Bollettino Ufficiale n. 32 del 13 / 08 / 2009
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Ordinanza n. 29.650/G-I-3-936 – Istanza in data 23 ottobre 2008 della società Sacma Spa per rinnovo con varianti della concessione in deroga ai disposti in materia d’utilizzo d’acqua sotterranea pubblica riservata al consumo umano, in precedenza accordata alla medesima Ditta con D.D. della Provincia di Biella 8 gennaio 1999, n. 3, per derivazione d’acqua sotterranea pubblica da falde profonde, tramite un pozzo esistente ubicato in Comune di Sandigliano, ad uso produzione di beni e servizi e civile.
Il Dirigente del Settore
Vista l'istanza datata 23 ottobre 2008, presentata in pari data e registrata in data 24 ottobre 2008, al n. 45.361 di protocollo provinciale, con la quale la società Sacma Spa, con sede in Sandigliano (BI), ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il rinnovo con varianti della concessione in precedenza assentita con D.D. della Provincia di Biella 8 gennaio 1999, n. 3 in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua pubblica riservata al consumo umano dall'articolo 4 della L.R. n. 22/1996 e dall'articolo 16 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 5,40 ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 1.500 d'acqua sotterranea da falde profonde a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Sandigliano (foglio n. 8, particella n. 89), da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (attività di processo) ed in misura non apprezzabile civile (igienico-sanitario);
Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;
Preso atto che secondo i disposti dell'articolo 30, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, la domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione e che il comma 13 del medesimo articolo dispone che se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione;
Dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n. 3/1999, è stata accordata per anni dieci, successivi e continui, decorrenti dalla data della stessa e, pertanto, è venuta a scadere in data 7 gennaio 2009;
Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;
VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;
VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";
VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";
Ordina
ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,
1) che la domanda datata 23 ottobre 2008, presentata dalla società Sacma S.p.A., con sede in Sandigliano, sia depositata, unitamente alla relazione tecnica illustrativa ad essa allegata, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13 agosto 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;
2) la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";
3) l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Sandigliano, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
4) l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 1 ottobre 2009, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sandigliano. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella, al Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N. 2 Biellese, Vercellese, Casalese di Vercelli ed al Comune di Sandigliano, oltre che alla società concessionaria richiedente.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte ed al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:
* l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
* l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;
* l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740,
e-mail acque@provincia.biella.it;
* il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;
* il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti del medesimo regolamento regionale.
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire relativamente alle varianti della derivazione da introdursi, ove necessario.
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.
Biella, 28 luglio 2009.-
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco