FAQ su gestione dei rifiuti durante la situazione emergenziale per gli impianti di gestione e discariche. COVID19, Ordinanza attuativa del D.P.G.R. n. 44 del 15 Aprile 2020

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore
  • gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati ai sensi dell’articolo 208 (Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto limitatamente alla  gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  • gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 limitatamente alla  gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  • i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi limitatamente al punto 5 dell'ordinanza e solo su motivata istanza da parte dei succitati impianti;

I rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani quali:

  • organico e verde,
  • carta e cartone,
  • plastica,
  • legno,
  • metalli,
  • ingombranti,
  • vetro,
  • tessili e RAEE.

E' possibile ricomprendere i rifiuti prodotti dal trattamento di questi.  

 

N.B.: l'elenco proposto non è esaustivo

, solo per i codici EER dei rifiuti e i relativi quantitativi provenienti dalla filiera della raccolta differenziata.

Si evidenzia che per quanto riguarda i codici riferibili ai rifiuti prodotti dal trattamento (codici EER 19), la deroga si può richiedere soltanto per la quota parte che deriva dal trattamento delle raccolte differenziate.

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le misure previste dall'ordinanza

Ordinanza Deroghe temporali Deroghe quantitative
p.to 1 impianti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, relativamente alle operazioni R13 e /o D15 e limitatamente alla  gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

possono aumentare fino a un
tempo massimo di 6 mesi i limiti temporali previsti in autorizzazione

possono aumentare la
capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio nel limite massimo del
-20% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione in deroga (per i quantitativi
aggiuntivi) all'adeguamento delle garanzie finanziarie
50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione provvedendo ad adeguare le
garanzie finanziarie (per i quantitativi aggiuntivi superiori al 20%) entro 45 giorni dalla presentazione della Comunicazione;
p.to 2 impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e
216 del decreto legislativo 152/2006
di derogare al limite temporale di un
anno per la messa in riserva fino ad un massimo di 18 mesi

possono aumentare la
capacità annua di messa in riserva e la capacità istantanea nel limite massimo del 50% ferme restando le “quantità massime” fissate dal

DM 5/02/1998 (all. IV)

per i quantitativi aggiuntivi non sono previsti
eventuali conguagli al diritto di iscrizione annuale (DM 359/1998);

 

p.to 3 Deposito temporaneo: i suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 i rifiuti possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

in ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi;

 

p.to 4 materiali derivanti dalle attività di recupero i materiali derivanti dalle attività di recupero, che
momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato
sono sospesi i termini per l’avvio all’utilizzo dei predetti materiali  
p.to 5 i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, su motivata istanza da parte dei suddetti impianti, e per il solo periodo di validità della presente ordinanza, i rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata, provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purchè non siano rifiuti pericolosi); ciò per consentire l’ingresso in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento che non trovano più collocazione presso le originarie destinazioni;

 

N.B.: le misure previste in tabella, qualora tecnicamente possibili da applicare, sono subordinate al rispetto di alcune condizione, elencate nel testo dell'ordinanza, al fine di garantire  il rispetto delle norme di buona tecnica e di scongiurare pericoli di incendio

 

Le deroghe sono automaticamente efficaci a partire dalla data di invio della comunicazione a tutti gli Enti previsti.
Gli Enti hanno 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione  per disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate

  • Regione Piemonte tramite PEC a: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”

 

  • Prefettura - Provincia/Città Metropolitana - ASL di competenza - Comune sede dell'impianto -  Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte - Direzione regionale VV.F. Piemonte

La relazione a firma di un tecnico abilitato o del Direttore Tecnico dell'impianto deve attestare:

  1. il rispetto di tutte  condizioni previste nell'ordinanza a cui la deroga è subordinata:
  2. il  rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere,

La relazione deve inoltre riportare:
l'elenco dei codici ERR  e, per gli impianti in procedura semplificata, delle tipologie dei rifiuti oggetto di deroga con i quantitativi di rifiuti  oggetto di richiesta di aumento  (per maggior comprensione si consiglia di riportare la planimetria con l'indicazione delle aree di stoccaggio/messa in riserva presenti nell'impianto evidenziando quelle oggetto di deroga e  per ciascuna area una sintesi dei codici EER richiesti, dei quantitativi attuali in stoccaggio e l'aumento previsto)

I sei mesi decorrono dalla data di approvazione del decreto del Presidente della Giunta  n. 44 del 15 aprile 2020. Quindi l'ordinanza sarà valida e utilizzabile sino al 15 ottobre 2020