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Scheda informativa

Esenzioni dalla tassa automobilistica per autovetture di categoria euro 6 e superiori

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Soggetti e veicoli che possono beneficiare delle esenzioni dal bollo auto per quattro anni in caso di acquisto di autovetture di categoria euro 6 e superiori in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, 1 e 2 avviate alla rottamazione

La deliberazione della Giunta regionale n. 26-1848 del 7/08/2020 dà attuazione all’art. 1 (Incentivi per il rinnovo parco automobilistico) della legge di stabilità regionale 2020 (L.R. n. 7/2020), successivamente modificata dall’art. 4 della L.R. n. 7/2021, che dispone per quattro annualità (2020, 2021, 2022 e 2023) l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 kw di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.

La sopra citata deliberazione definisce le caratteristiche e i requisiti che i veicoli e i soggetti devono avere per poter avvalersi dell’esenzione e le altre modalità di attuazione.

Caratteristiche e requisiti che veicoli e soggetti devono possedere per poter beneficiare dell’esenzione

Caratteristiche del veicolo nuovo (desumbili dai dati riportati sulla carta di circolazione)

  • Categoria del veicolo: autovettura M1 (campo J della carta di circolazione).
  • Destinazione e uso del veicolo: autovettura per trasporto di persone – uso proprio (campo J.1 della carta di circolazione).
  • Potenza massima: non superiore a 100 kW (campo P.2 della carta di circolazione).
  • Categoria euro: 6 e superiore (campo V.9 e quarta pagina della carta di circolazione).
  • Data della prima immatricolazione: compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 (campo B della carta di circolazione).

Il veicolo nuovo deve essere acquistato in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 avviate alla rottamazione.

Caratteristiche del veicolo avviato alla rottamazione (desumbili dai dati riportati sulla carta di circolazione)

  • Categoria del veicolo: autovettura M1 (campo J o equivalente della carta di circolazione).
  • Destinazione e uso del veicolo: autovettura per trasporto di persone – uso proprio (campo J.1 o equivalente della carta di circolazione).
  • Categoria euro: 0, 1 e 2 (campo V.9 e quarta pagina della carta di circolazione, se indicata, o equivalente o comunque desumibile da altri dati, compresa la data di immatricolazione).

Il veicolo avviato alla rottamazione deve, alla data di consegna al demolitore, risultare di proprietà dello stesso soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione e avviato alla rottamazione entro i 60 giorni antecedenti o successivi alla data di immatricolazione del veicolo nuovo, fermo restando che:

  • ai fini della determinazione del periodo fa fede la data di perdita di possesso per rottamazione annotata al pubblico registro automobilistico;
  • soltanto in caso di incertezza o incongruenza prevale la data di consegna al demolitore risultante dalle annotazioni riportate nel quadro H del certificato di proprietà;
  • rispetto a tali date non è in alcun caso ammessa prova contraria.

Requisiti del soggetto beneficiario

L’esenzione spetta al proprietario, ovvero all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio (è escluso l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine). Il soggetto in questione deve:

  • essere persona fisica, identificata, per mezzo del proprio codice fiscale, quale intestataria residente in un comune della Regione;
  • corrispondere a quello che provvede alla prima immatricolazione in Piemonte del veicolo nuovo di fabbrica (sono esclusi coloro che acquistano da un rivenditore un veicolo usato o comunque già immatricolato, ancorchè nel 2020, con la formula “chilometri zero” o altre simili formule commerciali).

Nel caso di compravendita del veicolo fra privati persone fisiche durante il periodo di esenzione, s’intende che se il nuovo proprietario è a sua volta residente in un comune del Piemonte, il beneficio si trasferisce al nuovo proprietario per il tempo che residua.

 

Riconoscimento dell’esenzione

Il beneficio è riconosciuto d’ufficio sulla base dei dati risultanti dal sistema regionale della tassa automobilistica, così come alimentato dai flussi provenienti dai pubblici registri, e pertanto per il suo riconoscimento non è richiesto alcun adempimento, né a carico del beneficiario, né a carico di alcun altro soggetto.

Rimborso o compensazione

I contribuenti che pur trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare dell’esenzione hanno versato la tassa per l’anno 2020 prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, possono presentare idonea richiesta di restituzione mediante rimborso o compensazione esclusivamente attraverso il sistema telematico Tassa Auto Piemonte.

Scadenza dell’esenzione

Scaduto il periodo di esenzione, al quinto anno successivo a quello di immatricolazione, l’obbligo di pagamento decorre con effetto immediato e il termine è in ogni caso fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

 

Contatti

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