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Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006

Codice 12.3
D.D. 18 ottobre 2006, n. 312

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”. Norme per l’anno 2007

Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 attribuisce, tra l’altro, al Settore Fitosanitario regionale (SFR) il coordinamento degli interventi correlati all’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Con il Decreto Ministeriale del 23/02/2000, modificato con D.M. del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”, la lotta contro tale insetto è divenuta obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana.

Detto Decreto prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare le aree interessate dall’infestazione nonché a definire le misure di lotta da adottare nelle aree d’insediamento.

Sulla base dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti nel 2003 la Giunta Regionale con la deliberazione n. 15-11863 del 2 marzo 2004 ha preso atto che l’insetto è stabilmente insediato su tutto il territorio del Piemonte ed ha incaricato il SFR di procedere alla riclassificazione del territorio stesso nonché di individuare le misure di contenimento del fitofago.

Con Determinazione dirigenziale n° 18 del 12 marzo 2004 l’intero territorio del Piemonte è stato individuato quale zona d’insediamento della diabrotica del mais e sono state stabilite le modalità di lotta.

La circolare ministeriale prot. n. 37068 del 30 giugno 2004 recante “Misure fitosanitarie concernenti l’applicazione del decreto di lotta obbligatoria del 21/08/2001 relativo all’organismo da quarantena Diabrotica virgifera virgifera Le Conte” tra l’altro stabilisce i criteri per effettuare i monitoraggi sistematici sui territori regionali e incarica i Servizi Fitosanitari regionali di individuare adeguate strategie di contenimento del fitofago.

Il monitoraggio eseguito nel 2004 ha consentito di accertare i primi danni in Piemonte provocati da Diabrotica virgifera virgifera in un appezzamento sito nel comune di Marano Ticino, in provincia di Novara.

Al fine di contrastare l’ulteriore crescita ed espansione delle popolazioni di Diabrotica virgifera virgifera si è ritenuto necessario delimitare una “zona di sicurezza” adiacente all’area danneggiata che, per i livelli raggiunti dalle popolazioni dell’insetto, presentava il medesimo rischio di danno per il 2005 e che comprende i comuni di Varallo Pombia, Pombia, Vaprio d’Agogna, Mezzomerico, Oleggio, Momo e Bellinzago Novarese.

Occorre rilevare che le misure adottate negli anni precedenti e le ripetute raccomandazioni a ridurre il più possibile la superficie coltivata a mais in monosuccessione non sono state efficaci nel prevenire la comparsa dei primi danni, per cui si è ritenuto che nei comuni a rischio di danno per il 2005 sopra menzionati dovessero essere adottate specifiche misure fitosanitarie.

Alla luce delle attuali conoscenze, la migliore strategia di contenimento dell’insetto è rappresentata dalla rotazione colturale, da trattamenti insetticidi contro gli adulti e dall’adozione di misure agronomiche sfavorenti il mantenimento e la crescita numerica delle popolazioni esistenti.

Tenuto conto della esiguità dei danni rilevati nel 2004 e della dinamica di crescita delle popolazioni si è ritenuto indispensabile per l’anno 2005 imporre con Determinazione dirigenziale (D.D.) n° 224 del 28 settembre 2004 il divieto della monosuccessione del mais o, in alternativa, l’obbligo di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti almeno su un terzo della superficie agricola coltivata a mais nell’anno 2004.

Benché negli anni successivi non si siano più riscontrati danni causati dall’insetto tuttavia, dato il livello molto elevato delle popolazioni dello stesso con rischi per le produzioni degli anni successivi, si è ritenuto necessario reiterare anche per l’anno 2006 (D.D. n. 206 del 7/10/2005) il divieto della monosuccessione del mais o, in alternativa, l’obbligo di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti almeno su un altro terzo della superficie agricola originariamente coltivata a mais nell’anno 2004, diverso da quello sottoposto alla rotazione o trattato contro l’insetto nell’anno precedente.

Nel 2006 i campionamenti sistematici con trappole cromotropiche eseguiti nei comuni oggetto dei precedenti provvedimenti hanno evidenziato un costante e generalizzato aumento delle popolazioni rispetto al 2005 con rischi per le produzioni maidicole del 2007 sempre più probabili.

Di conseguenza si è ritenuto necessario riproporre per il terzo anno consecutivo (2007) il divieto della monosuccessione del mais o, in alternativa, l’obbligo di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti almeno su un altro terzo della superficie agricola originariamente coltivata a mais nell’anno 2004, diverso da quello sottoposto alla rotazione o trattato contro l’insetto rispettivamente nel 2005 e nel 2006. In tal modo sarà possibile raggiungere l’obiettivo preposto di completare la rotazione della superficie aziendale coltivata a mais nel 2004 o in alternativa sottoporla a trattamento insetticida nell’arco di un triennio.

Inoltre nel 2006 si sono accertati nuovi danni provocati da Diabrotica virgifera virgifera in un appezzamento sito nel comune di Cavaglietto (NO), località confinante con Vaprio d’Agogna, comune soggetto ai vincoli sulla coltivazione del mais sopra esposti, per cui è opportuno imporre il divieto della monosuccessione del mais o, in alternativa, l’obbligo di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti almeno su un terzo della superficie agricola coltivata a mais nell’anno 2006 anche nel territorio di tale comune.

L’ulteriore diffusione del fitofago verso altre Regioni italiane o Paesi dell’Unione Europea non ancora interessati da infestazioni può essere prevenuta controllando lo spostamento diretto di granella allo stato fresco e vietando il trasporto al di fuori delle aree d’insediamento della diabrotica di piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il “pastone di pannocchie” nonché di terreno potenzialmente infestati.

Le Organizzazioni professionali e l’Amministrazione provinciale di Novara sono state sentite in data 4 ottobre 2006.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

determina

quanto segue:

- nei territori dei comuni della Provincia di Novara di Marano Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Vaprio d’Agogna, Mezzomerico, Oleggio, Momo e Bellinzago Novarese è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso) prima del 15 giugno 2007 su almeno un terzo della superficie aziendale coltivata a mais nel 2004 o, in alternativa a questa misura, è obbligatorio effettuare un trattamento insetticida contro gli adulti della diabrotica sulla stessa superficie secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario regionale (SFR);

- gli appezzamenti sottoposti alla rotazione o trattati devono essere diversi da quelli coinvolti dalle stesse misure di lotta nel 2005 e nel 2006;

- è possibile modulare tra loro le due misure purché la somma delle superfici interessate dagli interventi raggiunga almeno un terzo della superficie aziendale investita a mais nel 2004;

- nel territorio del comune di Cavaglietto (NO) è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso) prima del 15 giugno 2007 su almeno un terzo della superficie aziendale coltivata a mais nel 2006 o, in alternativa a questa misura, è obbligatorio effettuare un trattamento insetticida contro gli adulti della diabrotica sulla stessa superficie secondo le indicazioni fornite dal SFR;

- è possibile modulare tra loro le due misure purché la somma delle superfici interessate dagli interventi raggiunga almeno un terzo della superficie aziendale investita a mais nel 2006;

- deve essere tenuta registrazione del trattamento insetticida effettuato per ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato. La scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi è allegata alla presente determinazione e ne fa parte integrante (allegato 1). Per le aziende aderenti al Reg.CE 1257/99 è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento.

- Su tutto il territorio regionale sono inoltre posti i seguenti vincoli:

a) divieto di trasportare al di fuori di tale territorio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il “pastone di pannocchie”;

b) divieto di trasportare al di fuori di tale territorio granella appena raccolta e non essiccata in data anteriore al 1° novembre 2007 senza apposita autorizzazione regionale che potrà essere rilasciata dal Settore Fitosanitario regionale in conformità a quanto riportato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante della presente determinazione. La movimentazione di tali materiali è da considerarsi libera nel caso di trasporto verso un’altra area riconosciuta ufficialmente zona di insediamento, qualora durante il trasporto non vengano attraversate aree in cui non è stata ufficialmente riscontrata la presenza di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

c) divieto di spostare al di fuori del territorio regionale terreno che ha ospitato mais nell’anno in corso e nell’anno precedente.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui alla presente determina, gli inadempienti saranno denunciati all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.

Su tutta la regione si raccomanda vivamente di:

- ridurre il più possibile la superficie coltivata a mais in monosuccessione o comunque di ritardare la semina dopo la metà di giugno secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario regionale;

- di monitorare la presenza della diabrotica a livello aziendale con trappole cromotropiche gialle in zone con presenze apprezzabili dell’insetto nel 2006;

- di provvedere a trattamenti contro gli adulti di diabrotica nelle zone ove le catture delle trappole cromotropiche abbiano superato i livelli di soglia indicativa segnalati dal Settore Fitosanitario regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato