Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 26 del 2 / 07 / 2009

D.G.R. 15 Giugno 2009, n. 1-11580


Approvazione Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo e revoca della D.G.R.n.32-773 del 5.09.2005.

A relazione dell'Assessore Migliasso:
Nel settembre del 2000 le Nazioni Unite, con l'adozione della "Dichiarazione del Millennio", hanno enunciato gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, fissando i traguardi che la comunità internazionale si propone di raggiungere entro il 2015 (Millenium development goals, MDGS), in particolare la riduzione di due terzi della mortalità infantile.
La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.R. n. 67 del 17.08.1995 (art.2, comma 9, lettera c - Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale) e della L R. n. 4 del 28.02.2005 (art.16, comma 1- Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione), in attuazione delle "Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2007-2009", orienta la propria azione secondo i principi sopra enunciati.
In tale quadro, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005 e s.m.i., ha consentito l'attivazione ed il proseguimento del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97.
Per la realizzazione di tale programma è stata liquidata nel corso degli anni una somma complessiva di € 4.700.000,00, che ha permesso l'erogazione, in favore di minori stranieri, di prestazioni sanitarie, non effettuabili nel loro paese di origine.
Attualmente il programma prevede lo stanziamento della somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 162909 del bilancio 2009 .
Il Programma di assistenza sanitaria a favore dei cittadini minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, di cui all'art. 32 comma 15 della legge 449/97, approvato con la D.G.R. n. 32-773 del 5.09.2005, prevedeva un'autorizzazione della Regione e lo stanziamento di risorse economiche da mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie regionali per l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione, per gravi patologie.
La Giunta Regionale, dopo alcuni periodi di sperimentazione in sede di prima applicazione del programma, ha valutato opportuno ampliare le proprie attività sostenendo due tipi di iniziative:
o proseguire con il ricovero e la cura dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, presso le strutture ospedaliere regionali;
o avviare un programma di cooperazione sanitaria rivolto a Paesi in via di sviluppo.
E', dunque, per la generale tutela della salute, non solo come diritto, ma come bene comune, che si è valutato opportuno contribuire a rispondere ai bisogni sanitari prevalenti nei Paesi in via di sviluppo, nella logica di messa a disposizione delle competenze degli operatori sanitari, impiegati nelle Aziende Sanitarie della Regione, offrendo loro la possibilità di prestare la propria opera professionale, in limitati periodi dell'anno, nell'ambito di progetti di cooperazione sanitaria.
A tal fine, con la L.R. n. 12 del 23 maggio 2008 art. 20, è stato introdotto il nuovo istituto giuridico di aspettativa retribuita che può essere riconosciuta ai dipendenti delle Aziende Sanitarie regionali e il cui costo, non potendo gravare sul bilancio ordinario, sarà rimborsato dalla Regione alle Aziende interessate.
Con D.G.R. n. 51-10154 del 24.11.2008, si è provveduto, pertanto, a integrare il programma di interventi di cooperazione sanitaria, tramite l'invio di personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero; le modalità di svolgimento del programma di interventi di cui sopra, sono state definite con apposito bando, approvato con D.D. n. 1007 del 30.12.2008, rinnovato con la D.D. n. 15 del 26.01.2009 e rivisitato con la DD n. 190 del 21.04.2009, che contempla la riapertura dei termini.
Per quanto concerne il ricovero e la cura di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, preso atto della necessità di tener conto dei diversi servizi sociali e sanitari che occorre attivare per la presa in carico del minore, al fine di assicurarne il corretto espletamento, si ritiene opportuno limitare in una prima fase di attuazione la presentazione delle richieste alla sola Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino, coinvolgendo, per quanto di competenza, il Comune di Torino.
Per dare attuazione a tale procedura si ritiene dunque necessario stipulare un apposito protocollo tra Regione Piemonte, Città di Torino e l'Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino, la cui bozza costituisce parte integrante del presente provvedimento, al fine di disciplinare le attività ed i compiti dei vari enti coinvolti, e prevedere la costituzione di un'apposita commissione interistituzionale per la valutazione dei casi e del relativo programma di accompagnamento.
Nel caso di patologie non trattabili presso l'Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino, sarà l'Azienda stessa a trasmettere la richiesta alla Direzione Sanità, nel rispetto dei seguenti requisiti:
1) età del paziente inferiore ai 14 anni;
2) segnalazione da parte di un'associazione avente sede legale e/o operativa nella Regione Piemonte, contenente il programma di accompagnamento del minore;
3) impegno economico dell'associazione nelle spese di viaggio da/per l'Italia e di trasporto in Piemonte;
4) sostenibilità dell'intervento rispetto alla definizione della diagnosi.
Si ritiene opportuno precisare che in deroga al requisito di cui al punto1) del precedente elenco, la Commissione potrà valutare la possibilità di esaminare richieste che riguardino minori dai 14 ai 18 anni, in relazione alla gravità e complessità del caso.
Tale Commissione sarà composta da:
* 1 rappresentante della Direzione sanità della Regione Piemonte
* 1 rappresentante della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte
* 1 rappresentante del Gabinetto della Presidenza - Settore Affari Internazionali e comunitari
* 1 rappresentante della Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino
* 1 rappresentante medico della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna, Presidio OIRM di Torino
* 1 rappresentante della Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino
* 1 rappresentante del Servizio sociale dell'Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna, Presidio OIRM di Torino.
La Commissione potrà essere integrata da esperti, a seconda delle esigenze del caso trattato, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Non si prevede per i componenti della Commissione alcun compenso economico.
Inoltre, la Commissione esaminerà le richieste pervenute applicando requisiti di ammissibilità di cui sopra.
La Commissione, opportunamente integrata da un rappresentante dell'Azienda proponente il caso, provvederà alla valutazione della richiesta, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione e dal Protocollo.
Nell'operare la valutazione, la Commissione, inoltre, riconoscerà priorità ai minori che hanno residenza in Paesi in via di sviluppo e con i quali il Piemonte ha stipulato accordi di cooperazione internazionale.
Le determinazioni della Commissione, redatte tramite verbale contenente le valutazioni e le proposte di progetto di intervento sanitario e di accompagnamento sociale, saranno oggetto di determinazione dirigenziale, la quale dovrà rispettare le modalità e i disposti normativi relativi ai procedimenti amministrativi.
Alla Commissione, inoltre, viene demandata la competenza a valutare eventuali prosecuzioni di progetti di intervento aventi scadenza definita ed a proporne le relative integrazione e variazione.
La copertura finanziaria relativa ai progetti approvati con determinazione dirigenziale da parte delle competenti Direzioni per un totale di € 1.580.000,00, per l'anno 2009, trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio:
UPB DB 20061 capitolo n. 162909, per l'importo di € 1.500.000,00
UPB DB 19001 capitolo 180684, per l'importo di € 80.000,00.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale,
vista la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, firmata a Ginevra il 7 aprile 1948;
vista la L. 449/97;
vista la L.R. n. 67 del 17.08.1995;
vista la L.R. n. 4 del 28.02.2005 art. 16;
vista la L.R. n. 18 del 6.08.2007;
viste le DD.G.R. n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005, n. 53-2651 del 19.04.2006, n. 41-2320 del 06.03.2006 e n. 2-5683 del 16.04.2007, n. 51-10154 del 24.11.2008;
vista la L.R. n. 12 del 23.05.2008;
vista la L.R. n. 38 e 39 del 30.12.2008;
vista la determinazione dirigenziale n. 248 del 04.07.2006;
vista la determinazione dirigenziale n. 857 del 26.11.2008;
vista la determinazione dirigenziale n. 1007 del 30.12.2008;
vista la determinazione dirigenziale n. 15 del 26.01.2009;
vista la determinazione dirigenziale n. 190 del 21.04.2009;
accogliendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità,
delibera
* di approvare la bozza di protocollo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attuazione del programma di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, prevedendo l'istituzione di una Commissione interistituzionale per la valutazione dei casi e l'individuazione dei requisiti di ammissibilità;
* di autorizzare la Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla firma del protocollo;
* di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai progetti approvati con determinazione dirigenziale da parte delle competenti Direzioni per un totale di € 1.580.000,00, per l'anno 2009, trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio:
UPB DB 20061 capitolo n. 162909, per l'importo di € 1.500.000,00
UPB DB 19001 capitolo 180684, per l'importo di € 80.000,00.
* di revocare quanto previsto con la DGR n. 32-773 del 05.09.2005 considerando conclusa la prima fase di sperimentazione del Programma di assistenza sanitaria a favore dei cittadini minori provenienti da Paesi in via di sviluppo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)