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Elezioni 2010: il presidente Cota sulle motivazioni del Consiglio di Stato

E’ molto duro il commento rilasciato dal presidente della Regione, Roberto Cota, sulle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi riguardanti le elezioni regionali del 2010.

“Sono sbalordito - ha dichiarato Cota - Il dato è che hanno voluto annullare dopo quattro anni delle elezioni che si sono svolte in modo assolutamente regolare. Questa è la realtà, incontrovertibile, perché il risultato elettorale non è mai stato in discussione. I piemontesi hanno votato su una scheda che è stata formata da un tribunale: se qualcosa non fosse andato bene nella formazione della scheda, avrebbero dovuto rilevarlo i tribunali prima di far votare i piemontesi. Il fatto è che per motivare l’immotivabile sono stati raggiunti livelli di aberrazione senza precedenti. A questo punto - ha concluso - ogni ulteriore commento è superfluo. Spiegheremo a tutti i piemontesi che cosa è stato fatto. Un conto è sconfiggere l’avversario lealmente, altro è usare questi strumenti”.

Il presidente Cota ha inoltre sottolineato che “in nessun modo c’era spazio anche dal punto di vista tecnico per annullare le elezioni” ed a questo proposito ha riportato quattro esempi:

“1) Mercedes Bresso denuncia irregolarità di altri quando una lista a lei collegata presenta irregolarità peggiori ed esiste un provvedimento della Cassazione che esclude la suddetta lista da tutte le circoscrizioni elettorali proprio a causa di queste gravi irregolarità. La Regione ha chiesto semplicemente prima al Tar e poi al Consiglio di Stato di tener conto come minimo di entrambe le irregolarità accertate: queste irregolarità su entrambi i fronti non modificano del resto l’esito delle elezioni, perché sarei comunque io ad aver ricevuto più voti. Il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno invece ignorato le irregolarità di Bresso, dicendo che non era stato fatto un ricorso incidentale nei termini. Il fatto è che la gente normale pensa a governare non ad andare a verificare le accettazioni di candidatura altrui, dopo che ci sono state le elezioni. Quello che è stato fatto ha dell’incredibile! Esiste infatti una norma, l’art. 31 comma 4 del codice del processo amministrativo che consente al giudice di rilevare d’ufficio l’annullamento di un atto, indipendentemente dal fatto che l’eccezione venga opposta da una parte.

2) Il Tar del Piemonte, esaminando già il caso della lista Giovine con la sentenza n.3196/2010, aveva stabilito che la validità delle autenticazioni avrebbe potuto essere contestata unicamente attraverso lo strumento processuale della querela di falso. Sul punto si è formato il giudicato. Oggi il Tar e il Consiglio di Stato cambiano opinione, dicendo che l’avverbio ‘unicamente’ non vuol più dire unicamente, ma va bene anche una sentenza penale.

3) I voti dati alla lista Giovine nella circoscrizione di Torino, dove si sono riscontrate le irregolarità, valgono comunque come voti al presidente. Per dire che questo non è vero, i giudici del Consiglio di Stato sostengono che manca una legge che lo sancisca espressamente. Prima di tutto a chi fa il giudice è richiesto di usare il buon senso; poi la legge, le disposizioni ministeriali, lo Statuto della Regione Piemonte sono assolutamente chiari in tal senso. Ci sono due voti e due elezioni distinte: per il presidente della Regione e per il Consiglio regionale.

4) Il Consiglio di Stato ha deciso senza nemmeno rispettare i termini procedurali, tant’è che è stato legittimamente presentato un ricorso da parte di alcuni consiglieri dopo che era stata già comunicata la decisione. Adesso chissà che cosa studieranno per risolvere questo ennesimo inghippo”.

redazione

18 febbraio 2014