Registrazione siti arrampicata e vie ferrate

Possono proporre l'inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all' articolo 11 della l.r. 12/2010.

Le proposte di inclusione sono indirizzate al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera via PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , allegando la seguente documentazione:

a) istanza di registrazione del sito di arrampicata o della via ferrata ( scheda 1 b); 

b) scheda del sito di arrampicata (scheda 3) o della via ferrata ( scheda 4 );

c) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;

d) cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;

d) documentazione fotografica;

e) attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario per un periodo di almeno 19 anni.

 

Entro 30 giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro i successivi trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante. Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni per l'accoglimento.

A seguito dell'accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando il codice della via ferrata o del sito di arrampicata e, per quel che riguarda il sito di arrampicata, la tipologia (sito di arrampicata sportiva, settore scuola, falesia, blocchi, terreno d'avventura, ecc.) e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

Oltre alla sopracita documentazione il Comune deve  presentare il piano di gestione dell’infrastruttura ed il regolamento approvato per la fruizione del parte del pubblico. Per maggiori approfondimenti consultare la regolamentazione attuativa della legge regionale n. 12/2010

Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta con il definitivo accatastamento delle infrastrutture da parte della struttura regionale competente.