
(Regolamento di contabilità)
1. Il Consiglio, ai sensi dellarticolo 30 del d. lgs. 76/2000, disciplina,
mediante apposito regolamento di contabilità, che costituisce parte integrante
del regolamento interno del Consiglio medesimo, le modalità di amministrazione
e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla l.r. 51/1997.
Capo V.
ENTI, AGENZIE E SOCIETÀ REGIONALI
Art. 45.
(Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali)
1. Il bilancio degli enti indicati nellAllegato A è redatto in termini
finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dellannualità,
dellintegrità, delluniversalità, dellunità, della veridicità, della
pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite
in materia dal regolamento.
2. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio
di previsione, lassestamento e le variazioni allo stesso con losservanza
di quanto stabilito dallarticolo 9, comma 3, della legge regionale 21
luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree
protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici
giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di
bilancio, si applica il disposto di cui allarticolo 11 di questultima
legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro
il 31 dicembre dellanno precedente quello cui il bilancio si riferisce.
In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi
eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato lesercizio
provvisorio del bilancio con riferimento allultimo bilancio approvato,
nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
3. Il bilancio degli enti indicati nellAllegato B è redatto secondo le
disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella
presente legge e nel regolamento.
4. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio
di previsione, lassestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme
contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti
alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di
previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dellanno
precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione
del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti
che la Regione intenda adottare, è deliberato lesercizio provvisorio del
bilancio con riferimento allultimo bilancio approvato, nel rispetto dei
principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
5. Il bilancio delle agenzie, delle società e degli enti indicati nellAllegato
C, lassestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti
e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.
6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla
Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti
indicati nel comma precedente.
7. Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati
nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio
annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per
il bilancio pluriennale della Regione e con losservanza dei principi per
questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale è allegato
al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.
8. La Regione può chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti
in merito ai provvedimenti trasmessi.
Art. 46.
(Coordinamento contabilità sanitaria)
1. Entro il 31 dicembre 2001 la Giunta propone al Consiglio le disposizioni
per ladeguamento della contabilità del sistema sanitario ai principi dellunitarietà
e della possibilità di costante controllo delle dinamiche di spesa comunque
riconducibili al bilancio regionale.
Art. 47.
(Gestione del bilancio degli enti dipendenti
1. La gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione, indicati
nellarticolo 45, avviene con losservanza dei principi stabiliti nella
presente legge e nel regolamento, in quanto applicabili.
Art. 48.
(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)
1. Il rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nellarticolo
45, è formato secondo le regole stabilite per il bilancio di previsione
dalla presente legge e dal regolamento, ovvero secondo le regole previste
dalla legge in base alla natura dellente.
2. Il rendiconto degli enti di cui al comma 1, è deliberato dai rispettivi
organi di governo entro il 30 aprile dellanno successivo a quello cui
il bilancio si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dalla legge
in considerazione della natura dellente, ed è trasmesso alla Regione entro
quindici giorni dalla data di approvazione.
Art. 49.
(Relazione sulla gestione degli enti
1. Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nellarticolo 45 e,
in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria,
sono tenuti a inviare alla Regione, dopo lapprovazione del rendiconto
e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse
delle quali si è disposto nellanno cui il rendiconto si riferisce e i
costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Gli enti
cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione specifica
e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare una relazione
sui costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al
contributo erogato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e, in ogni caso, per quelle di cui
allarticolo 39, comma 1, gli enti indicati nel comma 1, e che dipendono
dalla Regione, adottano forme idonee di controllo di gestione.
3. Il regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1.
4. Al fine di evidenziare le relazioni tra i rendiconti delle Aziende sanitarie
locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e i dati finanziari
del rendiconto regionale, è predisposta unapposita relazione comprensiva
del bilancio consolidato del comparto sanitario regionale.
5. Le relazioni sono allegate al rendiconto generale della Regione ed approvate
unitamente a questo.
6. Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti
omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la
correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori
nominati dalla Regione e la nomina di commissari.
Art. 50.
(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)
1. Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre, gli enti dipendenti
dalla Regione, indicati nellarticolo 45, sono tenuti a inviare alla Regione
una situazione che evidenzi lo stato dei propri conti di cassa sulla base
dei flussi di entrata e di spesa, nonchè le stime di quelli attesi fino
al termine dellesercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere
redatta secondo lo schema previsto nel regolamento.
2. La mancata presentazione delle situazioni di cassa determina la sospensione
di qualsiasi versamento allente a carico del bilancio della Regione.
Capo VI.
ENTI LOCALI
Art. 51.
(Funzioni conferite agli enti locali)
1. Tenuto conto di quanto disposto dallarticolo 10 della l.r. 34/1998,
nellentrata e nella spesa del bilancio della Regione sono previste specifiche
unità previsionali di base per la gestione delle risorse relative alle
funzioni conferite agli enti locali. Le unità previsionali di base della
spesa tengono conto di quanto stabilito dallarticolo 15, comma 1, lettera
b).
2. I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare
correlata indicazione nellambito del bilancio dellente locale, in termini
di risorse e di interventi previsti dal d. lgs. 267/2000.
3. Il controllo e la verifica da parte della Regione relativamente alle
funzioni trasferite sono effettuati ai sensi dellarticolo 13 della l.r.
34/1998. Il rendiconto delle spese relative alle funzioni conferite è allegato
al rendiconto generale della Regione.
Capo VII.
FONDI STATALI ASSEGNATI ALLA REGIONE
Art. 52.
(Fondi derivanti dal conferimento di funzioni)
1. I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione
ai sensi della l. 59/1997 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione,
sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio
pluriennale della Regione, in specifiche unità previsionali di base, tenendo
conto delle modalità indicate nei provvedimenti previsti dallarticolo
7 della stessa legge.
2. Qualora le funzioni siano conferite agli enti locali, si applicano le
disposizioni previste nellarticolo 51.
Art. 53.
(Altri fondi statali)
1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi
previste nellarticolo 52, nonchè sulla base dei provvedimenti legislativi
attuativi dellarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono
accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio
pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità
delle assegnazioni.
2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate
per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto
dellassegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della
Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti,
con specifica deliberazione della Giunta, limpossibilità del loro raggiungimento.
3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento
delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino
economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie,
con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti
disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è
inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche,
ove doccorrenza, del bilancio dello Stato.
4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche,
la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle
assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano
lassegnazione.
5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio
somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare
tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi
immediatamente successivi.
6. La Regione può, in relazione allepoca in cui avviene lassegnazione
dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese
alla competenza dellesercizio immediatamente successivo, allorchè non
sia possibile far luogo allimpegno di tali spese, a norma dellarticolo
31, entro il termine dellesercizio nel corso del quale ha luogo lassegnazione
7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono
nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il
caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di
interesse nazionale.
Capo VIII.
RESPONSABILITÀ - OBBLIGO DI DENUNCIA
Art. 54.
(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)
1. In materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della
Regione, si applicano le disposizioni previste dallarticolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) e dallarticolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti).
Art. 55.
(Obbligo di denuncia)
1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza,
per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possano arrecare
danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore
regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste
dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. La legge regionale sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento
del personale regionale individua i dipendenti tenuti allobbligo di denuncia
previsto dal comma 1.
Capo IX.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 56.
(Introduzione dellEURO)
1. La Regione si attiene, per quanto concerne lintroduzione dellEURO
nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nellarticolo 50 del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per lintroduzione
dellEURO nellordinamento nazionale, a norma dellarticolo 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997, n. 433).
Art. 57.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con i disposti della
presente legge, in particolare:
la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale);
la legge regionale 2 settembre 1991, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla
l.r. 29 dicembre 1981, n. 55 Norme di contabilità regionale);
la legge regionale 7 agosto 2000, n. 47 (Modifiche urgenti allarticolo
46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 Norme di contabilità
regionale).
Art. 58.
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione della legge il documento di programmazione
economica e finanziaria, di cui allarticolo 5, è presentato al Consiglio
entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 aprile 2001
Enzo Ghigo
(Art. 45, comma 1)
Parco fluviale del Po e dellOrba
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi
Parco naturale delle Alpi Marittime
Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea
Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore
Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese
Ente di gestione del Parco dellAlpe Veglia e dellAlpe Devero
Parco naturale dei Laghi di Avigliana
Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale
del Po tratto cuneese
Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale
speciale dellOrrido e stazione di Leccio di Chianocco
Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina F. Piacenza
Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa
Parco naturale della Val Troncea
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino
Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della
Riserva naturale speciale della Bessa e dellArea attrezzata Brich di Zumaglia
e Mont Preve
Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve
naturali delle Valli di Lanzo
Parco naturale Alta Valsesia
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo
Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta,
del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione
Ente Parco Lame del Sesia
Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola
Parco naturale del Monte Fenera
Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali Astigiani
Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale
del Po, tratto torinese
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Parco naturale di Stupinigi.
(Art. 45, comma 3)
Ente per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.)
Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.)
Consorzio per il sistema informativo (CSI)
Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)
Agenzia regionale per i servizi sanitari (A.R.E.S.S.)
Agenzia Piemonte Lavoro.
(Art. 45, comma 5)
Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)
Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Aziende Ospedaliere (ASO)
Finpiemonte S.p.A. (Istituto finanziario regionale piemontese)
SAGAT S.p.A.
IPLA S.p.A.
Aeroporto di Cerrione - Biella SACE S.p.A.
Aeroporto Cuneo-Levaldigi G.E.A.C. S.p.A.
S.I.TO. S.p.A.
CONSEPI S.p.A.
SO.CO.TRAS. S.p.A.
Texilia - S.p.A.
Interporto Rivalta Scrivia - S.p.A.
R.T.P. S.p.A.
M.I.A.C. S.C.p.A.
C.A.A.T. S.C.p.A.
Expo 2000 S.p.A.
B.I.C. Piemonte S.pA.
Promark - S.p.A.
P.A.P.A.C. S.r.l.
Tenuta Cannona S.r.l.
Terme di Acqui S.p.A.
Centro Supercalcolo Piemonte - C.S.P. - s.c.a r.l.
finanziario della Regione)
contabile della Regione)
finanziaria annuale)
delle leggi permanenti
di natura corrente)
DEL CONSIGLIO REGIONALE
dalla Regione)
dipendenti dalla Regione)