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Scheda informativa

Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

 

Le aree di salvaguardia sono aree circostanti le opere di captazione acquedottistiche nelle quali sono imposti vincoli e limitazioni d’uso del suolo al fine di tutelare e conservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Sono distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto; la zona di tutela assoluta è la porzione di territorio immediatamente circostante l’opera di captazione ed è adibita esclusivamente all’opera stessa, mentre la zona di rispetto, circostante la zona di tutela assoluta, è suddivisa in zona di rispetto ristretta – sulla quale i vincoli sono più restrittivi – ed in zona di rispetto allargata – con obblighi meno vincolanti – ed è dimensionata e articolata in base alla tipologia dell’opera di captazione ed alla situazione di vulnerabilità della risorsa captata.

Le aree di salvaguardia definite ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e i vincoli derivanti dalla loro definizione perimetrazione sono recepiti nei Piani territoriali di coordinamento provinciali, nonché nello strumento urbanistico generale dei Comuni nei cui territori ricadono e nei conseguenti piani particolareggiati attuativi. I Comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia devono inoltre provvedere a:

  • emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
  • notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Il provvedimento di definizione è inviato:

  • ai proponenti (l’Autorità d’Ambito, il Comune nel cui territorio ricade l’opera di captazione e il gestore dell’acquedotto di pubblico interesse),
  • all’amministrazione provinciale territorialmente competente per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento,
  • alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste,
  • nonché all’ASL e all’ARPA competenti per territorio.

In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le aree di salvaguardia restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale.

 

Provvedimenti sulle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Di seguito sono pubblicati i provvedimenti con cui sono definite le aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii., relativi all'anno in corso e al 2018. Per scaricare i provvedimenti relativi agli anni precedenti si rimanda alla pagina dell'amministrazione trasparente.