- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
Concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A.
L’agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., pari all’80% del finanziamento concesso. Il Fondo opera come garanzia sostitutiva, in modo che l’istituto di credito non richieda ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.
Consulta anche la scheda normativa
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Obiettivo
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Favorire, nell’attuale stato di emergenza covid-19, l’accesso al credito a micro imprese o lavoratori autonomi non bancabili, in situazione di difficoltà di accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati, in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi, per lo sviluppo e il rafforzamento dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
- Beneficiari
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Lavoratori autonomi e micro imprese nella forma giuridica di società cooperative, incluse le cooperative sociali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, ditte individuali. Le imprese devono essere attive e i lavoratori autonomi devono avere la Partita IVA da non più di 5 anni.
- Categorie destinatari
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Micro imprese e lavoratori autonomi non bancabili che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi.
- Caratteristiche dell'aiuto
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Concessione di garanzie su finanziamento bancario a tasso fisso. Il limite minimo di finanziamento è 3.000 (tremila) euro, il limite massimo è 25.000 (venticinquemila) euro. Regime di aiuto: de minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 o del “Quadro Temporaneo” di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (in GUUE C 91 del 20 marzo 2020).
- Piano di ammortamento del finanziamento garantito
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Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate trimestrali, all’Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di pre-ammortamento) per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 10.000 (diecimila) euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di pre-ammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000 (venticinquemila) euro.
- Termine di conclusione del procedimento
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Per il procedimento “Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia per il microcredito (art. 8 della l.r. 12/2004 come sostituito dall'art. 33 della l.r. 33/2009)” il termine di conclusione è individuato in 45 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Contatti
- Riferimento
- Settore Politiche del Lavoro - Susanna Barreca
- Telefono
- 011.4324885