Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 52 - 29953
L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Allegato A, punto 2.3. Funzioni, ambiti di intervento
ed attività dei servizi di psicologia
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
La L.R. n. 61/1997 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
sanitario regionale per il triennio 1997-1999", nellAllegato A) al punto
2.3 la Rete Ospedaliera" prevede listituzione, in via sperimentale, di
appositi servizi di psicologia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali
per le attività di cura e per il miglioramento delle attività di prevenzione,
con le seguente funzioni:
* Programmare ed organizzare le prestazioni professionali psicologiche
in ambito aziendale
* Programmare ed attuare progetti di ricerca e sperimentazione organizzativa
finalizzati al miglioramento delle attività dei servizi che necessitano
di prestazioni psicologiche
* Promuovere e gestire progetti che utilizzino le professionalità psicologiche
al fine di collaborare alle attività di valorizzazione delle risorse umane,
sviluppo organizzativo, valutazione della qualità delle prestazioni
* Programmare ed attuare iniziative di formazione professionale mirata
Tale normativa prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto dindirizzo,
definisca le modalità organizzative, di monitoraggio e di funzionamento
del servizio di psicologia.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 45-25741 del 26.10.1998, istituiva
un Gruppo di Studio per lapprofondimento e la proposta allAssessorato
alla Sanità e Assistenza delle modalità organizzative, di monitoraggio
e di funzionamento del Servizio di Psicologia, attraverso la sua integrazione
funzionale nellambito delle attività delle Aziende Sanitarie Regionali,
tenendo conto dei compiti che il medesimo dovrà svolgere secondo quanto
definito al citato punto 2.3 della L.R. n. 61/97.
Per quanto attiene, in particolare, alla struttura organizzativa del citato
Servizio, si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 229/99, art. 3, comma
1 bis, lorganizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali,
da costituirsi in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale, sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
il quale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale
o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica.
Pertanto le specifiche modalità organizzative del Servizio di Psicologia,
analogamente a quelle delle altre strutture aziendali, saranno oggetto
di disciplina nellambito di tale atto, il quale dovrà conformarsi ai principi
e ai criteri che verranno stabiliti da parte della Regione, in attuazione
dellart. 2, comma 2 sexies del decreto medesimo.
Per quanto attiene al funzionamento del Servizio di Psicologia, considerato
che la L. n. 56/1989 Ordinamento della professione psicologo,
* allart. 1, definisce che la professione di psicologo comprende ...
luso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi le attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla Persona al Gruppo agli Organismi Sociali
e alle Comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca
e didattica in tale ambito. ..
* e all art 3 definisce e regola lesercizio dellattività psicoterapeutica,
il citato Gruppo di Studio ha effettuato un primo monitoraggio delle sperimentazioni
attivate in alcune A.S.O. e A.S.L. (di cui allallegato A), ai sensi del
P.S.R.
In base alla normativa citata ed a seguito del monitoraggio effettuato
sulle sperimentazioni, sono state individuate le modalità di funzionamento
e le attività del Servizio di Psicologia indicate nellallegato A, quali
indirizzi generali alle Aziende Sanitarie Regionali, per listituzione
dei servizi di psicologia, in via sperimentale ai sensi del P.S.R..
Per gli aspetti riguardanti lintegrazione organizzativa del Servizio di
Psicologia con i D.S.M., si è tenuto conto del parere espresso dalla Commissione
Tecnica di Psichiatria istituita con D.G.R. n. 106-20623 del 30.06.1997,
nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente.
Nelle more della definizione dellorganizzazione complessiva aziendale
in attuazione del sopra citato D.Lgs. n. 229/1999 e nel rispetto della
normativa nazionale e regionale di settore vigente, i servizi di psicologia
avviati o in via di attivazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali,
ai sensi del P.S.R., formano oggetto della programmazione annuale dellAzienda
e del relativo piano di organizzazione nellambito delle risorse assegnate
ed il monitoraggio viene effettuato nellambito dei relativi atti, della
relazione annuale di cui allart. 12 della L.R. n. 61/1997 nonché delle
ulteriori specifiche relazioni illustrative ritenute necessarie dalla Regione,
su proposta e sentito il parere del Gruppo di Studio, per lapprofondimento
del quadro conoscitivo.
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza
(CORESA), nella seduta del 30 marzo 2000.
Considerate tali premesse,
visto il D.Lgs. 229/1999,
visto il D.P.R. 10.11.1999 Approvazione progetto obiettivo Tutela della
salute mentale 1998-2000",
vista la L.R. n. 61/1997,
vista la D.G.R. n. 45-25741 del 26.10.1998,
viste le DD.GG.RR. n.27-26318 del 21.12.1998 e n. 23-26782 del 08.03.1999,
vista la D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999 e la D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999,
la Giunta Regionale per le motivazioni in premessa indicate,
delibera
- di approvare le modalità di funzionamento e le attività del servizio
di psicologia di cui allallegato A) facente parte integrante della presente
deliberazione, quali indirizzi generali alle Aziende Sanitarie Regionali
per listituzione, ai sensi del P.S.R., dei servizi di psicologia;
- di dare atto che, nelle more della definizione dellorganizzazione complessiva
aziendale in attuazione del D.Lgs. 229/1999 e nel rispetto della normativa
nazionale e regionale di settore vigente, i servizi di psicologia avviati
o in via di attivazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali in via
sperimentale, ai sensi del P.S.R., formano oggetto della programmazione
annuale dellAzienda e del relativo piano di organizzazione, nellambito
delle risorse disponibili e delle indicazioni contenute nel programma pluriennale
per il perseguimento dellequilibrio economico gestionale di cui alla D.G.R.
n. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del
11.11.1999;
- di stabilire che lorganizzazione, il funzionamento e le attività dei
servizi di psicologia istituiti ai sensi del P.S.R., vengono monitorati
nellambito:
degli atti di programmazione e di organizzazione delle Aziende Sanitarie
Regionali e della relazione annuale di cui allart. 12 della L.R. 61/1997;
delle ulteriori specifiche relazioni illustrative ritenute necessarie
dalla Regione, su proposta e sentito il parere del Gruppo di Studio già
istituito con D.G.R. n. 45-25741 del 26.10.1998, ai fini del completamento
del quadro conoscitivo e della definizione dei principi e dei criteri organizzativi
per latto aziendale previsto dai D.Lgs. 229/1999.
(omissis)