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Fondi di garanzia del "Programma Casa"

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La Giunta regionale ha approvato il 27 marzo, su proposta dell'assessore all'Urbanistica e Politiche territoriali, i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei fondi di garanzia nell'ambito del "Programma Casa: diecimila alloggi entro il 2012".

I fondi sono diretti alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui nei periodi di diminuzione del reddito del nucleo familiare, conseguente alla perdita del lavoro, alla modifica dell'attività lavorativa o in caso di grave malattia. Per quanto riguarda il "bando giovani" possono accedervi i soggetti che, nella graduatoria approvata con determina dirigenziale del 24 ottobre 2007, sono stati individuati quali finanziati e nella domanda hanno espresso l'opzione di avvalersi del fondo di garanzia. In merito agli alloggi realizzati in autofinanziamento, compresi in interventi più ampi di edilizia agevolata, possono accedervi i soggetti che acquisteranno alloggi realizzati da operatori che al momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei contributi per l'edilizia agevolata hanno espressamente richiesto di usufruire di tale fondo; gli acquirenti al momento del compromesso o dell'assegnazione dell'alloggio devono possedere i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata.

L'intervento dei fondi di garanzia risulta ammissibile esclusivamente qualora il reddito del nucleo familiare del richiedente, rilevabile annualmente, risulti inferiore del 30% del corrispondente reddito percepito nell'anno precedente. L'importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il fondo di garanzia è di 60.000 euro per alloggio per la copertura di un limite massimo scoperto di 4 semestralità o di 24 mensilità nel caso di mutui con rate a scadenza mensile. L'erogazione complessiva a favore di ciascun beneficiario non può superare i 10.000 euro, compresi gli interessi di mora.

L'intervento dei fondi di garanzia è gratuito e non è prevista la restituzione delle somme erogate. I fondi non possono essere attivati dopo l'inizio del procedimento esecutivo per il recupero del credito.

pm

Torino, 27/03/2008