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Scheda informativa

Accordi di programma

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La Concertazione Istituzionale nella Regione Piemonte

Cos'è la concertazione istituzionale

La Concertazione Istituzionale è la modalità che le pubbliche amministrazioni adottano per semplificare e accelerare processi amministrativi in cui più amministrazioni collaborano al  raggiungimento di finalità comuni.

L’accordo di programma

Per ciò che riguarda la realizzazione di interventi di interesse pubblico, lo strumento di attuazione della concertazione più diffuso è l’accordo di programma (disciplinato dall’art. 34 del D.lgs 267/00).

L’istituto dell’accordo di programma si prefigge lo scopo di definire e attuare in modo coordinato i processi per la localizzazione e realizzazione di opere pubbliche, interventi e programmi di interventi su territorio degli Enti territorialmente interessati dallo sviluppo delle iniziative. Tali eventi di norma non sono previsti dagli strumenti urbanistici per cui il ruolo che esercita prevalentemente l’accordo di programma e quello di coordinare le azioni dell’iniziativa progettuale con gli aspetti urbanistici e finanziari realizzando quel processo di economia urbana bilanciato su un corretto modello di sviluppo sostenibile.

La necessità di variazione degli strumenti urbanistici e conseguente valutazione ambientale strategica per all’approvazione di progetti o programmi di intervento, comporta un procedimento amministrativo complesso sia per gli aspetti riguardanti le garanzie di leggittimità degli atti, essendo una modalità semplificata, sia per le metodologie di conduzione della “concertazione” tra le Amministrazioni coinvolte.

Al responsabile del procedimento spetta la responsabilità tecnica ed amministrativa dell’intero processo, sostenuta attraverso l’esercizio delle capacità di valutazione, mediazione e proposizione tipicamente appartenenti all’approccio del “problem-solving”.

Nella Regione Piemonte gli accordi di programma sono supportati da specifici indirizzi che ne disciplinano le modalità di promozione, formazione e approvazione sotto il profilo prevalente dell’aspetto amministrativo del procedimento che si sviluppa in un’articolazione delle sedute di Conferenza di Servizi, coordinate dal Responsabile del Procedimento e rappresentante dell’Ente che ha l’interesse prevalente.

La struttura dell’accodo di programma, come stabilito dall’art. 34. del D.lgs 267/00, è caratterizzata da una proposta progettuale definitiva sulla quale si determinano i ragionamenti attinenti all’organizzazione  temporale delle opere, al raccordo con i flussi finanziari, alle fattibilità tecniche e prestazionali delle stesse.

I requisiti fondamentali che i soggetti coinvolti in un accordo di programma, devono affrontare prioritariamente per legittimare un’eventuale iniziativa progettuale sono:

  • interesse pubblico, inteso come verifica dei presupposti rilevanti dell’opera rispetto alle funzioni istituzionali perseguite dalle singole Amministrazioni nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi ordinamenti
  • definizione di un ambito di trasformazione, inteso come intervento puntuale di opera pubblica  o programma di interventi
  • certezza delle fonti di finanziamento, in quanto gli  Enti sottoscrittori co-finanziano l’iniziativa in oggetto
  • condivisione unanime dell’iniziativa: dal punto di vista procedurale, l’accordo di programma raggiunge gli esiti positivi della concertazione attraverso il meccanismo della Conferenza di Servizi, dove le esigenze composite dei vari Enti, il rispetto delle disposizioni legislative, i vincoli, le prescrizioni, trovano nel momento dialettico del confronto, il presupposto la sua piena condivisione

Il procedimento è articolato in modo da connotare l’accordo come processo amministrativo di espressione di volontà politiche che si traducono nella sottoscrizione di un documento di impegni e responsabilità di carattere giuridico-contrattuale, nonché di approvazione di atti di rilevanza urbanistica ed edilizia con effetto immediato verso soggetti terzi interessati.

Accordo territoriale

 

L'accordo territoriale è:

  • uno strumento negoziato individuato dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbanistica (Regione, Provincia, Comuni o Unioni) che porta, in presenza di rilevanti obiettivi comuni, ad accordi di natura contrattuale finalizzati alla modifica e all'integrazione della pianificazione territoriale per la promozione ed attuazione di politiche di sviluppo territoriale, paesaggistico ed economico di livello sovracomunale su area vasta;
  • un contratto di diritto pubblico tra pubbliche amministrazioni attraverso il quale si definisce il contenuto della trasformazione territoriale in ambito urbanistico;
  • uno strumento contrattuale flessibile di gestione del territorio idoneo a canalizzare nel pubblico risorse finanziarie private;
  • uno strumento scalare di territorializzazione delle scelte, secondo un principio di migliore definizione del programma operativo;

 

Il ruolo della Regione

 

La Regione riconosce la necessità di un approccio territoriale di area vasta, in cui le pubbliche amministrazioni operano in coordinamento e sinergia per armonizzare e caratterizzare territorialmente le diverse strategie di sviluppo sostenibile con le iniziative di sviluppo economico locale, in una logica di tutela preventiva del territorio regionale e di coordinamento delle politiche ambientali, paesaggistiche e di uso efficiente delle risorse.

Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla l.r. 56/1977 e s.m.i., la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 241/1990.