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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 61-6805

Adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 4/1/2000 n. 1

A relazione del Vicepresidente Casoni:

La Giunta Regionale, ai sensi delle norme transitorie della L. R. 1/2000, con D.G.R. n. 98-29587 del 1.3.2000, ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L. R. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo 1/1/2002 - 31/12/2002".

In tale documento, la Regione Piemonte, nel prendere atto dello squilibrio esistente tra le tariffe delle autolinee extraurbane, situate ad un livello superiore, e quelle ferroviarie, e tra le tariffe urbane e suburbane e la tariffa “Formula” (quest’ultima relativa ai soli abbonamenti), indicava come intervento prioritario, già nel biennio 2001/2002, la progressiva omogeneizzazione delle tariffe dei vettori del T.P.L., al fine di agevolare l’integrazione tariffaria e modale a tutti i vettori ed offrire all’utenza un miglior servizio.

La Provincia di Torino, d’intesa con la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, dal mese di dicembre 2001, ha attivato un tavolo tecnico per realizzare l’ampliamento del sistema “Formula”, che attualmente consente l’utilizzo nell’Area Integrata dei servizi gestiti dall’ A.T.M., dalla SATTI e da TRENITALIA, ai vettori, prevalentemente privati, che esercitano servizi di trasporto pubblico extraurbano per conto della Provincia di Torino ed i servizi urbani per conto dei Comuni di Pinerolo e di Ivrea.

Relativamente all’ampliamento “FORMULA”, in relazione al predetto tavolo di lavoro congiunto, è stato sottoscritto, in data 17/07/2002 il “Verbale di Accordo”, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, A.T.M. S.p.A., SATTI S.p.A., TRENITALIA S.p.A., ANAV e CONFSERVIZI, nel quale sono individuate le linee di trasporto pubblico locale che entreranno a far parte dell’Area “Formula”, i vettori ed i Comuni coinvolti e la relativa proposta tariffaria da adottare che prevede aumenti medi del 13% circa, rispetto ai prezzi in vigore.

In materia di tariffe di trasporto pubblico locale, il Comune di Torino, con deliberazione C.C. n. 2002/03/695/06 del 3 luglio 2002 ha approvato l’adeguamento tariffario sulla rete urbana e suburbana; gli adeguamenti tariffari sono i seguenti:

- biglietto ordinario urbano da euro. 0,77 a euro. 0,90;

- carnet da 15 biglietti (sostituisce il carnet da 10) euro. 12,5;

- biglietto ordinario suburbano da euro. 0,77 a euro. 0,90;

- biglietto ordinario intera rete da euro. 1,24 a euro. 1,40;

- biglietto giornaliero rete urbana da euro. 2,58 a euro. 3,00;

- settimanale impersonale “Formula” da euro. 6,97 a euro. 8,50;

- mensile impersonale “Formula” da euro. 27,37 a euro. 32,00;

- mensile personale “Formula” (nuovo) euro. 29,00,

da cui risulta un aumento medio pari a circa il 16%. Sono state inoltre confermate le agevolazioni tariffarie per studenti, anziani, disoccupati, ecc..

In merito agli adeguamenti tariffari l’ANAV e la CONFSERVIZI PIEMONTE (Associazioni delle Imprese Private e Pubbliche del trasporto di linea) hanno avanzato la richiesta alla Regione di predisporre e approvare nuove tabelle tariffarie per il recupero dell’inflazione su base ISTAT registrata dal 1999, anno a cui risalgono le tariffe attualmente in vigore; TRENITALIA S.p.A., esercente il servizio ferroviario di competenza diretta della Regione Piemonte dal 1 gennaio 2001, richiamandosi alle linee guida contenute nel Programma di Attuazione della L. R. 1/2000 in materia di tariffe, ha proposto adeguamenti delle tariffe di corsa semplice e degli abbonamenti, che tengono conto del recupero dell’inflazione e dell’avvicinamento delle tariffe regionali ferroviarie a quelle della gomma (servizi di linea extraurbani e tariffe “FORMULA”).

Le stesse Associazioni segnalavano altresì alla Regione le difficoltà degli Enti Locali alla copertura dei maggiori oneri contrattuali a loro carico previsti dal Protocollo d’Intesa del 27 novembre 2000 per il rinnovo del CCNL autoferrotranviari 2000 - 2003.

La Regione Piemonte ritiene che occorre subordinare gli aumenti tariffari del Trasporto pubblico locale ad un miglioramento qualitativo dei servizi con l’immissione di nuovo materiale rotabile in sostituzione di quello obsoleto. Se per il trasporto su gomma questo processo è già in atto fin dall’applicazione della legge 151/81 con periodici piani di interventi per il rinnovo ed il miglioramento del parco rotabile, per il trasporto su ferro, in considerazione delle recenti deleghe alla Regione in materia ferroviaria, occorre prevedere piani pluriennali di intervento che accelerino i processi di modernizzazione del materiale rotabile facendo recuperare il gap attualmente riscontrabile. La Regione ritiene che occorre impegnare l’Azienda ferroviaria mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa a investire una parte consistente dei maggiori ricavi da traffico provenienti dall’adeguamento tariffario in materiale rotabile con programmi di acquisto da concludersi entro l’anno 2006 e di completamento degli interventi di restyling sui rotabili, già iniziati dall’anno 2001 da ultimarsi entro l’anno 2004.

Per il trasporto su gomma, viste le difficoltà finanziarie degli Enti Locali, la Regione vincola l’adeguamento tariffario alla sottoscrizione tra ciascun Ente Locale (Province e Comuni) e le associazioni delle Aziende di trasporto pubblico locale di Protocolli di Accordo che prevedano l’azzeramento degli impegni finanziari degli Enti previsti del sopraccitato Protocollo d’Intesa del 27.11.2000 a fronte dell’adeguamento tariffario previsto nella presente deliberazione. I Protocolli potranno prevedere anche modalità e tempi diversi per l’applicazione degli aumenti tariffari; gli eventuali minori introiti derivanti dal Protocollo, dovranno essere disciplinati nello stesso e restano a carico dell’Ente sottoscrittore.

Ai sensi dell’art. 12 della L. R. 1/2000, le nuove tariffe dei servizi di T.P.L sono state valutate ed approfondite con gli Enti Locali delegati, con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni dei Consumatori, nelle riunioni tenutesi, presso la Direzione Regionale Trasporti, in data 14-6-2002,17-7-2002 e 8-7-2002, quest’ultima, in modo specifico per gli aspetti relativi alla qualità del servizio ferroviario regionale.

Al riguardo, si rende noto, che gli aumenti medi proposti per le fasce chilometriche più significative, in termini percentuali, rispetto alle precedenti tariffe autorizzate, sono i seguenti:

a) tariffa di corsa semplice extraurbana 7,8% fino al km. 60,-;

b) tariffa di corsa semplice dei servizi ferroviari 9% fino al km. 100;-;

c) abbonamento settimanale extraurbano 7,3% fino al km. 50,-;

d) abbonamento settimanale ferroviario 14% fino al km. 100,-;

e) abbonamento mensile extraurbano 7,3% fino al km. 50,-;

f) abbonamento mensile ferroviario 14% fino al km. 100,-;

g) abbonamento settimanale “Formula” 13,5%;

h) abbonamento mensile “Formula” 12,5%;

i) espansioni SATTI 4%;

l) espansione F.S. 9,7%;

m) abbonamento mensile 42 corse (per servizi di linea specifici) 7,-% fino al km. 50,-;

n) abbonamento per servizi integrati (treno+bus) settimanali 9,5% fino al km. 60,-;

o) abbonamento per servizi integrati (treno+bus) mensili 7% fino al km. 60,-;

p) servizio speciale: “Navigazione sul Lago d’Orta 14% corsa semplice e

9% andata/ritorno;

q) servizio speciale: “Impianto funiviario Alagna - Bocchetta delle Pisse

- Punta Indren" - Tariffe stagione estiva 6%.

Considerato che l’aumento proposto ha lo scopo di garantire il necessario equilibrio fra i ricavi del traffico e costi di produzione dei servizi e tiene conto sia dei già citati criteri di equiparazione fra i vari livelli tariffari dei servizi di T.P.L., che degli aumenti intervenuti sui fattori di produzione dei servizi stessi quali: costo del lavoro, energia ed investimenti in materiale rotabile.

Preso atto che gli ultimi adeguamenti tariffari sono stati autorizzati dalla Regione Piemonte con decorrenza 1/3/1999 per il servizio di linea extraurbano, suburbano e per “Formula”, in quanto di propria competenza, mentre le tariffe ferroviarie applicate da TRENITALIA, sono in vigore dall’anno 1998, su disposizione della Direzione Trasporto Regionale delle Ferrovie dello Stato e che quindi in generale, l’entità degli aumenti è in linea con il tasso di inflazione effettiva per il periodo di riferimento.

Riservata la facoltà della Regione Piemonte di assumere ulteriori determinazioni in materia di ricavi e di tariffe di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso proposte, anche di tipo promozionale che potranno pervenire dagli Enti delegati competenti.

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

visti i Decreti Legislativi 19/11/1997 n. 422 e 20/09/1999, n. 400;

vista la L. R. 4/01/2000, n. 1;

per quanto sopra, La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di determinare per il complesso dei servizi extraurbani di competenza della Regione Piemonte l’adeguamento tariffario dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti in conformità all’Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di determinare per i servizi classificati “Integrati” (treno+bus) l’adeguamento tariffario dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti in conformità all’Allegato 2), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3) di determinare per i servizi extraurbani e suburbani dell’Area integrata metropolitana torinese “Formula” l’adeguamento tariffario degli abbonamenti in conformità all’Allegato 3), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4) di approvare le tariffe di corsa semplice e degli abbonamenti per i servizi ferroviari regionali di 2 a classe conformemente all’Allegato 4), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

5) di approvare la tabella riepilogativa delle nuove tariffe di TRENITALIA rispetto alla 1^ e 2^ classe ferroviaria rispetto all’Allegato 5), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

6) di determinare per il servizio speciale “Navigazione sul Lago d’Orta, i nuovi livelli tariffari risultanti negli allegati 6.a); 6.b); 6.c), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

7) di determinare per il servizio speciale. Impianto funiviario “Alagna - Bocchetta delle Pisse - Punta Indren”, i nuovi livelli tariffari per la stagione estiva, risultanti nell’Allegato 7), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

8) di prendere atto, ed approvare, per quanto di competenza, l’adeguamento tariffario proposto dal Comune di Torino per i servizi urbani e suburbani di cui alla Deliberazione Consigliare n. 2002/03/695/06 del 3/07/2002;

9) di confermare l’esigenza di introdurre ulteriori agevolazioni tariffarie mediante la vendita di documenti di viaggio plurimensili e/o annuali, con sconti adeguati, al fine di incentivare l’utilizzo del servizio di pubblico trasporto;

10) di invitare gli Enti concedenti a promuovere ed adottare documenti di viaggio integrati, per determinate aree territoriali, dove si ritiene necessaria l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

11) per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla precedenti disposizioni assunte con deliberazione della Giunta Regionale in materia tariffaria;

12) di stabilire dal 1° settembre 2002 la decorrenza del presente adeguamento tariffario, concedendo il termine di ulteriori sessantuno giorni per la sua entrata in vigore in relazione alle esigenze tecniche per la predisposizione e distribuzione dei documenti di viaggio. Fanno tuttavia eccezione gli aumenti autorizzati per i servizi speciali (Navigazione sul Lago d’Orta e impianto funiviario “Alagna - Punta Indren”), i quali sono immediatamente applicabili;

13) di dare atto della facoltà della Regione Piemonte di assumere ulteriori determinazioni in materia di ricavi e di tariffe di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso proposte, anche di tipo promozionale che potranno pervenire dagli Enti delegati competenti, anche rispetto all’aumento tariffario suddetto;

14) gli adeguamenti relativi al trasporto su gomma, si intendono autorizzati, a condizione che vengano sottoscritti i Protocolli di Accordo tra ciascun Ente Locale competente ed i rappresentanti delle Aziende o delle Associazioni delle Aziende di trasporto pubblico, così come specificato in premessa;

15) gli adeguamenti relativi al servizio ferroviario regionale esercitato da TRENITALIA, si intendono autorizzati dal 1/09/2002, a condizione che entro novanta giorni dalla data della presente, venga sottoscritto il Protocollo di Intesa, tra la Regione Piemonte e TRENITALIA, per gli investimenti in materiale rotabile citato in premessa; la mancata sottoscrizione, entro i termini indicati, autorizzerà la Regione Piemonte, a detrarre dai corrispettivi previsti dal Contratto di Servizio, i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli aumenti tariffari di cui alla presente deliberazione.

(omissis)

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)