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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 29-11458

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata

A relazione dell’Assessore Botta:

La legge 5/8/1978, n. 457 ad oggetto “Norme per l’edilizia residenziale” attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell’art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, con decreto del 5/8/1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23/01/1995 ha approvato i nuovi limiti di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000.

L’articolo 8 dell’allegato “A” della citata D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 prevede, tra l’altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello precedente.

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, avente oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione dei capi I della legge 15/03/1997, n. 59" prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a)).

La legge regionale 15/03/2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo”.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2701 del 9/04/2001 ad oggetto “Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata. Legge 5/08/1978 n. 457, legge 17/02/1992 n. 179, L.R. 6/08/1996 n. 59, L.R. 24/03/1997 n. 16 e L.R. 6/12/1999 n. 31.” si è provveduto ad aggiornare, sulla base delle variazioni fatte registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata i cui lavori sarebbero iniziati entro il 30 giugno 2001.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6-4545 del 26/11/2001 ad oggetto “Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. Legge 17/02/1992 n. 179, L.R. 6/08/1996 n. 59, L.R. 24/03/1997 n. 16 e L.R. 6/12/1999 n. 31.” si è provveduto ad aggiornare i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata i cui lavori sarebbero iniziati entro il 30 giugno 2002, sulla base delle variazioni fatte registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2000 ed il mese di giugno 2001; sono stati inoltre aggiornati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno 2001.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7956 del 9/12/2002 ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata” si è provveduto ad aggiornare i limiti massimi di costo, stabiliti dalla citata D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 ed articolati rispettivamente nel costo base (C.B.), costo di realizzazione (C.R.) e costo totale (C.T.) sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2002, con l’esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria realizzati in regime di edilizia agevolata, i cui limiti sono stati aggiornati con decorrenza dal 30 giugno 2001. Nel particolare tale aggiornamento decorreva dopo il 30.6.2002 e si applicava per l’edilizia residenziale agevolata ai lavori iniziati dopo tale data, mentre per la sovvenzionata ai lavori appaltati dopo la stessa. Inoltre per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si è proceduto anche ad aggiornare il costo di acquisizione degli immobili oggetto di recupero edilizio.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 34-8080 del 23.12.2002 ha approvato il bando pubblico per l’attribuzione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, economie del quadriennio 1992-95, mentre con la deliberazione n. 4-8482 del 24.2.2003, in attuazione del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto” è stato approvato il Piano Operativo Regionale per l’attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di interventi costruttivi di recupero e di nuova costruzione da destinare alla locazione.

Riscontrato che:

- la variazione fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2002 ed il mese di giugno 2003 risulta essere pari al + 2,63% e che tale variazione è determinata sulla base degli indici registrati rispettivamente al mese di giugno 2002, pari a 114,8, ed al mese di giugno 2003, pari a 109,4 con l’applicazione del coefficiente di raccordo pari a 1,077 ciò in quanto l’ISTAT ha posto la base 2000 pari a 100.

Ritenuto opportuno:

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92, VIII Programma sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2002 ed il mese di giugno 2003 e stabilire i massimali di costo per gli interventi che saranno finanziati con le economie derivanti del quadriennio 1992-95 (economie del VIII Programma di edilizia agevolata) nonché finanziati in attuazione del citato D.M. del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”;

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2002 ed il mese di giugno 2003;

- aggiornare il costo di acquisizione degli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 2002 e il mese di giugno 2003, ciò in quanto il medesimo concorre a determinare il costo totale dell’intervento (C.T.R.);

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale,

vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.;

vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000;

vista la legge regionale 15/03/2001, n. 5;

vista la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001;

vista la D.G.R. n. 6-4545 del 26/11/2001;

vista la D.G.R. n. 30-7956 del 9/12/2002;

vista la D.G.R. n. 34-8080 del 23.12.2002;

vista la D.G.R. n. 4-8482 del 24.2.2003;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, per quelli finanziati dalle economie del quadriennio 1992-95 (VIII programma di edilizia agevolata) nonché per quelli finanziati in attuazione del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, i cui lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2003, i massimali di costo aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2002 ed il mese di giugno 2003 così come indicato sull’allegato “A” alla deliberazione.

Nell’allegato “A” sono altresì riportati i limiti massimi di costo vigenti per gli interventi finanziati con le leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999);

2) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i cui lavori sono stati appaltati dopo il 30 giugno 2003, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 2002 ed il mese di giugno 2003, così come indicato sull’allegato “B” alla deliberazione.

3) di aggiornare, relativamente agli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il costo di acquisizione riferito a metro quadrato di superficie complessiva sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 2002 e il mese di giugno 2003, così come indicato sull’allegato “B” alla deliberazione.

4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti massimi di costo di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato