Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 13

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Deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n. 616 - 3149

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione"

(omissis)

Tale deliberazione, emendata nel testo che segue, è posta ai voti per appello nominale, effettuato dal Consigliere Segretario Toselli, e approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 36 Consiglieri, hanno risposto sì n. 27 Consiglieri, hanno risposto no n. 9 Consiglieri.

Il Consiglio regionale,

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive norme di attuazione, modificazione ed integrazione;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);

vista la legge regionale 14 gennaio 1987 n. 5 (Disciplina delle case di cura private);

viste le delibere della Giunta regionale n. 70-1459 del 18 settembre 1995 (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993 - Determinazione delle tariffe ospedaliere da riconoscersi agli erogatori pubblici e privati del Sistema sanitario regionale) e n. 90-5263 dell’8 gennaio 1996 (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993 - Proroga della D.G.R. n. 70-1459 del 18.9.1995); n. 44-2995 del 13 novembre 1995 (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993 interventi di cardiochirurgia: determinazione degli importi da corrispondersi alle Case di cura private e dei rimborsi da riconoscersi agli utenti piemontesi in regime di assistenza indiretta) e n. 82-5985 del 12 febbraio 1996 (Rettifica ed integrazione della D.G.R. n. 44-2995 del 13.11.1995); n. 72-17930 dell’1 aprile 1997 (Approvazione della rivalutazione tariffaria, revisione del budget e proroga dei rapporti convenzionali correnti tra le case di cura convenzionate ed il S.S.R. per attività di degenza - anni 1995-1996 e 1997); n. 156-21885 del 6 agosto 1997 (Provvisorio accreditamento ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive norme di modificazione, integrazione ed attuazione delle Case cura che soddisfano i requisiti previsti dalla l.r. n. 5/1987 con o senza l’applicazione delle deroghe di cui alla medesima approvate con D.G.R. n. 161-10675 del 15.7.1996) e n. 59-23768 del 29 dicembre 1997 (decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 - Interventi di cardiochirurgia: Determinazione delle tariffe da corrispondersi alle case di cura private provvisoriamente accreditate con decorrenza dall’11 gennaio 1997. Provvedimenti);

vista la legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1984) e la legge regionale 24 luglio 1996 n. 50 (Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 “Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. del 10 febbraio 1984” - Norme per l’attività dei laboratori);

visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 - 24575 del 12 maggio 1998 e preso atto delle motivazioni contenute nella deliberazione citata;

acquisito in data 8 settembre 1999, in seguito alle modifiche apportate al provvedimento in sede di dibattito, il parere favorevole espresso a maggioranza della IV Commissione consiliare;

delibera

- di approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante;

- di approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ulteriori per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’Allegato 2/A al presente provvedimento per farne parte integrante;

- di approvare le schede di valutazione di cui all’Allegato 2/B al presente provvedimento per farne parte integrante, in quanto strumento da utilizzarsi per le verifiche di accreditamento;

- di definire le procedure ed i tempi per l’adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ai requisiti dei succitati allegati 1 e 2/A secondo le modalità di cui all’Allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante;

- di attribuire alla Giunta regionale, la quale vi provvederà con proprio atto, la competenza alle modificazioni ed integrazioni dei requisiti di accreditamento nonché dei requisiti impiantistici di cui all’Allegato tecnico presente negli Allegati 1 e 2/A, che si renderanno necessari nel corso della sperimentazione e dei quali sarà data comunicazione alla competente Commissione del Consiglio regionale.

(omissis)

ALLEGATI

allegato 1

allegato 2a

allegato 2b

allegato 3