Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del D.M. 471/1999 (interventi caratterizzati da volumetrie di terreno inquinato non superiore a cento metri cubi, progetti non riguardanti interventi di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 471/99 e non soggetti alla procedura di valutazione d’impatto ambientale) – Interventi di bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali.

Introduzione: definizioni, limiti di bonifica, ambito e condizioni di applicazione 1

1 Definizioni 1

2 Limiti di bonifica 2

3 Ambito e condizioni di applicazione 2

Procedura amministrativa 2

Messa in sicurezza d’emergenza e precauzioni 3

Contenuto della comunicazione di avvio della procedura semplificata ex art.13 D.M.471/99, del progetto esecutivo e della relazione di fine lavori; criteri per la verifica della contaminazione delle acque sotterranee e per la fase di verifica della qualità del terreno a fine lavori. 4

1 Comunicazione di avvio della procedura semplificata ex art.13 D.M.471/99 4

2 Verifica della contaminazione delle acque sotterranee 4

3 Progetto esecutivo_ 4

4 Verifica a fine lavori del superamento delle concentrazioni limite accettabili nel terreno_ 5

5 Relazione di fine lavori 6

 

Introduzione: definizioni, limiti di bonifica, ambito e condizioni di applicazione

1 Definizioni

Limiti di bonifica: si veda il paragrafo 2 “limiti di bonifica”.

Serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.

Dismissione del serbatoio: esclusione dal ciclo produttivo cui era destinato o messa fuori servizio dello stesso in relazione alle attività oggetto dell’autorizzazione.

Bonifica ambientale: si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalla normativa vigente.

Messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente sul sito inquinato per rimuoverne le fonti, contenerne la diffusione ed impedirne il contatto con le aree esterne.

Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.

Linee di collegamento dai serbatoi ai dispositivi utilizzatori/erogatori: si intendono le linee di collegamento ubicate all’interno del sito che consentono il trasferimento degli oli minerali all’interno del sito stesso.

2 Limiti di bonifica

I valori di concentrazione limite accettabile cui deve essere fatto riferimento, fatto salvo quanto indicato al comma 2 dell’art.4 del D.M.471/99, sono indicati nel seguito.

Suolo e sottosuolo

Il riferimento per i siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale e per i siti a destinazione d’uso commerciale ed industriale è la tabella 1 dell’Allegato 1 al D.M.471/99. Per i siti a destinazione d’uso agricola i limiti sono definiti dalla tabella LAB delle “Linee Guida per interventi di bonifica di terreni contaminati” approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n.1005 - C.R. 4351 del 8 marzo 1995.

Acque sotterranee e superficiali

Per quanto riguarda le acque sotterranee deve essere fatto riferimento alla tabella “Acque sotterranee” nell’Allegato 1 al D.M.471/99. Per quanto riguarda le acque superficiali si deve tenere conto dei criteri di cui al paragrafo 2 dell’All.1 del D.M.471/99.

3 Ambito e condizioni di applicazione

L’ambito di applicazione degli interventi in oggetto riguarda i serbatoi interrati contenenti oli minerali e le relative linee di collegamento ai dispositivi utilizzatori/erogatori.

La procedura di bonifica in oggetto può essere seguita nei casi in cui sussistano le condizioni di cui al comma 2 dell’art.13 del D.M.471/99 e non vi sia contaminazione delle acque sotterranee e/o superficiali.

Nel caso in cui si intenda intervenire su più serbatoi interrati e/o sulle linee di collegamento presenti sul medesimo sito, la soglia dei 100 m3 è da intendersi calcolata sulla somma delle volumetrie di terreno contaminato presente nell’area.

Procedura amministrativa

  1. Il soggetto che abbia verificato l’esistenza di contaminazione o che ritiene possa esservi rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo causato dalla presenza di uno o più serbatoi interrati o dalle linee di collegamento ai dispositivi utilizzatori/erogatori, può seguire la procedura semplificata in oggetto in luogo della procedura ex art.10 del D.M.471/99, a condizione che siano verificate le condizioni del paragrafo “ambito e condizioni di applicazione”. In tal caso comunica a Comune, Provincia ed A.R.P.A. di volere seguire la procedura semplificata.
  2. Il soggetto proponente provvede all’invio del progetto esecutivo di intervento al Comune, alla Provincia ed all’A.R.P.A. contestualmente alla comunicazione di cui sopra e comunque almeno 60 gg prima dell’avvio dei lavori. Il progetto esecutivo deve contenere la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire, le modalità di bonifica per l’eventuale terreno inquinato presente ed il cronoprogramma dei lavori.
  3. Entro 45 gg dalla presentazione del progetto esecutivo, Comune, Provincia ed A.R.P.A. possono richiedere motivate integrazioni allo stesso. In tal caso il Comune, sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti, stabilisce i tempi per la presentazione della documentazione contenente le integrazioni ed il nuovo cronoprogramma dei lavori.
  4. Entro 30 gg dall’esecuzione dei lavori deve essere inviata al Comune, alla Provincia, all’A.R.P.A. una relazione di fine lavori.
  5. Ad intervento attuato, la Provincia, sulla base delle risultanze delle indagini di fine lavori previste dal presente allegato, rilascia la certificazione di avvenuta bonifica prevista dal comma 2 dell’art.12 del D.M. 471/99.
  6. Se durante o a seguito delle operazioni di bonifica non risultano essere soddisfatte le condizioni per l’applicazione della procedura semplificata, deve essere seguito l’iter previsto dall’art.10 del D.M.471/99.
  7. Lo smantellamento delle reti di monitoraggio installate per la verifica della qualità delle acque sotterranee può essere effettuato solo previo nullaosta della Provincia.
  8. Le opere di bonifica e ripristino ambientale in oggetto, non soggette all’autorizzazione di cui all’art. 10 del D.M. 471/99, restano tuttavia subordinate al rilascio di eventuali altre autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nullaosta, pareri e assensi previsti dalla legislazione vigente nelle competenze degli Enti preposti.
  9. Limitatamente alle procedure semplificate, il soggetto proponente non è tenuto a prestare le garanzie finanziarie di cui al comma 4 dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Messa in sicurezza d’emergenza e precauzioni

Il responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art.17 comma 2 del D.Lgs.22/97 e s.m.i., provvede ad attuare le azioni di messa in sicurezza d’emergenza al fine di non aggravare la situazione di contaminazione. Il responsabile deve inoltre garantire la prevenzione del pericolo di esplosioni e dei rischi alla salute posti dai vapori migrati dalla zona di fuoriuscita, con particolare riferimento alle zone abitate. In caso di inquinamento dovuto a perdite dai serbatoi interrati e dalle connesse linee di collegamento devono essere previste misurazioni con esplosimetri nelle infrastrutture circostanti, volte a prevenire rischi di esplosione. In ogni caso è necessario che in tutto il ciclo di dismissione e/o intervento sia garantita l’adozione di opportuni accorgimenti impiantistici e gestionali che assicurino l’impossibilità di formazione di atmosfere infiammabili sia all’interno dei serbatoi che nelle aree limitrofe.

Contenuto della comunicazione di avvio della procedura semplificata ex art.13 D.M.471/99, del progetto esecutivo e della relazione di fine lavori; criteri per la verifica della contaminazione delle acque sotterranee e per la fase di verifica della qualità del terreno a fine lavori.

1 Comunicazione di avvio della procedura semplificata ex art.13 D.M.471/99

La comunicazione di cui al punto 1 della procedura amministrativa deve contenere le seguenti informazioni minime:

2 Verifica della contaminazione delle acque sotterranee

Qualora da indagini effettuate sul terreno contaminato o potenzialmente tale emerga che il superamento dei limiti di bonifica interessi il sottosuolo per uno spessore insaturo inferiore ad 1 m a partire dalla base di appoggio del serbatoio o della linea di collegamento ai dispositivi utilizzatori/erogatori, non è necessario procedere alla verifica della qualità delle acque sotterranee, a condizione che il franco tra il livello di massima escursione della falda (inteso coma minima soggiacenza) e la base dello strato di terreno interessato dalla contaminazione sia superiore a 2 m.

Se non sussistono le condizioni di cui sopra, l’applicazione delle procedure semplificate è subordinata alla verifica della contaminazione delle acque sotterranee.

Tale verifica deve essere attuata mediante un’adeguata rete di monitoraggio, costituita da almeno 3 piezometri, la cui ubicazione e le caratteristiche tecniche permettano una corretta rilevazione della direzione di deflusso della falda potenzialmente impattata nonché degli inquinanti.

Nelle analisi di laboratorio devono essere ricercati, fra i parametri analitici previsti dalla normativa, quelli componenti i liquidi contenuti e/o che sono stati contenuti nei serbatoi interrati. Trattandosi di oli minerali, tali parametri potranno essere indicativamente i seguenti: idrocarburi come n-esano, idrocarburi totali, composti organici aromatici (punti 24-28 tabella acque sotterranee all.1 D.M.471/99), policiclici aromatici (punti 29-38 tabella acque sotterranee all.1 D.M.471/99), Pb, MTBE.

3 Progetto esecutivo

Nel progetto esecutivo deve essere dimostrata l’esistenza delle condizioni di applicazione delle procedure semplificate.

Il progetto esecutivo deve comprendere le informazioni in possesso in merito a: descrizione e caratteristiche del sito, cause della eventuale contaminazione, diffusione e dispersione della contaminazione, qualità delle acque sotterranee e superficiali, dettaglio di modalità, costi e tempi previsti dell’intervento.

Il progetto esecutivo si articola nelle seguenti sezioni:

1.    Descrizione del sito corredata da documentazione cartografica in scala 1:5000 ed in scala 1:500 e/o 1:100. Deve essere indicata la destinazione d’uso del sito.

2.    Descrizione dell’evento e/o delle cause che hanno o possono aver determinato la contaminazione, comprensiva delle azioni di messa in sicurezza attuate e/o ancora in atto. Deve essere riportato l’esito delle eventuali prove di tenuta effettuate sui serbatoi interrati.

3.    Descrizione dei dati riferiti alla geologia ed all’idrogeologia locali: la descrizione deve contenere le informazioni relative alle caratteristiche del suolo e del sottosuolo del sito, soggiacenza e direzione di deflusso delle acque sotterranee e ad essa devono essere allegate almeno una carta piezometrica ed una carta dei possibili bersagli della contaminazione (pozzi ad uso irriguo/potabile, corsi d’acqua, etc.).

4.    Elaborazione delle eventuali indagini analitiche effettuate: in questa sezione devono essere elaborati i dati provenienti dalle eventuali indagini già attuate, al fine di stimare grado ed estensione della contaminazione del sito, volume di terreno risultato contaminato, qualità delle acque sotterranee e superficiali. Devono essere allegate carte, redatte sulla base delle eventuali indagini effettuate, consistenti in sezioni e planimetrie, riportanti l’estensione stimata della contaminazione delle matrici ambientali investigate. In allegato devono essere presentati i certificati analitici delle analisi effettuate.

5.    Definizione dell’intervento in caso di inquinamento del terreno: comprende una previsione dettagliata dei lavori da realizzare per la bonifica, gli schemi delle sezioni di scavo, la tempistica prevista.

6.    Definizione delle indagini previste per la verifica della contaminazione del sito: comprende una descrizione, corredata di documentazione cartografica, delle indagini e delle analisi da realizzarsi a fine intervento secondo le indicazioni del paragrafo 4.

7.    Cronoprogramma dei lavori previsti.

4 Verifica a fine lavori del superamento delle concentrazioni limite accettabili nel terreno

La verifica della qualità del terreno rimasto in posto a seguito dell’intervento deve essere attuata tramite prelievo di campioni e successiva analisi di laboratorio per la ricerca delle sostanze previste dall’All.1 al D.M.471/99 o dalla tabella LAB delle “Linee Guida per interventi di bonifica di terreni contaminati” approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n.1005 - C.R. 4351 del 8 marzo 1995, a seconda della destinazione d’uso del sito.

Il prelievo dei campioni di terreno deve essere integrato dall'analisi dell’atmosfera del suolo del fondo e delle pareti dello scavo.

La scelta del posizionamento dei punti di campionamento deve anche tenere conto degli esiti delle eventuali precedenti indagini effettuate sul terreno a contatto con il serbatoio e/o linea di collegamento. Il numero minimo di punti di prelievo dei campioni per le analisi di laboratorio, stabilito in funzione della capacità del serbatoio e dell’area di contatto dello stesso con il terreno, è riportato in tabella.

 

C Capacità serbatoio [m3]

Punti di verifica

< 5

3

5 £ C <10

4

10 £ C <15

5

 

Per i serbatoi di capacità pari o superiore a 15 m3 e per gli interventi di bonifica resisi necessari a seguito di perdite dalle linee di collegamento ai dispositivi utilizzatori/erogatori, la verifica deve interessare un numero minimo di punti tale che si abbia almeno 1 punto di verifica ogni 7 m2 di superficie di terreno rimasto in posto (fondo e pareti dello scavo); il numero di punti di verifica deve essere determinato per eccesso.

Nel caso in cui lo scavo comprenda al suo interno più serbatoi, deve essere sommato il numero minimo di punti di indagine per ogni singolo serbatoio.

Nelle analisi di laboratorio devono essere ricercati, fra i parametri analitici previsti dalla normativa, quelli componenti i liquidi contenuti o che sono stati contenuti nei serbatoi interrati. Trattandosi di oli minerali, tali parametri potranno essere indicativamente i seguenti: idrocarburi C ><12, composti aromatici (di cui ai punti 19-24 dell’all.1 tabella 1 al D.M.471/99), composti policiclici aromatici (di cui ai punti 25-35 dell’all.1 tabella 1 al D.M.471/99), Pb, idrocarburi totali.

Per il prelievo e l’analisi dei campioni deve essere fatto riferimento ai criteri dell’All.2 al D.M.471/99.

5 Relazione di fine lavori

La relazione di fine lavori illustra gli interventi eseguiti e si articola nelle seguenti sezioni:

  1. Descrizione dei lavori eseguiti, delle modalità e tempi dell’intervento
  2. Definizione della volumetria di terreno eventualmente bonificata
  3. Risultati ed elaborazione degli esiti delle indagini analitiche di fine intervento
  4. Copia dei formulari per lo smaltimento dei terreni contaminati da cui sia accertabile l’avvenuto smaltimento dei rifiuti
  5. Certificati analitici del terreno rimasto in posto