- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali
La Regione favorisce l'attività delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.
Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:
- sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;
- sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;
- sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;
- sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno