- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
A decorrere dal mese di marzo 2020 sono stati emanati una serie di decreti che hanno introdotto novità e regole in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale Covid-19.
I principali provvedimenti:
- "Decreto Cura Italia" D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- "Decreto rilancio" D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 (provvedimento abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
- "Decreto Agosto" Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Il ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 11 del 1° luglio 2020, illustra la normativa entrata in vigore con il Decreto Rilancio e fornisce indicazioni anche per i trattamenti di proroga le cui istanze devono essere presentate all'Inps.
Le domande di cassa integrazione in deroga per Covid-19 per periodi successivi alle prime nove settimane autorizzate devono essere presentate all'Inps. Il periodo di competenza regionale si intende interamente autorizzato laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse si collochino all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive: vedi messaggio Inps n. 2825 del 15 luglio 2020.
Presentazione domande
L'art. 1 commi 9 e 10 del Decreto legge n. 104 del 15 agosto 2020 introduce un differimento di termini per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo: messaggio Inps n. 3131 del 21 agosto 2020
PUBBLICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
A partire dal 23 aprile 2020 è pubblicato progressivamente l'elenco delle domande autorizzate e inviate alle sedi Inps competenti per la liquidazione.
AUTORIZZAZIONI AL 12 OTTOBRE 2020 in ordine alfabetico
7 maggio 2020
DA LUNEDI' 11 MAGGIO SI PUO' RICHIEDERE L'ANTICIPO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
Con la firma del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, Intesa San Paolo, Finpiemonte e Parti sociali da lunedì 11 maggio 2020 è possibile richiedere alle filiali Intesa l'anticipo della cassa integrazione in deroga.
L'apertura del conto corrente su cui verrà versata l'integrazione salariale è gratuita, in quanto spese e interessi saranno a carico della Regione Piemonte.
Tutte le istruzioni sul sito di Intesa San Paolo
Condizioni e indicazioni operative
Informazioni: numero verde 800 303 303
5 maggio 2020
Novità Legge di conversione del Decreto "Cura Italia"
La Legge di Conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata sulla G.U. il 29 aprile 2020, ha disposto, relativamente alla Cassa Integrazione in Deroga, che la sottoscrizione dell’accordo sindacale non è necessaria solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, ma anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ( art. 22 co. 1, ultimo periodo).
Nella stessa norma, è stato inserito l’art. 19 bis che consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
14 aprile 2020
Aziende agricole
Sono state inserite nella sezione Regole generali le indicazioni specifiche per la presentazione della domanda da parte delle aziende agricole
09 aprile 2020
Esenzione imposta di bollo
Con l'approvazione del Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, all'art. 41 è stata prevista l'esenzione della marca da bollo sulle domande
Proroga del termine delle assunzioni
Con lo stesso decreto, sempre all'art.41, si dispone che la CIG in deroga può essere concessa anche ai lavoratori assunti tra il 23 febbraio e il 25 marzo 2020.
Le aziende che avessero già presentato domanda di CIGD e che abbiano in forza lavoratori assunti in detto periodo, non inclusi nell'istanza per il vincolo previsto in origine dal Decreto Legge n. 18/2020, possono presentare una nuova domanda di CIGD solo per i dipendenti in questione
08 aprile 2020
Nella sezione "La presentazione della domanda" è stato aggiunto un chiarimento rispetto al numero di matricola INPS per le aziende con sede legale fuori dalla Regione Piemonte.
Indicazioni più specifiche anche per la richiesta di Accordo con la Commissione regionale
07 aprile 2020
Inserite specifiche sugli apprendisti e sui lavoratori a domicilio, nella sezione di Regole generali di gestione della CIGD
06 aprile 2020
E' stato aggiornato il modulo "Dichiarazione aziendale", nella sezione Aziende da 1 a 5 dipendenti
Si segnala che il valore massimo di soglia è stato portato, nella versione della dichiarazione ora on-line, a 5,50, rispetto al 5,49 prima indicato. Quindi, se il totale dà 5,50 l’arrotondamento avviene per difetto, a 5 dipendenti, gli addetti salgono a 6 solo a partire da 5,51. L’indicazione precedente era di tipo matematico, ma si è rilevato che il Ministero del Lavoro aveva previsto un calcolo più favorevole per il datore di lavoro, ed a questo ci siamo conformati
Il modulo può essere presentato anche dai consulenti che agiscono in nome e per conto dell'azienda, su delega del legale rappresentante.
01 aprile 2020
E' disponibile il Manuale utente dell'applicativo per la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga. il manuale guida l’operatore a ogni passaggio previsto dal modello di domanda presente su Aminder.
L'applicativo si raggiunge attraverso questo link
- L'accesso ad AMINDER è automaticamente attivo per tutte le Aziende e i Soggetti già abilitati all’applicativo Gestione Comunicazioni On Line (GECO), senza necessità di ulteriori richieste.
- Gli operatori sprovvisti di abilitazione a GECO devono invece fare esplicita richiesta Su questa pagina le indicazioni
- Inserimento Azienda e Sede in AMINDER: qualora all’accesso in AMINDER non si trovasse l’Azienda o la Sede per la quale si vuole presentare la Domanda di Cassa Integrazione in Deroga è necessario procedere alla richiesta di censimento rivolgendosi al Centro per l’Impiego competente della sede operativa dell’azienda. Su questa pagina le indicazioni
E' stato firmato il 26 marzo 2020 l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali per la gestione della Cassa Integrazione in deroga. Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con il Ministero dell'Economia, ha inoltre firmato il primo Decreto di riparto delle risorse, che assegna al Piemonte euro 82.506.160,00 euro.
Il 28 marzo 2020 l'Inps ha emesso una Circolare esplicativa n.47
- Chi accede e a quali tipologie di Cassa integrazione
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I datori di lavoro che accedono alla CIG Ordinaria, al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o a uno dei Fondi di Solidarietà Bilaterali attivati in alcuni settori devono richiedere la CIGO o l’assegno ordinario erogato dai Fondi sopra citati. La CIGO e l’assegno ordinario del FIS vanno richiesti all’INPS, l’assegno ordinario dei Fondi Bilaterali va richiesto direttamente al Fondo di appartenenza;
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Le aziende artigiane, anche quelle con un solo dipendente, e le agenzie di somministrazione per i lavoratori operanti in aziende utilizzatrici che hanno sospeso l’attività devono rivolgersi al proprio Fondo Bilaterale, non possono in alcun caso richiedere la CIG in deroga;
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Le aziende agricole che rientrano nella disciplina della CISOA (Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli) possono usufruire di detta prestazione per i loro dipendenti a tempo indeterminato, salvo che non abbiano raggiunto il numero massimo annuo di giornate fruibili;
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Le aziende che hanno in corso trattamenti di CIG Straordinaria o di assegno di solidarietà presso il FIS possono sospendere tali trattamenti e sostituirli per un periodo non superiore a 9 settimane con l’erogazione della CIG Ordinaria, qualora abbiano titolo ad accedere alla CIGO, o dell’assegno ordinario, a seconda dei casi;
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I datori di lavoro che non rientrano nelle casistiche precedenti hanno titolo a richiedere alla Regione Piemonte la CIG in deroga, che spetta in particolare:
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ai datori che hanno in forza fino a 5 dipendenti, ad eccezione delle aziende artigiane;
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ai datori con più di 5 dipendenti non coperti dal FIS o da un Fondo di Solidarietà Bilaterale;
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alle imprese che non possono accedere alla CIGO (a titolo di esempio, le aziende commerciali, incluse quelle della logistica, e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti), anche nei casi in cui sospendano trattamenti di CIG Straordinaria in corso;
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alle aziende agricole per i dipendenti a tempo determinato, o per i dipendenti a tempo indeterminato qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili per le prestazioni CISOA
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Sono esclusi solo i datori di lavoro domestico.
Il periodo massimo di richiesta è in tutti casi di 9 settimane, richiedibile anche retroattivamente, a partire dal 23 febbraio 2020, salvo che per le prestazioni CISOA che seguono proprie regole. Le 9 settimane, nel caso della CIGO e dell’assegno ordinario del FIS e dei Fondi di Solidarietà sono neutralizzate ai fini del computo del periodo massimo di integrazione salariale concedibile nel quinquennio, per cui le aziende che avessero raggiunto tale limite massimo possono comunque richiedere la CIGO o l’assegno ordinario e non devono ricorrere alla CIG in deroga.
I lavoratori inclusi nelle domande devono risultare in forza al datore di lavoro alla data del 25 marzo 2020, indipendentemente dall’anzianità aziendale maturata a tale data. La data di riferimento era in origine il 23 febbraio 2020 (comma 3, art. 22 del D.L. n. 18/2020) ma la copertura della CIG in deroga è stata estesa ai dipendenti assunti entro il 17 marzo dall’art. 41 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 e successivamente al 25 marzo 2020 dall'art. 70 comma 1b del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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- Regole generali di gestione della CIGD
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CARATTERISTICHE DEL PERIODO PER IL RICORSO ALLA CIGD
- Il periodo massimo concedibile è di 9 settimane con decorrenza non precedente al 23 febbraio 2020. A fini gestionali le 9 settimane corrispondono a 63 giorni di calendario: il sistema controlla tale durata sommando i periodi richiesti in ogni domanda, e blocca la data fine se questa cade oltre il limite dei 63 giorni.
- La durata massima di ogni domanda è stabilita in 5 settimane, pari a 35 giorni di calendario, e quella minima in 5 giorni. Il sistema controlla che ogni domanda rientri entro questi termini e blocca la data fine se questa cade oltre i 35 giorni o se il periodo è inferiore a 5 giorni. Si auspica, anche per evitare di aumentare oltre misura il volume di domande da gestire, che ogni datore di lavoro presenti non più di due istanze; la prima avrà in generale natura retroattiva, potendo decorrere fin dal 23 febbraio.
- I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore richiedente alla data del 17 marzo 2020, indipendentemente dall’anzianità maturata; se sono stati assunti dopo tale data non possono accedere alla CIGD. Il sistema controlla tale evenienza e impedisce di inserire lavoratori assunti dopo il 17 marzo. La data limite, fino all'8 aprile, era quella del 23 febbraio, ma è stata portata al 17 marzo dall’art. 41 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020. Le aziende che avessero già presentato domanda di CIGD e che abbiano in forza lavoratori assunti in detto periodo, non inclusi nell'istanza per il vincolo previsto in origine dal Decreto Legge n. 18/2020, possono presentare una nuova domanda di CIGD solo per i dipendenti in questione
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I datori di lavoro con unità operative site in cinque o più regioni o province autonome devono fare richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui è demandato in questi casi il riconoscimento del trattamento di CIG in deroga per conto delle Regioni interessate.
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Se le unità operative sono distribuite su non più di quattro regioni o province autonome, le domande vanno inoltrate alle Regioni competenti territorialmente.
AZIENDE AGRICOLE
Le aziende agricole che sono sprovviste di matricola INPS possono presentare domanda seguendo la seguente modalità :
- inserire nella procedura Aminder come matricola INPS il numero fittizio 0000999999, di 10 cifre (4 zeri e 6 nove), e presentare la domanda, completa di tutte le sue parti
- la Regione estrarrà dalle domande i dati utili alla compilazione del modulo richiesto dall'INPS per fornire ad ogni azienda un numero di matricola temporaneo, richiedendo ai referenti della pratica i dati del legale rappresentante dell'impresa (Codice Fiscale, e recapito telefonico e mail).
- Il numero di matricola temporanea ricevuto dall'INPS verrà inserito direttamente dal CSI nella domanda al posto della matricola fittizia. Con il numero corretto di matricola, la domanda viene istruita e autorizzata.
LAVORATORI "INTERMITTENTI"
- Nel caso dei lavoratori intermittenti, l’Accordo Quadro prevede la possibilità di collocarli in CIGD con delle indicazioni generali di calcolo delle giornate ammissibili che sono state oggetto di specifica nella Circolare INPS n. 47/2020 (punto F), a metà di pag. 12). L’INPS precisa che “L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”. La Circolare n. 41/2006 dice al punto 4-5 (“Integrazioni salariali” nel Capitolo sul lavoro intermittente) che l’integrazione salariale è ammissibile solo se il lavoratore ha risposto ad una chiamata al lavoro prima del verificarsi della causa per cui è stata richiesta la CIG; se non c’è alcuna chiamata precedente, l’accesso all’integrazione salariale non è ammissibile perché non c’è retribuzione da integrare.
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Il calcolo del limite di giornate andrà fatto per ogni lavoratore intermittente in forza all’azienda con la sommatoria delle giornate di lavoro (anche in caso di periodi di assunzione discontinui) effettuate nei 12 mesi precedenti la richiesta di CIGD. S’intende come giornata quella in cui il dipendente ha risposto alla chiamata, indipendentemente dall’orario di lavoro svolto. Il dato così risultante va diviso per 12 e, arrotondato per eccesso, rappresenta il numero di giornate di CIGD riconoscibili al lavoratore per ogni mensilità, che va poi riproporzionato sul periodo massimo di nove settimane.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLE GIORNATE DI LAVORO INTERMITTENTE
Se le giornate nell’ultimo anno sono state in totale 68, sarà 68/12=5,67=6. Le giornate riconoscibili su base mensile (con un orario standard di 8 ore) saranno riportate alle nove settimane con la seguente formula: [giornate mese] x 63/30 (63 le giornate incluse in 9 settimane, 30 la durata standard in giornate di un mese).
In questo caso il risultato sarà 12,6 giornate, da arrotondare, sempre per eccesso, a 13, che potranno essere distribuite dal datore di lavoro come meglio crede nelle domande di CIG in deroga.
LAVORATORI "IN SOMMINISTRAZIONE"
I lavoratori somministrati, contrariamente a quanto riportato nell’Accordo Quadro Regionale, sottoscritto prima della pubblicazione della Circolare INPS, non accedono alla CIG in deroga, ma all’assegno ordinario gestito dal loro Fondo di Solidarietà, come già prima indicato. La specifica è contenuta nella Circolare INPS n. 47/2020 al punto d.1.2), al fondo di pag. 9.
APPRENDISTI
- Come indicato nell’Accordo Quadro regionale, tutte e tre le tipologie di Apprendistato previste dalla normativa sono tutelate dalla CIG in deroga. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in specie, possono accedere alla CIGO o al FIS se sono in forza ad aziende che hanno titolo a richiedere questi ammortizzatori, o alla CIG in deroga se operano per datori di lavoro che rientrano in questo dispositivo.
- Gli apprendisti con contratto di primo e di terzo tipo, invece (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e Apprendistato di alta formazione e ricerca), non possono accedere né alla CIGO, né al FIS; le aziende che presentano all’INPS istanza per la CIGO o il FIS per i loro dipendenti “ordinari” e/o per gli apprendisti con contratto professionalizzante, se hanno in organico anche apprendisti appartenenti alle altre due tipologie contrattuali devono presentare per questi lavoratori separata domanda di CIG in deroga.
- Tali apprendisti possono essere inclusi nell’accordo sindacale dell’azienda, che poi andrà allegato all'istanza di CIGD, specificando che per loro si richiederà la CIG in deroga e indicando il periodo di sospensione previsto.
LAVORATORI A DOMICILIO
- I lavoratori a domicilio, in quanto lavoratori subordinati, rientrano tra i beneficiari della CIGD. Vengono retribuiti a cottimo sulla base della quantità di lavoro effettivamente prestato.
- Per la gestione della domanda di CIGD e per la compilazione del modello SR41, da trasmettere all’INPS, occorre seguire le indicazioni fornite dall’Istituto con messaggio n. 1908/2010.
FERIE DEL LAVORATORE
- Non è obbligatorio fare fruire ai dipendenti i periodi di ferie pregresse prima di richiedere la CIG in deroga, come ha specificato l’INPS nella Circolare esplicativa n.47, al punto F (“… l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”).
Esenzione imposta di bollo
Con l'approvazione del Decreto legge n, 23 dell'8 aprile 2020, all'art. 41 è stata prevista l'esenzione della marca da bollo sulle domande
- Aziende da 1 a 5 dipendenti: calcolo dei lavoratori e modulo
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- L’accordo sindacale, previsto dalla normativa, non è richiesto alle aziende fino a 5 dipendenti, che dovranno però allegare alla domanda una dichiarazione che giustifichi il ricorso alla CIGD.
- Quando si parla di 5 dipendenti si fa riferimento all’organico totale in forza al datore di lavoro alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto, anche se operante in diverse unità operative, calcolato tenendo conto in misura proporzionale delle ore di lavoro svolte dai dipendenti part time e dai lavoratori intermittenti presenti.
- E’ quindi possibile che datori di lavoro che hanno in organico 6 o più addetti possano rientrare nella soglia dei 5 dipendenti riportati a full time e risultino quindi esenti dalle procedure di consultazione sindacale.
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Per questo specifico caso, nel modulo di dichiarazione da allegate alla domanda è presente un prospetto per il calcolo del numero di dipendenti tenendo conto dei fattori correttivi citati. Il prospetto va compilato, seguendo le istruzioni, soltanto dai datori di lavoro che superano i 5 occupati ma che possono rientrare entro tale soglia con questa metodologia di calcolo.
AGGIORNAMENTO MODULO
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Si segnala che il valore massimo di soglia è stato portato, nella versione della dichiarazione ora on-line, a 5,50, rispetto al 5,49 prima indicato. Quindi, se il totale dà 5,50 l’arrotondamento avviene per difetto, a 5 dipendenti, gli addetti salgono a 6 solo a partire da 5,51. L’indicazione precedente era di tipo matematico, ma si è rilevato che il Ministero del Lavoro aveva previsto un calcolo più favorevole per il datore di lavoro.
Modello dichiarazione aziendale aggiornato il 6 aprile 2020
Il modulo può essere presentato anche dai consulenti che agiscono in nome e per conto dell'azienda, su delega del legale rappresentante.
Si ricorda che il sistema richiede obbligatoriamente l’upload di almeno un file pdf (il cui contenuto non viene sottoposto ad alcuna verifica preventiva, ma sarà controllato in sede di istruttoria) per consentire l’invio della domanda.
- Aziende con più di 5 dipendenti: accordi, commissione sindacale e modelli
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- I datori di lavoro che superano la soglia dei 5 dipendenti, come prima calcolata, e che non rientrino nella CIG ordinaria o nell’assegno ordinario FIS o dei Fondi di Solidarietà, sono tenuti a esperire la consultazione sindacale prevista dalla normativa e ad allegare alla domanda l’accordo sindacale.
- Devono a tal fine inviare una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria competenti per settore merceologico e per territorio. Per semplificazione si riportano gli elenchi di posta elettronica certificata di CGIL , CISL, UIL
- se queste non richiedono entro 7 giorni l’esame congiunto, o la procedura non si è ancora esaurita, possono rivolgersi per la sottoscrizione dell’accordo alla Commissione Sindacale regionale istituita dalle parti sociali.
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La richiesta deve essere inviata alla casella di posta certificata sindacalecigd@pec.it, allegando sia il verbale di accordo per la commissione (fac simile presente sul sito della regione), sia la comunicazione precedentemente inviata alle categorie in cui sia evidenziata la data di invio; l’accordo, se non si individuano anomalie, verrà sottoscritto in tempi brevi dalle OO.SS. e inviato alla Regione che si metterà in contatto con il referente della pratica per il completamento della domanda.
- La Regione, d’intesa con le parti sociali, ha predisposto inoltre un fac-simile di verbale di accordo che si suggerisce di utilizzare nei casi in cui si addivenga all’esame congiunto.
Sarebbe bene che l’accordo coprisse interamente il periodo di 9 settimane previste dalla normativa o comunque il periodo in cui il datore di lavoro prevede di completare la durata massima di CIGD. In questo modo potrà essere allegato anche alla seconda domanda di CIGD senza richiedere un’ulteriore intesa.
Si ricorda infatti che nella domanda di CIGD il periodo di integrazione salariale richiesto e il numero di lavoratori coinvolti devono rientrare nelle specifiche oggetto di accordo.
Se nell’accordo si prevede di richiedere la CIGD per 4 persone, nella domanda non se ne potranno inserire più di 4, pena la sua messa in rettifica con la richiesta di allineare i due dati. Idem per il periodo richiesto, la cui data di inizio non potrà essere precedente a quella riportata come data di partenza nell’accordo, né la data fine potrà eccedere quella prevista in sede sindacale.
- La presentazione della domanda
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Per trasmettere la domanda di CIGD alla Regione Piemonte i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura informatica denominata “AMINDER”, utilizzando la Smart Card aziendale o dell’intermediario delegato.
L’applicativo gestionale regionale è stato riattivato e adeguato per quanto necessario alle nuove disposizioni
E' disponibile il Manuale utente dell'applicativo per la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga. Il manuale guida l’operatore a ogni passaggio previsto dal modello di domanda presente su Aminder.
L'applicativo si raggiunge attraverso questo link
QUANDO PRESENTARE DOMANDA
- La domanda va presentata entro la fine del secondo mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto: ad esempio, se l’integrazione salariale inizia a marzo, l’istanza va inoltrata alla Regione entro la fine del mese di maggio. S’intende che quanto più sollecito sarà l’invio (e il completamento della rendicontazione) tanto più tempestivamente l’istanza sarà presa in carico dalla Regione per la sua autorizzazione.
QUANTE DOMANDE PRESENTARE
- Se il datore di lavoro ha più unità operative sul territorio regionale interessate dalla CIGD, dovrà presentare separata istanza per ogni unità, salvo che queste non si trovino nell’ambito dello stesso Comune: in questo caso è possibile accentrare i dipendenti in una sola domanda, facente capo alla sede con il numero maggiore di occupati. L’accordo sindacale, se richiesto, potrà essere unico, tenendo conto delle competenze territoriali sindacali, indicando per ogni unità operativa il numero di dipendenti in CIGD e il periodo di riferimento, e andrà allegato in copia ad ogni singola domanda.
- I datori di lavoro con sede legale fuori regione e unità operativa attiva solo sul territorio piemontese, dovranno presentare la domanda su Aminder, per i lavoratori in carico alla sede locale, richiedendo l’abilitazione al sistema se la gestione delle comunicazioni obbligatorie è accentrata presso la sede legale. Se la matricola INPS è unica e legata alla sede legale fuori regione, nella compilazione della domanda su Aminder dovranno indicare come sede INPS competente quella del capoluogo della provincia in cui è ubicata l’unità operativa piemontese (ad esempio, Alessandria se l’unità si trova a Casale Monferrato o a Novi Ligure, Torino Centro se l’unità è localizzata a Pinerolo o Ivrea, e così via).
- Parimenti, dovranno fare richiesta in Piemonte le imprese che abbiano dipendenti operanti anche presso altre regioni, ma senza una struttura operativa di riferimento, per cui sono stati formalmente messi in carico alla sede piemontese: in questi casi la CIGD viene autorizzata dalla Regione presso cui i dipendenti sono registrati.
IMPORTANTE
Quando la domanda è stata trasmessa con successo su Aminder, il datore di lavoro deve imputare sull’apposita sezione dell’applicativo le ore effettive di sospensione dal lavoro per ogni singolo dipendente.
Il modulo di caricamento è mensile, e non può essere compilato se non termina la mensilità, ovvero, qualora la data fine CIGD cada prima di fine mese, solo a partire dal giorno successivo a quello di scadenza.
Si ricorda che il sistema blocca la compilazione del secondo mese se prima non è stato consuntivato il primo mese e che è obbligatorio digitare zero per i lavoratori che non siano stati collocati in CIGD in quella mensilità.
Dal momento che la prima presentazione avrà quasi certamente carattere retroattivo, sarà possibile caricare fin da subito, una volta completata la trasmissione dell’istanza, i dati a rendiconto dei mesi di febbraio e/o marzo; se il periodo richiesto fosse già interamente trascorso, i dati sulle ore di CIG nel modulo di domanda dovrebbero coincidere con quelli dichiarati a consuntivo.
L’autorizzazione regionale viene concessa solo a consuntivo, quando la rendicontazione risulta completa, per cui gli inserimenti delle ore sul prospetto di rendicontazione vanno effettuati al più presto.
- Quando può essere liquidata l'integrazione salariale
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- La Regione Piemonte istruisce le domande pervenute seguendo l’ordine cronologico di arrivo: queste vengono autorizzate quando il rendiconto è stato interamente caricato, con un provvedimento che raggruppa ogni volta un centinaio di istanze, dandone notizia ai diretti interessati e trasmettendo all’INPS in formato telematico tramite l’apposita funzionalità presente nel Sistema Informativo dei Percettori gli elenchi delle domande autorizzate, con i dati dei lavoratori coinvolti. Le istanze vengono girate alla Direzione INPS del Piemonte e smistate alle sedi INPS territoriali competenti.
- Quando la sede territoriale INPS vede le istanze con gli estremi del provvedimento regionale, comunica via PEC a ogni datore di lavoro o suo intermediario l’avvenuta autorizzazione e il numero del provvedimento regionale.
PER LE AZIENDE
- Il numero del provvedimento regionale andrà riportato sul modulo individuale SR41 che deve essere trasmesso all’INPS come richiesta formale di pagamento
- E' necessario inviare un modulo per ogni dipendente in CIGD con l’indicazione del Codice IBAN su cui indirizzare l’importo da erogare, a cui si associa la contribuzione figurativa valida a fini pensionistici. In mancanza di tale adempimento, l’integrazione salariale non può essere liquidata.
- I dati sulle ore da liquidare devono coincidere con quelli a consuntivo dichiarati alla Regione: in caso di discordanza, la liquidazione viene sospesa e si operano le opportune verifiche.
- La modulistica SR41 deve essere trasmessa entro il termine massimo di sei mesi dalla fine del periodo di CIGD: se il termine non viene rispettato il pagamento della prestazione e della contribuzione collegata passa in capo al datore di lavoro.
Allegati
- Aminder Guida Utente 08 aprile 2020 .pdf
- File pdf - 1.45 MB
- Accordo quadro 2020- 26 marzo 2020.pdf
- File pdf - 94.5 KB
- Modello Dichiarazione aziendale aggiornato al 06.04.20.doc
- File word - 35 KB
- Protocollo Commissione sindacale.pdf
- File pdf - 115.39 KB
- Modello Accordo Categorie.docx
- File word - 12.01 KB
- Modello Accordo Commissione sindacale.docx
- File word - 12.02 KB
- elenco Categorie Cgil Cisl Uil.docx
- File word - 12.83 KB
- Cgil indirizzi Pec
- File pdf - 142.02 KB
- cisl_-_indirizzi_pec.pdf
- File pdf - 61.31 KB
- Uil Indirizzi Pec.pdf
- File pdf - 399.56 KB
- Decreto legge 23/2020.pdf
- File pdf - 2.41 MB
- Circolare Inps 47 del 28.03.2020.pdf
- File pdf - 2.28 MB
- Inps - Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020
- File pdf - 180.88 KB
- Messaggio inps n.1908 del 20.10.2010.pdf
- File pdf - 264.76 KB
- Decreto interministeriale assegnazione risorse Cig in deroga
- File pdf - 2.84 MB
- Accordo anticipo Cassa integrazione.pdf
- File pdf - 119.94 KB
- Condizioni e indicazioni operative.pdf
- File pdf - 23.3 KB
- Circolare ministero del Lavoro n. 11 del 1° luglio 2020
- File pdf - 351.41 KB
- Messaggio Inps n. 2825 del 15 luglio 2020
- File pdf - 78.8 KB
- Messaggio Inps n. 3131 del 21 agosto 2020
- File pdf - 170.89 KB
Contatti
- Riferimento
- Informazioni sulla Cassa integrazione in deroga