- Data notizia
In vigore dal 1 febbraio 2023
Con D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R è stato emanato il nuovo regolamento regionale che disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo o l’occupazione, anche in proiezione, di aree o di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 febbraio 2023 e sostituirà il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.
Queste, in sintesi, alcune delle principali novità:
- precisata la natura del provvedimento di concessione quale provvedimento unico, comprensivo delle valutazioni idrauliche e di quelle concessorie (articolo 9);
- definite le modalità di rilascio del provvedimento di concessione nelle ipotesi di interventi, occupazioni ed opere i cui progetti siano approvati in sede di conferenza di servizi (articolo 3);
- disciplinato il rilascio del parere ai sensi dell’articolo 32, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e del relativo regolamento di attuazione, approvato dall’Autorità distrettuale del bacino del fiume Po, sulle pertinenze idrauliche demaniali ricadenti in fascia A e B (articolo 10);
- introdotte nuove disposizioni sulla conclusione del procedimento: con la determinazione che approva lo schema di disciplinare si conclude il procedimento e il richiedente viene invitato a firmare il disciplinare e a pagare canone e cauzione entro 30 giorni. La mancata firma del disciplinare entro i termini comporta la cessazione della concessione (articolo 12);
- distinta la disciplina del taglio piante con finalità di manutenzione idraulica da quella prevista per l'utilizzo per autoconsumo o commerciale (articoli 14 e 15);
- aumentata la durata delle concessioni, arrivando fino a trent’anni per le concessioni di servitù (articolo 16);
- introdotta, per le infrastrutture lineari, la possibilità di rilascio di concessione “multipla” per più servitù (articolo 29, comma 1).
Si segnala inoltre che la domanda di concessione dovrà essere:
- sottoscritta secondo una delle modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (articolo 4);
- accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (articolo 5).
Allegati
- Spese di istruttoria e sopralluogo: come pagare
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