Bollettino Ufficiale n. 32 del 13 / 08 / 2009
ANNUNCI LEGALI
Comune di Alice Castello (Vercelli)
Modifica al regolamento edilizio.
Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera
- di modificare l'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio e di sostituirlo con il seguente:
"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
1. È istituita, in questo Comune, la Commissione Edilizia Comunale prevista dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. 7 (sette) componenti nominati dal Sindaco con proprio decreto; nell'ambito della stessa il Sindaco nomina il Presidente. In caso di assenza o impedimenti del Presidente le funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
3. I componenti sono nominati dal Sindaco fra i soggetti di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno un componente dovrà essere in possesso di diploma di laurea; almeno uno dei componenti dovrà essere espressione della minoranza consiliare.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
Non possono fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Amministrazione: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Amministrazione, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell' atto che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."
(omissis)