Domande frequenti Fondo unico per l'artigianato

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

No, basta un collegamento ad internet, utilizzando uno tra i seguenti browser: firefox o chrome.

Sì, i termini di presentazione delle domande sono i seguenti.

  • Fondo Unico Artigianato: sportello aperto dal 19 giugno 2023 ore 10:00 al 24 novembre 2023 ore 12:00;
  • Fondo Autoriparazione: sportello aperto dal 16 febbraio 2022 ore 18:00 al 22 dicembre 2023 ore 15.00.

Sì, un’impresa può presentare più domande a valere sulla Sezione Finanziamento se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • gli interventi proposti (e le relative spese) nella nuova domanda non coincidano, nemmeno parzialmente, con quelli già finanziati;

  • gli interventi proposti con la precedente domanda siano stati realizzati e verificati da Finpiemonte;

  • l’impresa sia in regola con il pagamento del finanziamento già concesso.

E’ possibile delegare la presentazione della domanda. Non è possibile delegare la firma del modulo di domanda.

 

Viene considerato il codice ATECO prevalente indicato in visura camerale. Finpiemonte si riserva di verificare che il progetto sia effettivamente rivolto all’espletamento dell’attività ammissibile prevista dalla Misura. Nel caso di codice ATECO prevalente non ammissibile, potrà essere verificata l’ammissibilità del codice ATECO primario della sede d’investimento.

 La quota di cofinanziamento a tasso zero di Finpiemonte deve essere agganciata alla quota di cofinanziamento di uno tra gli intermediari (Banche e Confidi) CONVENZIONATI sulla Misura, liberamente scelto dall’impresa richiedente: l’elenco è disponibile in calce alla pagina della Misura consultabile sul sito di Finpiemonte.

Si, l’intermediario cofinanziatore effettua una valutazione del merito creditizio per l’intera esposizione dell’azienda, includendo fondi propri e fondi regionali, e pertanto ha facoltà di richiedere garanzie reali e personali a copertura del rischio dell’intera operazione.

È facoltà del beneficiario chiedere una eventuale variazione dell’intermediario cofinanziatore, solo ed esclusivamente prima della concessione dell’agevolazione.

L’istruttoria delle richieste viene conclusa, di norma, entro 90 giorni dalla ricezione. Stante la disponibilità di risorse sul fondo, l’erogazione del finanziamento è immediatamente successiva all’espletamento da parte dell’impresa dei controlli pre-concessione richiesti da Finpiemonte contestualmente all’approvazione. Se la Misura, una volta finanziate molte richieste di agevolazione, avesse impegnato tutte le risorse disponibili, l’erogazione del finanziamento agevolato sarà subordinata alla progressiva ricostituzione del fondo, attraverso i rientri dei finanziamenti in corso. Le erogazioni in coda verranno eseguite in ordine cronologico di avvenuta concessione. Il contributo a fondo perduto viene sempre erogato dopo la realizzazione del progetto e la rendicontazione delle spese.

 

 I due prestiti vengono erogati sotto forma di finanziamento unico, su un conto corrente intestato all’azienda presso l’intermediario, e il pagamento della rata avviene presso l’intermediario stesso.

Viene erogato in un’unica soluzione se l’importo è inferiore a €750.000. Se l’importo è superiore a €750.000 il finanziamento viene erogato in due tranche nel seguente modo: - 60% contestualmente all’emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; - 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Le due tranche hanno piano di ammortamento autonomi e distinti, ciascuno con la propria durata e il proprio rimborso.

Le spese devono essere rendicontate (ovvero trasmesse a Finpiemonte) entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto. Il progetto può essere concluso: - entro 18 mesi dalla data di concessione, se l’importo complessivo è inferiore o uguale a € 250.000,00 - entro 24 mesi dalla data di concessione se l’importo complessivo è superiore a € 250.000,00.

Le spese devono essere rendicontate esclusivamente con la modulistica e le regole indicate sul sito della Regione Piemonte al link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/finanziamenti-agevolati-autoriparazione-fondo-unico-per-lartigianato

 

ATTENZIONE :

“In attuazione dell’art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 Aprile 2023, n. 41 sono in ogni caso ammissibili solo i costi documentati da fatture che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. che riportino il codice unico di progetto (CUP), rilasciato all’impresa beneficiaria all’atto di concessione del finanziamento, per le fatture emesse dopo la data di concessione;

2. che riportino il “codice domanda” comunicato da Finpiemonte con la lettera di avvio del procedimento, per le fatture emesse successivamente all’invio della domanda e prima della data di concessione del finanziamento;

3. Per le imprese costituite da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda e per le Ditte individuali che abbiano ottenuto l’attribuzione della Partita Iva da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda, le fatture emesse prima della presentazione della domanda devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dimostri la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.”

     

    Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati devono essere richieste preventivamente a Finpiemonte con adeguata motivazione. Non sono consentite proroghe superiori a 12 mesi rispetto ai termini massimi sopra indicati, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

    E’ possibile variare le spese del progetto, ma richiedendo preventivamente l’approvazione di una variazione progettuale. La richiesta deve essere accompagnata da adeguata motivazione e Finpiemonte ne valuta l’ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto al progetto approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione. Una modifica del fornitore rispetto a quello inizialmente preventivato non costituisce di norma una variazione progettuale e non deve essere preventivamente autorizzata, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità, che sono verificati da Finpiemonte in sede di rendicontazione.

    Le variazioni progettuali devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l’ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto al progetto approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione. Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto al momento dell’esame della rendicontazione delle spese, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

    L’agevolazione può essere revocata in qualsiasi momento, per i motivi indicati al par. 6.2 del Bando. La revoca può essere totale o parziale e prevede la restituzione di somme e l’applicazione di penali variabili a seconda dei casi, indicate in modo dettagliato al par. 6.2 del Bando.