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Bollettino Ufficiale n. 32 del 13 / 08 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Bigio in Comune di Frassinetto ad uso idroelettrico assentita alla C.I.O. SpA - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 546-29288 del 22.7.2009.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 546-29288 del 22.7.2009- Codice univoco: TO-A-10271
"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(... omissis ...)
Determina
1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla C.I.O. SpA, (omissis) con sede legale in Ivrea - Via Camillo Olivetti n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Rio Bigio nel territorio del Comune di Frassinetto, giá assentita con D.M. n. n. 4323 in data 30.1.1949, in misura di 183 litri/s massimi e 106 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 393,07 la potenza nominale media di 408,5 kW, con restituzione delle acque nel canale derivatore della centrale idroelettrica posta a valle, denominata "Rive", in Comune di Pont Canavese;
2) di approvare il disciplinare relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15 Marzo 2003, data di scadenza della concessione che si rinnova, e dunque fino al 14 Marzo 2033, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;
6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Frassinetto e Pont Canavese), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;
7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ed ai soggetti beneficiari dei sovracanoni BIM e rivieraschi, ai fini delle relative riscossioni, nonchč di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
8) di informare che il concessionario č tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilitŕ di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 e s.m.i., senza che ciň possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(...omissis...)
Avverso il presente provvedimento č ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.7.2009:
"(... omissis ...)
Art. 8 - Misurazione e registrazione della portata derivata
Ai sensi del D.P.G.R. 25.6.2007 N. 7/R entro il 31.12.2010 il concessionario dovrá a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, idonei dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati.
(...omissis...)
Art. 11 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
Ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in merito alle derivazioni accessorie dai Rii Rivela e Truffa oggetto di dismissione, il concessionario č tenuto, nell'ambito della presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 17 del presente disciplinare, a presentare il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.
(...omissis...)
Art. 12 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)
Il concessionario č tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/s; l'esercizio della derivazione dovrŕ essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.
(... omissis ...)"