Registrazione degli itinerari nel catasto regionale del patrimonio escursionistico

Possono richiedere la registrazione a catasto di un itinerario escursionistico, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010.

Le richieste di registrazione sono indirizzate al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera via PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , allegando la seguente documentazione:


a) istanza di registrazione presentata dal capofila dell’itinerario (scheda 1a)

b) scheda itinerario ( scheda 2 a);

c) cartografia dell’itinerario in formato numerico e cartaceo;

d) documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità;

e) documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale;

f) documentazione attestante la fruizione specifica dell’itinerario, nel caso di itinerario a fruizione specifica;

g) accordo tra gli enti pubblici attraversati dall’itinerario finalizzato alla valorizzazione dell’infrastruttura, riportante tra l’altro, gli impegni da rispettare. Gli impegni minimi obbligatori da garantirsi nell’ambito di tale convenzione sono:
- il controllo sullo stato di percorribilità dell’itinerario, e sullo stato segnaletica presente;
- l’animazione dell’itinerario per promuoverne la fruizione;
- la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura;
La partnership può essere estesa (anche successivamente alla presentazione dell’istanza di registrazione) a soggetti di natura giuridica privata (associazioni di volontariato, proloco, enti di promozione ed informazione turistica, microimprese ed aziende agricole che forniscono servizi correlati all’itinerario ) opportunamente selezionati dal soggetto capofila secondo criteri e forme appropriati, in relazione alle caratteristiche dell’infrastruttura e alla finalità di strutturare un'offerta turistica completa e competitiva. Il partenariato potrà quindi agire su base convenzionale o istituzionale scegliendo la forma più consona alle esigenze di regolazione dei rapporti tra i soggetti che lo costituiscono.

h) esiti notifiche ai sensi della L. 241/90 e pubblicazioni all’albo pretorio dei Comuni interessati dall’itinerario ex art. 9 Regolamento attuativo legge12/2010 (Regolamento 9/R del 16.11.2012) per i tratti dell’itinerario interessanti sedimi di proprietà privata.

La struttura regionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, trasmette la proposta di inclusione alla Città Metropolitana/Provincia competente che entro i successivi trenta giorni esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità.
a) appartenenza dei percorsi coinvolti nell’itinerario alla RPE e al relativo catasto;
b) percorribilità dell’intero tracciato e presenza di opportuna segnaletica direzionale e di continuità e di pannellistica realizzata secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all’articolo 30.
c) fruibilità dell’itinerario, ovvero eventuale suddivisione in tappe dell’itinerario in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza.

Ricevuto il parere provinciale di cui al comma 4, la struttura regionale prosegue l'istruttoria classificando l'itinerario secondo le tipologie previste all’articolo 11del Regolamento attuativo della legge regionale 12/2010.
Laddove l'itinerario si qualifichi positivamente in ordine alla gestione e manutenzione dei percorsi che lo compongono, all’organizzazione dei servizi turistici collegati, all'informazione e promozione escursionistica, oppure si caratterizzi per l'elevato valore storico–culturale, oppure ancora per la destinazione ad una particolare fruizione
, la struttura regionale, su proposta dell'ente proponente o di propria iniziativa, può assegnare, oltre alla specifica classe di riferimento di cui all’articolo 11, eventuali attributi relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 12 del regolamento attuativo.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, la struttura regionale competente approva la registrazione dell’itinerario nella RPE e nel relativo catasto e ne informa il soggetto proponente, comunicando altresì la classe assegnata all’itinerario e gli eventuali attributi specifici relativi alle caratteristiche dell’itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 12.

Il soggetto proponente ha l’obbligo di segnalare alla struttura regionale competente qualsiasi modifica subita dal tracciato dell’itinerario.

La registrazione ha la durata di cinque anni, decorsi i quali l’ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità.

La struttura regionale competente può comunque, in ogni momento, effettuare controlli relativi ai requisiti di ammissibilità.


Documenti scaricabili:

- scheda 1a;
- scheda 2a;

 

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