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Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri, riordino delle norme

A salvaguardia della dignità di ogni persona e della sua libertà di scelta

Urna

Attesa da anni una normativa, anche in Italia, dal 2001 grazie ad una legge dello Stato è possibile disperdere le ceneri e dare una risposta a chi non si riconosce nelle usanze funebri tradizionali. Prima al massimo si poteva scegliere di depositare l'urna in un loculo, una tomba o nel cinerario comune ma sempre all'interno di un cimitero. Visto che le ceneri non costituiscono un pericolo sanitario adesso queste possono essere conservate anche fuori dalle cinta di un camposanto, per esempio in un luogo significativo per il defunto ed i suoi cari, dove sia possibile coltivare la memoria in modo partecipe e convinto oppure si può optare per la dispersione in natura a scelta dell'interessato.
In Piemonte l'attuale disciplina contenuta nella legge regionale 33 del 2003 "Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri", necessita oggi di un intervento normativo che agisca in profondità, salvaguardando la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali e il suo diritto a una corretta e adeguata informazione ed in questi giorni la giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore al Legale Sergio Deorsola, il disegno di legge "Disposizioni in materia di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".
Il disegno di legge, composto da 11 articoli, regola l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
"Questo provvedimento - spiega Deorsola - risponde alle pressanti richieste di regolamentazione provenienti dai cittadini: infatti, le pratiche di cremazione riscontrano grande interesse e si stanno diffondendo sempre di più in ambito regionale, per motivazioni di carattere personale e di tipo ecologico".
L' art. 1 descrive i principi su cui si fonda il disegno di legge, volti a salvaguardare la dignità di ogni persona, correttamente ed adeguatamente informata, per gli aspetti relativi alla cremazione, nel rispetto delle proprie convinzioni, mentre l'art. 3 disciplina, nello specifico, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, che avviene in presenza di volontà testamentaria del defunto.
"La dispersione delle ceneri - prosegue l'Assessore - è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto."
L'art. 4 riguarda le modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari e l'art. 5, rinviando alla normativa statale le tipologie dei luoghi dove disperdere le ceneri, riserva alla potestà regolamentare dei comuni la disciplina di dettaglio: la dispersione delle ceneri è autorizzata nelle aree pubbliche, nelle aree private, al di fuori dei centri abitati e con il consenso dei proprietari, nelle aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario ed è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per la dispersione delle ceneri.
E' infine vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.
L' art. 8 è relativo al senso comunitario della morte e prevede le modalità attuative di tale principio, in modo da consentire la "memoria collettiva" del defunto: " è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto."
L'art. 9 stabilisce le procedure per l'istituzione, ad opera dei comuni e loro forme associative, di adeguati spazi per il commiato, fruibili anche per le cerimonie funerarie tradizionali.
L' art. 10 contiene prescrizioni, rivolte ai comuni e loro forme associative, per promuovere l'informazione ai cittadini e infine l'art. 11 prevede l'abrogazione della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33.

r.m.

Torino, 28/02/2007