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Acqua da tavola

Acqua

Attenzione alle etichette della bottiglie di acqua. La Regione Piemonte, con una circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale uscito in data odierna, riporta una circolare, ispirata dall'Assessore all'Ambiente e firmata dalla Presidente della Giunta, che fa chiarezza sulla cosiddetta "acqua da tavola", per privilegiare la tutela del consumatore, sgombrando una volta per tutte i dubbi che, spesso, possono trarre in errore, generati da etichette suggestive dal punto di vista descrittivo e grafico.

La legge definisce tre tipologie di acqua destinata al consumo umano: le "acque minerali", le "acque di sorgente" e, appunto, le "acque destinate al consumo umano" (meglio conosciute come "acque potabili").

Sono "acque minerali", quelle che, "avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute". La loro disciplina è contenuta nel d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 105.

Le "acque di sorgente", disciplinate dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 339, sono costituite dalle "acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate".

Le "acque destinate al consumo umano", secondo la definizione del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, sono, a prescindere dalla loro origine, le acque trattate o non trattate destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per ad altri usi domestici. Esse possono essere fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

In proposito, l'art. 16 del D. Lgs. 105/1992, per tutelare le acque minerali naturali, prevede che "per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura 'acqua minerale' ".

Nella circolare si ricorda inoltre che, fin dal 6 agosto 2003, la Regione Piemonte è il soggetto a cui, da parte di ARPA, ASL , NAS dei Carabinieri, Camere di Commercio, vengono segnalate le irregolarità nel settore delle acque minerali e che eleva le relative sanzioni di carattere amministrativo.

Dall'Assessorato all'Ambiente emerge piena soddisfazione per la pubblicazione del documento che definisce in maniera risolutiva una materia in piena attività e per la quale è in fase di realizzazione una più chiara disciplina normativa.

Torino, 16 marzo 2006