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Ddl sull'apprendistato

Apprendisti

La Giunta regionale, attraverso il lavoro dell'assessore all'istruzione e formazione professionale, ha raggiunto l'intesa con le parti socialisul disegno di legge regionale dell'apprendistato. Questo risultato è conseguente ad una lunga e complessa fase di elaborazione e negoziazione per l'attuazione di questo istituto contrattuale che riveste un'importanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo della nostra regione e per la sua forte valenza formativa di cui beneficeranno le decine di migliaia digiovani apprendisti assunti dalle imprese piemontesi.

La proposta del d.d.l.r., condivisa ed elaborata d'intesa con le parti sociali e con una rappresentanza delle province piemontesi, tende inoltre a perseguire l'obiettivo di disciplinare le tre diverse tipologie contrattuali del nuovo apprendistato:

  • quello per l'espletamento del diritto dovere di istruzione eformazione rivolto ai giovanied agli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale rispondente ai requisiti richiesti dalla legge n. 53/2003;
  • quello professionalizzante rivolto ai giovani tra diciotto anni (diciassette se il giovane è già in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003) e ventinove anni, finalizzato al conseguimento di una qualificazionemediante formazione all'esterno o all'interno del luogo di lavoro e l' acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
  • quello per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione rivolto ai giovani tradiciotto annie ventinove anni che miraal conseguimento di titoli di studio di livello secondario (ad es. diploma che conclude il secondo ciclo del sistema di istruzione), universitario (ad es. laurea di primo livello o secondo livello, master universitari) e dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Si tratta di un disegno di legge che valorizza la vocazione di ciascun segmento, garantendo, nel contempo, percorsi formativi consistenti e certificabili in tutti gli ambiti considerati. In questo modo l'apprendistato è in grado di accompagnare i giovani verso l'acquisizione di una qualifica o un diploma professionale, verso un titolo di studio di scuola secondaria superiore o, ancora, verso un titolo universitario. L'apprendistato diventa anche un ulteriore canale formativo per quei giovani che hanno abbandonato il sistema scolastico prima del diciottesimo anno di età senza aver espletato il diritto-dovere di istruzione (cioè senza aver acquisito un attestato o un diploma di qualifica).

La proposta di legge pone alcentro la qualità della formazione da offrire agli apprendisti. A tal fine:

  • sono previste procedure per la definizione, dei profili formativi, cioè l'insieme delle competenze che l'apprendista deve raggiungere attraverso il percorso formativo;
  • sono definiti gli indirizzi per la redazione del "piano formativo individuale", cioè il documento, allegato al contratto di lavoro, contenente la descrizione del percorso formativo da realizzarsi durante il contratto di lavoro;
  • sono stabiliti i requisiti della formazione formale che deve essere assicurata al giovane apprendista dal datore di lavoro o da operatori accreditati;
  • sono indicate le modalità di certificazione del percorso formativo svolto affinché i crediti acquisiti siano inseriti nel libretto individuale del cittadino;
  • sono fissati le modalità della formazione del tutore aziendale, cioè del soggetto che per conto dell'azienda deve curare l'acquisizione di competenze professionali da parte dell'apprendista.

La proposta del disegno di leggedefiniscequindi gli indirizzi e i principi generali della gestione del nuovo apprendistato rinviando alla Giunta regionale la definizione di tutti gli aspetti gestionali delle tre tipologie contrattuali.

Torino, 09/03/2006