Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 33-5320

Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del D.M. 471/1999 - Interventi di bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali

A relazione dell’Assessore Cavallera

Il D.M. n. 471 del 1999 stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n.22 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

L’articolo 10 del D.M. n. 471 del 1999 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto ministeriale stesso, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono da realizzarsi sulla base di apposita progettazione, che si articola su tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi, ovvero piano di caratterizzazione, progetto preliminare, progetto definitivo.

L’art.13 del D.M. n. 471 del 1999, stabilisce che “la Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 10" dello stesso decreto ministeriale, e che ai fini dell’individuazione di tali progetti ”devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

* il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri cubi;

* il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all’articolo 5, né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all’articolo 6;

* il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale."

L’art.13 del D.M. n. 471 del 1999 prevede la possibilità di eseguire tali interventi previa presentazione al Comune del progetto esecutivo di intervento 60 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Sul territorio della Regione Piemonte risulta esservi un elevato numero di siti contaminati da oli minerali, le cui cause sono da imputarsi a perdite da serbatoi interrati e dalle linee di collegamento degli stessi ai dispositivi utilizzatori/erogatori.

Frequentemente le volumetrie di terreno contaminato per tali cause sono limitate e, inoltre, in numerosi casi l’inquinamento prodotto interessa unicamente la matrice ambientale “suolo e sottosuolo”.

Pertanto, la possibilità di adottare una procedura semplificata per tali interventi, come previsto dal citato art.13 del D.M. n. 471 del 1999 , in luogo della procedura ordinaria ex art.10, può consentire di snellire i tempi di intervento e di inattività di numerosi siti contaminati, pur garantendo l’efficacia degli interventi stessi.

Si è proceduto, pertanto, a formulare un allegato tecnico che definisca le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l’esecuzione degli interventi di bonifica che non richiedono autorizzazione, su siti contaminati a causa di perdite sia da serbatoi interrati, sia dalle connesse linee di collegamento ai dispositivi utilizzatori/erogatori.

Atteso che in merito sono state sentite le Province e l’A.R.P.A. durante diversi incontri e che sono stati forniti pareri dalle stesse.

Considerato che la procedura semplificata risulta applicabile a tutti gli interventi il cui iter di approvazione ex articolo 10 del D.M. n. 471 del 1999 non è stato ancora stato avviato.

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i..

Visto il D.M. 25 ottobre 1999, n.471

Vista la L.R. 42/2000

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

Di approvare l’allegato alla presente deliberazione, sua parte integrante e sostanziale, quale norma per le procedure semplificate ai sensi dell’art.13 del D.M. n. 471 del 1999 per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati da perdite di serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali.

Di ritenere applicabili le procedure semplificate a tutti gli interventi per i quali non sia ancora stato attivato l’iter di approvazione ex articolo 10 del D.M. n. 471 del 1999.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 45 dello statuto.

Alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato