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Normativa

Disciplina in materia di rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche – LR 8/2010 e Reg 1/2011

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La legge regola le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio

LR  8 del 18 febbraio 2010 – Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo

Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:

  1. rifugi escursionistici;
  2. rifugi alpini;
  3. rifugi non gestiti;
  4. bivacchi fissi.

 

Regolamento Regionale 1 del 11 maggio 2011 - Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento

Il presente regolamento definisce i requisiti e le modalità per svolgere l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento di tali strutture nel rispetto dell'ordinamento normativo comunitario, nazionale, regionale e locale vigente in materia.