Covid-19, FAQ su disposizioni straordinarie in materia di tirocini extracurriculari

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Dal 18 maggio è consentita la ripresa in presenza dei percorsi di tirocinio sospesi o riattivati in smart working ove il soggetto ospitante sia in grado di garantire un’organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale.

Sì, dal 25 maggio è possibile attivare nuovi tirocini in presenza ove via possibile garantire da parte del soggetto ospitante l’adozione delle misure di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” .

Si, tale modalità è prevista in via eccezionale e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria nel caso in cui le aziende non possano attuare le misure di protezione e prevenzione previste.

Oltre alla sottoscrizione della Convenzione e del PFI, il soggetto promotore dovrà accertarsi (tramite acquisizione di dichiarazione e/o attestazione) che il soggetto ospitante abbia preso visione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” ed attuato tutte le misure previste anche nei confronti del tirocinante. Deve inoltre essere formalmente acquisito anche il consenso del tirocinante.

Le disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di tirocini:

  • tirocini formativi e di orienamento (DGR 85/2017)

  • tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo DGR 85/2017)

  • tirocini di inclusione sociale (DGR 42/2014)

  • tirocini estivi (DGR 19/2017)

  • tirocini per cittadini stranieri residenti all’estero extraUE (DGR 30/2015)

Si, il periodo di sospensione dei tirocini verrà prolungato fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, fatta salva la possibilità di proseguire in smart working ove possibile.

La sospensione può proseguire fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, secondo le disposizioni nazionali, ossia per il momento al 31/7 p.v., fatto salvo per le aziende le cui attività si svolgono in settori che non possono essere avviati entro tale termine .

E’ necessario effettuare una COB di proroga per un periodo pari ai giorni maturati dalla data di inizio sospensione alla data di scadenza naturale se scaduto durante il periodo di sospensione., alla data di ripresa delle attività se la scadenza è successiva.

No, in quanto il tirocinio risulterebbe avere una durata maggiore di 6 mesi. La disciplina prevede infatti che la durata massima di un tirocinio sia di 6 mesi, proroghe comprese, non computando il periodo di sospensione, fatto salvo le maggiori durate previste dalle discipline per i soggetti svantaggiati e/o disabili.

Sul Portale dovrà essere inserito l’effettivo periodo maturato: dall’inizio della sospensione al termine naturale del tirocinio se scaduto prima del 18/5/2020 o alla data della ripresa effettiva del tirocinio se ha scadenza naturale in data successiva. Nel caso di tirocini che siano arrivati in scadenza, nel box dedicato alle sospensioni dovrà essere inserito solo il periodo effettivamente maturato come sopra calcolato e nelle ulteriori informazioni indicare l’ulteriore periodo di sospensione dovuto al prolungamento dell’emergenza che non sarà però computato nella proroga.

Il periodo di sospensione non si può configurare assenza del tirocinante in quanto non è a lui imputabile, pertanto la proroga non è una facoltà dell’azienda ma è un diritto del tirocinante, il quale ha diritto a concludere il suo percorso e a vedersi riconosciuta l’indennità che la disciplina prevede venga sospesa e riconosciuta appunto con la proroga correlata. E’ fatta salva la possibilità di interrompere il tirocinio per l’oggettiva impossibilità da parte dell’azienda di proseguire il percorso e conseguire gli obiettivi prefissati: in tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare comunicazione scritta e motivata al soggetto promotore.

Sì, nulla osta all’interruzione anticipata del tirocinio per procedere all’assunzione del tirocinante stesso.

Sì, ma non presso la stessa azienda in cui svolgono il tirocinio. I tirocinanti possono quindi svolgere prestazioni lavorative presso altre aziende senza limiti di orario finché il tirocinio è sospeso: quando i percorsi di tirocinio ripartiranno, si dovrà rispettare il limite dell’impegno orario settimanale complessivo di 48 ore, come previsto dalla DGR 85/2017.

Il tirocinio continuerà ad essere sospeso fino a quando non ci saranno le condizioni per la ripresa del percorso.

Sì, è possibile avviare nuovi tirocini esclusivamente per mansioni non equivalenti a quelle coinvolte dalla CIG o altre forme di integrazione salariale