Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 52 - 29953

L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Allegato A, punto 2.3. Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei servizi di psicologia

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

La L.R. n. 61/1997 “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999", nell’Allegato A) al punto 2.3 ”la Rete Ospedaliera" prevede l’istituzione, in via sperimentale, di appositi servizi di psicologia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali per le attività di cura e per il miglioramento delle attività di prevenzione, con le seguente funzioni:

* Programmare ed organizzare le prestazioni professionali psicologiche in ambito aziendale

* Programmare ed attuare progetti di ricerca e sperimentazione organizzativa finalizzati al miglioramento delle attività dei servizi che necessitano di prestazioni psicologiche

* Promuovere e gestire progetti che utilizzino le professionalità psicologiche al fine di collaborare alle attività di valorizzazione delle risorse umane, sviluppo organizzativo, valutazione della qualità delle prestazioni

* Programmare ed attuare iniziative di formazione professionale mirata

Tale normativa prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto d’indirizzo, definisca le modalità organizzative, di monitoraggio e di funzionamento del servizio di psicologia.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 45-25741 del 26.10.1998, istituiva un Gruppo di Studio per l’approfondimento e la proposta all’Assessorato alla Sanità e Assistenza delle modalità organizzative, di monitoraggio e di funzionamento del Servizio di Psicologia, attraverso la sua integrazione funzionale nell’ambito delle attività delle Aziende Sanitarie Regionali, tenendo conto dei compiti che il medesimo dovrà svolgere secondo quanto definito al citato punto 2.3 della L.R. n. 61/97.

Per quanto attiene, in particolare, alla struttura organizzativa del citato Servizio, si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 229/99, art. 3, comma 1 bis, l’organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali, da costituirsi in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, il quale “individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica”.

Pertanto le specifiche modalità organizzative del Servizio di Psicologia, analogamente a quelle delle altre strutture aziendali, saranno oggetto di disciplina nell’ambito di tale atto, il quale dovrà conformarsi ai principi e ai criteri che verranno stabiliti da parte della Regione, in attuazione dell’art. 2, comma 2 sexies del decreto medesimo.

Per quanto attiene al funzionamento del Servizio di Psicologia, considerato che la L. n. 56/1989 “Ordinamento della professione psicologo”,

* all’art. 1, definisce che la professione di psicologo comprende “... l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi le attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla Persona al Gruppo agli Organismi Sociali e alle Comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. ..”

* e all’ art 3 definisce e regola l’esercizio dell’attività psicoterapeutica,

il citato Gruppo di Studio ha effettuato un primo monitoraggio delle sperimentazioni attivate in alcune A.S.O. e A.S.L. (di cui all’allegato A), ai sensi del P.S.R.

In base alla normativa citata ed a seguito del monitoraggio effettuato sulle sperimentazioni, sono state individuate le modalità di funzionamento e le attività del Servizio di Psicologia indicate nell’allegato A, quali indirizzi generali alle Aziende Sanitarie Regionali, per l’istituzione dei servizi di psicologia, in via sperimentale ai sensi del P.S.R..

Per gli aspetti riguardanti l’integrazione organizzativa del Servizio di Psicologia con i D.S.M., si è tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Tecnica di Psichiatria istituita con D.G.R. n. 106-20623 del 30.06.1997, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente.

Nelle more della definizione dell’organizzazione complessiva aziendale in attuazione del sopra citato D.Lgs. n. 229/1999 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore vigente, i servizi di psicologia avviati o in via di attivazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, ai sensi del P.S.R., formano oggetto della programmazione annuale dell’Azienda e del relativo piano di organizzazione nell’ambito delle risorse assegnate ed il monitoraggio viene effettuato nell’ambito dei relativi atti, della relazione annuale di cui all’art. 12 della L.R. n. 61/1997 nonché delle ulteriori specifiche relazioni illustrative ritenute necessarie dalla Regione, su proposta e sentito il parere del Gruppo di Studio, per l’approfondimento del quadro conoscitivo.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza (CORESA), nella seduta del 30 marzo 2000.

Considerate tali premesse,

visto il D.Lgs. 229/1999,

visto il D.P.R. 10.11.1999 “Approvazione progetto obiettivo Tutela della salute mentale 1998-2000",

vista la L.R. n. 61/1997,

vista la D.G.R. n. 45-25741 del 26.10.1998,

viste le DD.GG.RR. n.27-26318 del 21.12.1998 e n. 23-26782 del 08.03.1999,

vista la D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999 e la D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999,

la Giunta Regionale per le motivazioni in premessa indicate,

delibera

- di approvare le modalità di funzionamento e le attività del servizio di psicologia di cui all’allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione, quali indirizzi generali alle Aziende Sanitarie Regionali per l’istituzione, ai sensi del P.S.R., dei servizi di psicologia;

- di dare atto che, nelle more della definizione dell’organizzazione complessiva aziendale in attuazione del D.Lgs. 229/1999 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore vigente, i servizi di psicologia avviati o in via di attivazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali in via sperimentale, ai sensi del P.S.R., formano oggetto della programmazione annuale dell’Azienda e del relativo piano di organizzazione, nell’ambito delle risorse disponibili e delle indicazioni contenute nel programma pluriennale per il perseguimento dell’equilibrio economico gestionale di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999;

- di stabilire che l’organizzazione, il funzionamento e le attività dei servizi di psicologia istituiti ai sensi del P.S.R., vengono monitorati nell’ambito:

• degli atti di programmazione e di organizzazione delle Aziende Sanitarie Regionali e della relazione annuale di cui all’art. 12 della L.R. 61/1997;

• delle ulteriori specifiche relazioni illustrative ritenute necessarie dalla Regione, su proposta e sentito il parere del Gruppo di Studio già istituito con D.G.R. n. 45-25741 del 26.10.1998, ai fini del completamento del quadro conoscitivo e della definizione dei principi e dei criteri organizzativi per l’atto aziendale previsto dai D.Lgs. 229/1999.

(omissis)

allegato