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Con una nota interpretativa, la Prefettura di Torino ha chiarito che quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si applica anche ai corsi di IeFP. ITS e IFTS, secondo il principio di analogia, e ha fornito ulteriori specificazioni.
Pertanto, gli operatori che erogano tali corsi adottano forme flessibili di organizzazione, "tali da garantire l'attività didattica in presenza di almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% dei frequentatori ai corsi e la restante parte mediante didattica a distanza",