- Rivolto a
- Enti pubblici
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Il Settore Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum, con D.D. n. 129 del 23 aprile 2020, ha assegnato contributi regionali straordinari a favore degli operatori di Polizia locale del Piemonte impegnati nei servizi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una somma complessiva di €. 499.999,88; tale somma è ripartita tra tutti i Comuni del Piemonte in proporzione al numero degli abitanti.
Le somme oggetto di assegnazione saranno destinate all’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, a far data dal 10/4/2020 , ovvero all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti ; il contributo assegnato ad ogni singolo Comune, destinato agli operatori di Polizia locale, potrà eventualmente essere veicolato alla forma associativa di cui lo stesso Comune fa parte, titolare della gestione della funzione fondamentale “Polizia locale”, per essere utilizzato per le finalità oggetto di assegnazione.
La rendicontazione delle spese sostenute deve essere effettuata esclusivamente attraverso la predisposizione del modello di rendicontazione B1 o B2 allegato al provvedimento e trasmessa alla Regione all'indirizzo autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, pena la non liquidazione di quanto assegnato.
ATTENZIONE: Per motivi tecnici inerenti il sistema di protocollazione, preghiamo di inviare il file .pdf (rendicontazione firmata e scansionata o firmata digitalmente) separatamente dal medesimo file in formato .xls.
FAQ - Leggi le risposte alle domande più frequenti sulla D.D. n. 129 del 23 aprile 2020
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Il Comune che svolge la funzione ed il servizio di Polizia locale con l’utilizzo di operatori di Polizia locale dipendenti di altro Comune, in base ad accordo sottoscritto tra i due Enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 4, lettera c), della Legge 7 marzo 1986, n. 65, dell’articolo 2, commi 3 e 4, della Legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e dell’articolo 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, può utilizzare i contributi straordinari regionali per l’incremento della retribuzione del personale di Polizia locale dipendente dal Comune “cedente”, che ha svolto servizio sul proprio territorio nel periodo 10/04/2020 – 30/06/2020 , libero dal servizio presso il Comune di appartenenza, svolgendo attività di Polizia locale, anche anti Covid-19 e sino a 12 ore lavoro di settimanale presso il Comune “beneficiario”, così come previsto in linea generale dall’accordo?
In caso di risposta affermativa alla domanda di cui sopra, il Comune beneficiario della prestazione di lavoro può liquidare direttamente la somma al dipendente della Polizia locale, a mezzo di determinazione di liquidazione del relativo corrispettivo?
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Se l’accordo di collaborazione, stipulato tra i due Comuni ai sensi delle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che il Comune beneficiario del servizio di Polizia locale prestato dal personale del Comune “cedente”, deve rimborsare a quest’ultimo anche le spese per l’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, dal 10/4/2020 al 30/06/2020, il Comune “cessionario” della prestazione potrà utilizzare i contributi regionali.
Ciò, però, solo a patto che le relative spese siano riferite ad attività di lavoro prestato oltre le 12 ore di lavoro settimanale.
In caso contrario, infatti, non si realizzerebbe l’ipotesi dello straordinario, che non sarà quindi rimborsato dalla Regione.
Se, invece, il personale di Polizia locale ha prestato lavoro straordinario, la D.D. numero 129 del 23/04/2020 consente al Comune assegnatario del contributo di inoltrare alla Regione la rendicontazione relativa entro il 30/06/2020, anche solo corredata della determinazione d’impegno della somma assegnata.
- Se il Comune beneficiario del contributo straordinario regionale svolge il servizio di polizia locale con l’utilizzo di operatori di Polizia locale dipendenti di altro Comune, in virtù di una specifica convenzione per la gestione in forma associata della funzione “Polizia locale”, può chiedere alla Regione di erogare il contributo dalla stessa assegnatogli al Comune da cui dipendono gli addetti di Polizia locale che hanno prestato servizio anti Covid-19, nei casi di cui alla D.D. n. 129 del 23/04/2020?
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Il contributo straordinario regionale è stato amministrativamente e contabilmente assegnato dalla Regione individualmente ad ogni singolo Comune, per l’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale da questi dipendenti, coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, a far data dal 10/4/2020 e sino al 30/06/2020, e/o per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti.
Pertanto, nel caso in cui la convenzione per l’esercizio della funzione “Polizia locale” sottoscritta dai due Comuni preveda la possibilità di svolgimento anche dell’attività per il contrasto Covid-19 e questa sia stata prestata in lavoro straordinario, la Regione accrediterà il contributo al Comune assegnatario, dietro presentazione di apposita rendicontazione del medesimo.
Il Comune beneficiario dovrà girare il contribuito al Comune da cui dipende il personale di Polizia locale che ha svolto il servizio di cui si discute.
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Nel caso in cui il Comune abbia trasferito la funzione “Polizia locale” all’Unione di Comuni, la spese relativa all’utilizzo dei contributi straordinari regionali dev’essere eseguita dai singoli Comuni in Unione oppure direttamente dall’Unione di Comuni?
Se la spesa viene eseguita dall’Unione di Comuni, la rendicontazione alla Regione dev’essere fatta anche dai singoli Comuni facenti parte dell’Unione?
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Il Comune ha conferito la funzione “Polizia locale” all’Unione di Comuni e si presume che sia stato messo al servizio della stessa anche il personale di Polizia locale.
Pertanto, la spesa dev’essere sostenuta dall'Unione di Comuni, che, attraverso l’apposito modello di cui all’Allegato B 2 della D.D. n. 129 del 23/04/2020, rendiconterà alla Regione le spese sostenute.
Gli importi liquidati dalla Regione ai singoli Comuni saranno dagli stessi trasferiti all'Unione.
- Se l’Unione di Comuni gestisce la funzione “Polizia locale”, la Regione può accreditare i contributi straordinari assegnati a ciascuno dei singoli Comuni in Unione, anziché ai singoli Comuni, direttamente all’Unione, che poi rendiconterà direttamente alla Regione la spesa complessiva sostenuta da tutti i Comuni in Unione?
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No, poiché l’impegno di cui alla D.D. n. 129 del 23/04/2020, sotto il profilo contabile, è stato effettuato a favore dei Comuni, classe COM-COM-comuni del Piemonte, stabilendo che la ripartizione dei contributi straordinari regionali debba essere fatta in proporzione al numero complessivo degli abitanti dei Comuni coinvolti, desunto dai dati ISTAT 2018, salva la verifica, preventivamente alla liquidazione, dell’effettivo utilizzo dei contributi stessi per le finalità oggetto di assegnazione.
La liquidazione del contributo straordinario regionale, pertanto, in linea con la suddetta tipologia di impegno regionale, dovrà, quindi, essere disposta in capo ai Comuni stessi.
Ciò non toglie che la rendicontazione alla Regione possa essere fatta dal titolare della funzione “Polizia locale”, e cioè dall’Unione di Comuni, utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato B 2 della D.D. n.129 del 23/04/2020. I Comuni provvederanno a trasferire gli importi ricevuti dalla Regione all’Unione medesima.
- Il Comune che svolge la funzione ed il servizio di Polizia locale con l’utilizzo di operatori di Polizia locale dipendenti di altro Comune, in base ad accordo sottoscritto tra i due Enti locali ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 65/1986, può utilizzare i contributi straordinari regionali per l’incremento del nastro orario di tali operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, dal 10/4/2020 al 30/06/2020 e/o per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti?
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La risposta è affermativa unicamente nel caso in cui l’accordo di collaborazione, stipulato tra i due Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 7 marzo 1986 e dell’articolo 2, commi 3 e 4, della Legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e s.m.i., preveda espressamente che il Comune beneficiario del servizio di Polizia locale prestato dal personale del Comune “cedente”, da cui quest’ultimo dipende, debba rimborsare a quest’ultimo anche le spese per l’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, dal 10/4/2020 al 30/06/2020, e/o quelle per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti.
La Regione, pertanto, rimborserà le spese di cui sopra, a patto che le stesse siano previste dal summenzionato accordo di collaborazione, che lo stesso sia valido ed efficace anche per il periodo compreso tra il 10/4/2020 ed il 30/06/2020 inclusi, e, previa verifica, preventivamente alla loro liquidazione, dell’effettivo utilizzo dei contributi regionali unicamente per dette finalità, oggetto di assegnazione.
- I contributi straordinari regionali possono essere utilizzati per anticipare l’orario di inizio turno e posticipare quello di fine turno degli operatori di Polizia coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, dal 10/4/2020 e sino al 30/6/2020?
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Le modalità di gestione dell’orario di lavoro di detto personale fanno capo all’autonomia organizzativa degli Enti locali assegnatari del di cui alla D.D. numero 129 del 23/04/2020.
Pertanto, l’ipotesi di anticipo dell’orario di inizio turno degli addetti di Polizia locale e di posticipo di quello di fine turno degli stessi può essere considerata rientrante nelle tipologie di spesa ammesse.
- Il contributo straordinario regionale può essere utilizzato solo per lo straordinario degli operatori di Polizia coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, a far data dal 10/4/2020 e sino al 30/6/2020, effettuato oltre l’orario di servizio oppure anche al suo interno, articolato su turni?
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Le modalità di gestione dell’orario di lavoro di detto personale fanno capo all'autonomia organizzativa degli Enti locali assegnatari del contributo straordinario regionale.
Pertanto, sia l’ipotesi di effettuazione dello straordinario oltre il complessivo orario di servizio sia quella di svolgimento dello straordinario all’interno dell’orario di servizio articolato su due turni, possono essere considerate rientranti nelle tipologie di spesa ammesse.
Ciò, fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili dettate dal CCNL Comparto Funzioni locali del 21/05/2018 agli articoli 22 (Orario di lavoro), 23 (Turnazioni), 24 (reperibilità) e 26 (Pausa).
- Il contributo assegnato con la D.D. n. 129 del 23/04/2020 può essere utilizzato dall’Ente locale assegnatario in parte per l’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, a far data dal 10/4/2020 e sino al 30/6/2020, ed in parte per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti?
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Sì, in quanto detto provvedimento, fatto salvo il vincolo di destinazione dell’utilizzo del contributo straordinario regionale per uno o per entrambi gli scopi previsti dalla D.D. n. 129 del 23/04/2020, devolve all’autonomia organizzativa e gestionale del soggetto assegnatario del contributo la scelta di utilizzo del medesimo.
- Posto che la rendicontazione del contributo dovrà essere effettuata entro il 30/06/2020, le spese per l’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19 e/o quelle per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi devono essere state entrambe sostenute dall’Ente nel periodo 10/04/2020-30/06/2020?
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Sì, in quanto la D.D. n. 129 del 23/04/2020 prevede tassativamente tali termini, iniziale e finale, per la liquidabilità, da parte della Regione Piemonte, del contributo assegnato all’Ente locale, senza possibilità alcuna di deroga.
- L’Ente locale assegnatario del contributo regionale può utilizzarlo per il pagamento dello straordinario, svolto dal 10/04/2020 al 30/06/2020, dagli operatori di Polizia Locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, utilizzandolo in aggiunta rispetto al budget annuale del fondo per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 14 del CCNL Comparto Regioni ed Enti locali dell’1/04/1999?
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Premesso che la domanda attiene ad un materia che non rientra tra le competenze della Regione, al solo fine di supportare gli Enti locali nella ricostruzione delle fonti vigenti in tale ambito, si evidenzia quanto segue.
L’articolo 39, comma 1, del CCNL Comparto Regioni ed Enti locali del 14/09/2000, prevede espressamente, fra l’altro, che il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili, quale certamente è da considerare l’emergenza epidemiologica COVID-19, non concorre ai limiti di cui all’articolo 14 del CCNL Comparto Regioni ed Enti locali dell’1/04/4/1999.
L’articolo 115, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, confermando tale previsione, ha poi stabilito, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva, per materia, dello Stato, quanto segue.
“Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio”.
Le fonti sopra indicate paiono quindi autorizzare il pagamento da parte dell’Ente locale del lavoro straordinario in deroga reso dal personale dipendente della Polizia locale nell’emergenza COVID-19, alle condizioni sopra riportate, incrementando il fondo per lavoro straordinario del personale della Polizia locale.
- L’Ente locale assegnatario del contributo straordinario regionale può utilizzarlo per il pagamento dello straordinario, svolto dal 10/04/2020 al 30/06/2020, dagli operatori di Polizia Locale titolari di Posizione Organizzativa coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19?
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Premesso che la domanda attiene ad un materia che non rientra tra le competenze della Regione, al solo fine di supportare gli Enti locali nella ricostruzione delle fonti vigenti in tale ambito, si evidenzia quanto segue.
Nel merito, giova ricordare che l'articolo 14, comma 2, del CCNL Comparto Regioni ed Enti locali dell’1/04/1999, stabilisce che le risorse del fondo dello straordinario possono “… essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”.
A propria volta, l’articolo 18, comma 1, lettera e), del CCNL Comparto Funzioni locali del 21/05/2018, stabilisce che ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, può essere erogato anche il trattamento accessorio del compenso per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22/01/2004 e che tale compenso è riconosciuto solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali.
Rientra quindi nell’autonomia gestionale ed organizzativa dell’Ente locale la facoltà di stabilire la corresponsione anche al personale di Polizia locale titolare di posizione organizzativa, preventivamente autorizzato, il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate per fronteggiare l’attuale evento eccezionale comunemente noto come emergenza epidemiologica COVID-19, anche utilizzando il contributo straordinario regionale ad esso assegnato.
Laddove l’Ente locale opti per tale facoltà, dovrà però liquidare unicamente le ore straordinarie svolte nel periodo 10/04/2020-30/06/2020.
- Il contributo regionale può essere richiesto da parte di un Comune che non svolge la funzione di Polizia locale?
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No, in quanto il contributo regionale previsto dalla D.D. n. 129 del 23/04/2020 può essere utilizzato unicamente da parte dei Comuni che, da soli o tramite forme associative, esercitano la funzione fondamentale “Polizia locale”, di cui gli stessi sono titolari.
- Il Comune assegnatario del contributo regionale può utilizzarlo per spese diverse da quelle ivi previste?
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No, poiché il contributo previsto dalla D.D. n. 129 del 23/04/2020 è assoggettato al vincolo inderogabile di destinazione per il solo incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da COVID-19, a far data dal 10/4/2020, ovvero per la sola acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti.
- Il contributo regionale è da intendersi come comprensivo anche di oneri ed imposte?
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Sì, dal momento che detto contributo è una tantum ed include ogni onere e/o imposta dovuto/dovuta dal soggetto assegnatario.
- Entro il 30 giugno 2020, termine perentorio per la presentazione alla Regione Piemonte del rendiconto delle spese sostenute dall’Ente locale assegnatario del contributo regionale, dette spese devono essere state liquidate o anche solo impegnate?
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Il soggetto assegnatario del contributo, entro il termine perentorio del 30/06/2020, deve presentare alla Regione Piemonte, per il tramite del corrispondente modello allegato alla D.D. n. 129 del 23/04/2020, il rendiconto delle spese sostenute, da intendersi come spese impegnate, individuando cioè il soggetto destinatario e l’oggetto dell'impegno stesso.