- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
1. Chi può utilizzare le deroghe sulla gestione dei rifiuti individuate dall'ordinanza?
- gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati ai sensi dell’articolo 208 (Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto limitatamente alla gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 limitatamente alla gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi limitatamente al punto 5 dell'ordinanza e solo su motivata istanza da parte dei succitati impianti;
2. Quali sono i rifiuti che possono essere gestiti nelle forme previste dall'ordinanza?
I rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani quali:
- organico e verde,
- carta e cartone,
- plastica,
- legno,
- metalli,
- ingombranti,
- vetro,
- tessili e RAEE.
E' possibile ricomprendere i rifiuti prodotti dal trattamento di questi.
N.B.: l'elenco proposto non è esaustivo
3. Sono un impianto che gestisce oltre ai rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata anche altri rifiuti speciali e/o urbani indifferenziati, posso utilizzare le deroghe previste dall'ordinanza?
Sì, solo per i codici EER dei rifiuti e i relativi quantitativi provenienti dalla filiera della raccolta differenziata.
Si evidenzia che per quanto riguarda i codici riferibili ai rifiuti prodotti dal trattamento (codici EER 19), la deroga si può richiedere soltanto per la quota parte che deriva dal trattamento delle raccolte differenziate.
4. Quali sono le deroghe previste dall'ordinanza?
Nella tabella seguente vengono sintetizzate le misure previste dall'ordinanza
Ordinanza | Deroghe temporali | Deroghe quantitative | ||
p.to 1 | impianti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, relativamente alle operazioni R13 e /o D15 e limitatamente alla gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; |
possono aumentare fino a un |
possono aumentare la capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio nel limite massimo del |
|
-20% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione | in deroga (per i quantitativi aggiuntivi) all'adeguamento delle garanzie finanziarie |
|||
50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione | provvedendo ad adeguare le garanzie finanziarie (per i quantitativi aggiuntivi superiori al 20%) entro 45 giorni dalla presentazione della Comunicazione; |
|||
p.to 2 | impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 |
di derogare al limite temporale di un anno per la messa in riserva fino ad un massimo di 18 mesi |
possono aumentare la DM 5/02/1998 (all. IV) |
per i quantitativi aggiuntivi non sono previsti
|
p.to 3 | Deposito temporaneo: i suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 | i rifiuti possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; |
devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi;
|
|
p.to 4 | materiali derivanti dalle attività di recupero i materiali derivanti dalle attività di recupero, che momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato |
sono sospesi i termini per l’avvio all’utilizzo dei predetti materiali | ||
p.to 5 | i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, su motivata istanza da parte dei suddetti impianti, e per il solo periodo di validità della presente ordinanza, i rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata, provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purchè non siano rifiuti pericolosi); ciò per consentire l’ingresso in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento che non trovano più collocazione presso le originarie destinazioni; |
N.B.: le misure previste in tabella, qualora tecnicamente possibili da applicare, sono subordinate al rispetto di alcune condizione, elencate nel testo dell'ordinanza, al fine di garantire il rispetto delle norme di buona tecnica e di scongiurare pericoli di incendio
5. Da quando sono efficaci le deroghe?
Le deroghe sono automaticamente efficaci a partire dalla data di invio della comunicazione a tutti gli Enti previsti.
Gli Enti hanno 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate
6. Quali sono gli Enti a cui trasmettere la comunicazione?
- Regione Piemonte tramite PEC a: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”
- Prefettura - Provincia/Città Metropolitana - ASL di competenza - Comune sede dell'impianto - Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte - Direzione regionale VV.F. Piemonte
7. Quali sono i contenuti della relazione ?
La relazione a firma di un tecnico abilitato o del Direttore Tecnico dell'impianto deve attestare:
- il rispetto di tutte condizioni previste nell'ordinanza a cui la deroga è subordinata:
- il rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere,
La relazione deve inoltre riportare:
l'elenco dei codici ERR e, per gli impianti in procedura semplificata, delle tipologie dei rifiuti oggetto di deroga con i quantitativi di rifiuti oggetto di richiesta di aumento (per maggior comprensione si consiglia di riportare la planimetria con l'indicazione delle aree di stoccaggio/messa in riserva presenti nell'impianto evidenziando quelle oggetto di deroga e per ciascuna area una sintesi dei codici EER richiesti, dei quantitativi attuali in stoccaggio e l'aumento previsto)
8. Quando scadono i 6 mesi previsti dall'ordinanza?
I sei mesi decorrono dalla data di approvazione del decreto del Presidente della Giunta n. 44 del 15 aprile 2020. Quindi l'ordinanza sarà valida e utilizzabile sino al 15 ottobre 2020