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Bollettino Ufficiale n. 25 del 25 / 06 / 2009
D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27-11643
L.R. 26 novembre 2001 n. 33, art. 2 comma 5. Individuazione della figura di accompagnatore cicloturistico e modifiche ai provvedimenti relativi alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale. Disposizioni di attuazione della L.R. 33/2001.
A relazione dell'Assessore Manica:
Premesso che la Regione ha disciplinato la materia delle professioni turistiche con la legge regionale 26 novembre 2001 n. 33 "Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994 n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)", la quale demanda alla Giunta regionale:
* all'articolo 2, comma 5 l'individuazione, a seguito di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalità nell'ambito dei programmi di sviluppo turistico, delle figure professionali turistiche, previo parere della competente Commissione consiliare;
* all'articolo 2, comma 4 l'individuazione di eventuali specializzazioni delle figure professionali turistiche;
* all'articolo 3, commi 3 e 5: la determinazione, sentita la competente Commissione consiliare, dei requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche individuate ai sensi della stessa L.R. 33/01, fermo restando l'obbligo del superamento di una prova attitudinale per l'ammissione ai corsi e, per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico, del diploma di scuola media superiore e la conoscenza di una o più lingue straniere;
* all'articolo 3, comma 6 la definizione dei criteri per l'applicazione di eventuali misure compensative ai fini del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri;
* all' articolo 4, commi 1 e 2 l'approvazione dei programmi dei corsi di qualificazione, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi e le modalità e i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale e per il rilascio delle relative abilitazioni;
* all'articolo 5, comma 2 la composizione delle Commissioni d'esame nominate dalle Province ;
visto che, in attuazione delle succitate disposizioni di legge, la Giunta regionale ha adottato le seguenti deliberazioni:
* D.G.R. n. 58-5344 del 10 febbraio 2002, modificata ed integrata con la D.G.R. n. 77-3598 del 2 agosto 2006, con la quale è stato individuato un primo elenco di figure professionali turistiche;
* D.G.R. n. 54-9901 dell'8 luglio 2003, modificata ed integrata con le successive deliberazioni n. 77-3598 del 2 agosto 2006 e n. 23-8372 del 10 marzo 2008 , che approva i requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione professionale e per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni suddette;
* D.G.R. n. 57-12583 del 24.maggio 2004, modificata ed integrata con le successive deliberazioni n. 31-167 del 30 maggio 2005, n. 77-3598 del 2 agosto 2006 e n. 22-8371 del 10 marzo 2008, con la quale sono stati approvati i programmi dei corsi e degli esami di qualificazione, la composizione delle Commissioni d'esame, i crediti formativi e le misure compensative per le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale;
* D.G.R. n. 77-3598 del 2 agosto 2006 con la quale sono state introdotte modifiche relative alla professione di accompagnatore di turismo equestre;
* D.G.R. n. 49-5941 del 21 maggio 2007 relativa al riconoscimento di una specializzazione della figura professionale di guida turistica;
* D.G.R. n. 22-8371 del 10 marzo 2008 con la quale e stata modificata e integrata la D.G.R. n. 57-12583 del 24 maggio 2004;
* D.G.R. n. 23-8372 del 10 marzo 2008 di adeguamento ai principi del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in L. 40/2007, per quanto riguarda le professioni di guida turistica e accompagnatore turistico;
considerato che la suddetta D.G.R. n. 58-5344 del 10 febbraio 2002, nell'approvare un primo elenco di figure professionali turistiche, stabilisce che tale elenco potrà essere integrato con successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale;
preso atto della necessità di individuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della citata L.R. 33/2001 la figura professionale di accompagnatore cicloturistico, come risulta dalle numerose istanze pervenute da Enti locali, Enti pubblici, ATL, Associazioni del settore cicloturistico, Agenzie formative nonché da un'indagine effettuata, su richiesta del Settore Organizzazione turistica, dall'Osservatorio turistico regionale, dalla quale è emerso che nel quinquennio 2000-2005 la Regione ha destinato cospicue risorse per sostenere numerosi progetti di cicloturismo, ciclismo fuori strada e mountain bike riguardanti in particolare la realizzazione di piste e percorsi ciclabili e altre infrastrutture di servizio, l'organizzazione di manifestazioni, la creazione di itinerari;
constatato che il cicloturismo è individuato nel Piano strategico regionale per il turismo tra le componenti dei prodotti turistici Montagna estiva, Open Air, Sport estivi emergenti;
preso atto delle proposte di legge n. 459 "Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo. Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada" e n. 535 "Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada e norme per la fruizione e realizzazione di percorsi per mountain bike e bike park", che sono sintomatiche dell'esigenza emergente nel territorio regionale di riconoscimento e regolamentazione delle attività di accompagnamento nell'ambito del cicloturismo, che si sono diffuse e consolidate negli ultimi anni;
preso atto altresì dell'incontro svoltosi il 9 marzo 2009 con rappresentanti del Comitato regionale piemontese regionale della Federazione ciclistica Italiana nel quale è stato illustrata la proposta relativa alla figura di accompagnatore cicloturistico;
valutata l'opportunità di riordinare e raccogliere in un unico documento di facile consultazione i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in materia di professioni turistiche, date le numerose deliberazioni sopra elencate, apportandovi nel contempo alcune modificazioni ai fini di aggiornamento, di maggior chiarezza e semplificazione, nonché di rafforzamento del ruolo istituzionale della Provincia, Ente a cui sono conferite le funzioni amministrative in materia di formazione professionale e di accertamento dell'abilitazione delle professioni turistiche;
dato atto che tale rafforzamento del ruolo della Provincia si manifesta con l'inserimento di un funzionario provinciale tra i commissari d'esame esperti, e nella designazione, da parte dell'Amministrazione provinciale, del segretario della Commissione
constatato che le succitate modificazioni riguardano principalmente l'aggiornamento dei contenuti delle materie dei corsi di formazione; l'inserimento, per le professioni di guida turistica ed accompagnatore turistico, della lingua russa tra le lingue più diffuse in ambito turistico e commerciale, in aggiunta ad: inglese, francese, spagnolo, tedesco; le modalità di attestazione dell'equivalenza dei titoli di studio esteri; i requisiti dei candidati madrelingua; la composizione delle commissioni d'esame; le modalità di frequenza dei corsi di aggiornamento ; il richiamo alla vigente normativa nazionale che regola l'esercizio temporaneo e occasionale delle professioni turistiche da parte di cittadini comunitari;
dato atto che i contenuti della presente deliberazione rappresentano la sintesi delle esigenze emerse e discusse nelle sedute della "Sottocommissione Turismo", istituita ai sensi dell'allegato B) della D.G.R. n. 152-3672 del 02.08.2006 "Regolamento delle Commissioni afferenti al Settore Standard Formativi", e composta da funzionari regionali rispettivamente delle Direzioni "Cultura, Turismo e Sport" e "Istruzione Formazione Professionale e Lavoro" e da rappresentanti delle agenzie formative e dell'incontro tecnico svoltosi in data 4 dicembre 2008 presso la sede regionale di via Avogadro 30 - Torino con i rappresentanti degli Uffici Turismo e Formazione professionale delle Province, del Settore Standard Formativi della Regione e della succitata Sottocommissione Turismo;
visto l'allegato alla presente deliberazione, facente pare integrante e sostanziale della medesima, contenente quanto sotto elencato, per ciascuna delle figure professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore naturalistico (o guida escursionistica ambientale), accompagnatore di turismo equestre, accompagnatore cicloturistico:
a) la definizione della figura professionale e le relative competenze;
b) i requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione;
c) i programmi dei corsi di qualificazione, di aggiornamento e delle eventuali specializzazioni;
d) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi;
e) le modalità e i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni e la composizione delle Commissioni d'esame;
f) i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri;
dato atto che il suddetto allegato costituisce un unico documento in cui sono riuniti, con le modificazioni sopra descritte, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in materia di professioni turistiche, e pertanto, per quanto attiene alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore naturalistico (o guida escursionistica ambientale) e accompagnatore di turismo equestre, la presente deliberazione, sostituisce, i seguenti provvedimenti:
* D.G.R. n. 58-5344 del 10 febbraio 2002;
* D.G.R. n. 54-9901 dell'8 luglio 2003;
* D.G.R. n. 57-12583 del 24 maggio 2004;
* D.G.R. n. 77-3598 del 2 agosto 2006;
* D.G.R. n. 49-5941 del 21 maggio 2007;
* D.G.R. n. 22-8371 del 10 marzo 2008;
* D.G.R. n. 23-8372 del 10 marzo 2008;
* D.G.R. n. 22-8371 del 10 marzo 2008;
ritenuto di stabilire la decorrenza delle disposizioni contenute nel suddetto allegato a partire dall'anno formativo 2009-2010, ad eccezione delle disposizioni di attuazione dell'art. 10, comma 4 del D.L. 7/2007 convertito in L. 40/2007 e dei casi in cui i candidati sono ammessi direttamente all'esame, che sono applicabili dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali espresso in data 24 aprile 2009;
preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla terza Commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 33/2001;
vista la L.R. 26 aprile 2000 n. 44, che all'articolo 83, comma 2, lettera e) conferisce alle Province funzioni e compiti amministrativi relativi all'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche;
vista la D.G.R. n. 152-3672 del 02.08.2006, e in particolare l'allegato G relativo a qualifiche, specializzazioni e abilitazioni previste da leggi e regolamenti regionali;
la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
* di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 33, l'individuazione della figura professionale di accompagnatore cicloturistico, caratterizzata dalla seguente definizione:
"E' accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche".
* di approvare l'allegato alla presente deliberazione, facente pare integrante e sostanziale della medesima, contenente quanto sotto elencato, per ciascuna delle figure professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore naturalistico (o guida escursionistica ambientale), accompagnatore di turismo equestre, accompagnatore cicloturistico:
a) la definizione della figura professionale e le relative competenze;
b) i requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione;
c) i programmi dei corsi di qualificazione, di aggiornamento e delle eventuali specializzazioni;
d) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi;
e) le modalità e i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni e la composizione delle Commissioni d'esame;
f) i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri;
* di stabilire che le disposizioni contenute nel suddetto allegato si applichino a decorrere dall'anno formativo 2009-2010, ad eccezione delle disposizioni di attuazione dell'art. 10, comma 4 del D.L. 7/2007 convertito in L. 40/2007 e dei casi in cui i candidati sono ammessi direttamente all'esame, che sono applicabili dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
* di dare atto che il suddetto allegato costituisce un unico documento in cui sono riuniti, con le modificazioni descritte in premessa, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in materia di professioni turistiche, e pertanto, per quanto attiene alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore naturalistico (o guida escursionistica ambientale) e accompagnatore di turismo equestre, la presente deliberazione, sostituisce le deliberazioni della Giunta regionale n. 58-5344 del 10 febbraio 2002, n. 54-9901 dell'8 luglio 2003, n. 57-12583 del 24.maggio 2004, n. 77-3598 del 2 agosto 2006, n. 49-5941 del 21 maggio 2007, n. 22-8371 del 10 marzo 2008, n. 23-8372 del 10 marzo 2008, n. 22-8371 del 10 marzo 2008;
* di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato