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Bollettino Ufficiale n. 25 del 25 / 06 / 2009

D.G.R. 3 Giugno 2009, n. 16-11506


Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998 relativa a "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in localita' Cascina Bombonina del Comune di Cuneo per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo". Presentato da Societa' Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. - Codice M1872C - Giudizio positivo di compatibilita' ambientale.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bombonina del Comune di Cuneo per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo" ricadente all'interno del Parco fluviale Gesso-Stura, presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede in Roma, via XX Settembre 98/E, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:
– l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
– il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
– l'opera proposta, consente di garantire l'approvvigionamento di materiale necessario per la realizzazione del completamento del tronco I del collegamento autostradale Asti-Cuneo e gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato.
Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:
Prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione e alla riqualificazione ambientale
1. i lavori di coltivazione e di recupero ambientale dovranno essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 18 dicembre 2008 (e successive integrazioni in data 29 dicembre 2008, 13 gennaio 2009 e 11 marzo 2009) attuando altresì le specifiche prescrizioni formulate nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A);
2. la coltivazione dovrà procedere come da progetto, attraverso le 3 fasi successive, con pendenza delle scarpate di neoformazione che non dovrà superare la pendenza prevista in progetto nella configurazione finale;
3. prima dell'inizio lavori, vista l'alta suscettibilità di ritrovamenti antichi nell'area, in applicazione del d.lgs. 163/2006 dovranno essere realizzati saggi preliminari volti all'accertamento del rischio archeologico da concordare con Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte;
4. per il parziale ritombamento dello scavo al termine delle operazioni di coltivazione dovranno essere utilizzati esclusivamente terre e rocce naturali provenienti dallo scavo del tronco ( della tratta autostradale A6, lotti (.4/3 e (.5, come dichiarato nella documentazione integrativa presentata;
5. i mezzi di cantiere in uscita dall'area di scavo dovranno utilizzare la rampa posta nel vertice nord - orientale ed imboccare direttamente la pista di servizio dell'autostrada il cui tracciato è stato già definito nell'ambito del Piano di Reperimento dei Materiali Litoidi (elaborato PC05) del progetto di collegamento autostradale Asti - Cuneo. Tale pista di servizio dovrà essere realizzata parallelamente al rilevato autostradale in via di realizzazione;
6. nel caso in cui per l'accesso dei mezzi sia utilizzata, anche saltuariamente, la Via Cascina Sant'Anselmo, al termine dei lavori la medesima dovrà essere adeguatamente ripristinata e asfaltata nei tratti attualmente già asfaltati;
7. con il progredire della coltivazione, deve essere prontamente adeguata la rete drenante a servizio dell'area di intervento affinché tutte le acque provenienti dalla cava vengano convogliate all'interno della vasca di decantazione prevista a monte del loro recapito finale nella rete idrografica superficiale;
8. nel corso dei lavori dovranno essere previsti tutti gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la continuità idraulica dalle eventuali perdite dei canali posti sul terrazzo superiore che possono andare ad alimentare le risorgive a valle dell'area di cava (zona canale "Fontana");
9. le operazioni di taglio piante e lo sgombero del materiale legnoso dovranno essere effettuati prima del movimento terra, provvedendo a depezzare il materiale e accatastarlo in area idonea; per evitare una scopertura eccessiva della scarpata, l'eliminazione della vegetazione dovrà avvenire soltanto al momento della coltivazione di ogni lotto;
10. il terreno di scotico pari a circa 20.600 m3 dovrà essere accantonato nelle aree di stoccaggio previste dal "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato ad integrazione del progetto nel dicembre 2008, in cumuli non superiori ai 2,5 m di altezza, circondati da fossi di protezione, e andranno mantenuti stabilmente inerbiti con semina di miscuglio atto a mantenerne la fertilità;
11. la realizzazione delle vasche di decantazione dovrà essere operazione preliminare alla coltivazione in modo che le acque raccolte dalla superficie di coltivazione vengano depurate prima dell'immissione nel Canale di Bene;
12. durante i lavori di coltivazione al piazzale di scavo dovrà essere conferita una pendenza in direzione N - E per lo sgombro delle acque, con naturale deflusso in direzione del Canale Sussidiario di Bene e dovrà essere realizzato un fosso di raccolta ai piedi della scarpata sita a monte del canale;
13. la scarpata di neoformazione dovrà essere mantenuta stabilmente inerbita con idrosemina di specie idonee, adottando la rete delle canalette di raccolta nelle varie fasi; al termine tale scarpata dovrà essere sottoposta a riporto di terreno vegetale con successivo impianto di specie arboree e arbustive, che andranno in direzione di una mescolanza tipica del bosco mesofilo; per quanto riguarda la scelta delle specie, si consiglia la sostituzione dell'olmo montano con l'acero di monte, che garantisce un migliore adattamento in condizioni di possibile stress post impianto; tutte le altre superfici non specificate e che non costituiscono scarpata potranno essere inerbite con semina manuale;
14. l'impianto di specie arboree e arbustive dovrà seguire il criterio della irregolarità, con creazione di gruppi polispecifici; le cure colturali post impianto dovranno mirare al raggiungimento di una struttura il più possibile naturaliforme;
15. negli interventi di rimboschimento, in corrispondenza del sistema di fossi e canali di sgrondo, dovranno essere impiantate, in aggiunta al contingente di alberi previsti, esemplari di Ontano nero, in numero pari al 10% del suddetto contingente;
16. gli interventi di recupero andranno iniziati a partire dall'esaurimento della coltivazione e completati nel periodo successivo come previsto dal cronoprogramma. Tutte le misure di mitigazione e tutti gli interventi di recupero ambientale e di rinaturalizzazione, nonché le operazioni colturali individuate nel piano di manutenzione di tali opere, indicati nella documentazione progettuale depositata, dovranno essere eseguiti e dovranno procedere secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde;
17. nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
18. per evitare fallanze dovrà essere realizzato in loco, entro il primo anno, un vivaio delle specie più esigenti quali la Farnia, il Frassino, il Ciliegio selvatico, il Carpino, il Tiglio e l'Olmo montano) da utilizzare per i lavori di rimboschimento dopo tre anni di permanenza in vivaio;
19. verificato che l'attività estrattiva e il tracciato dei lotti (.4/3 e (.5 della costruenda Autostrada Asti -Cuneo sono localizzati in un'area di particolare valore per la presenza di numerosi fontanili che alimentano la rete irrigua in destra Stura, si raccomanda sulla necessità di operare un buon coordinamento tra le fasi di progettazione ambientale e di esecuzione dei diversi interventi progettuali dei suddetti lotti autostradali e quelle relative al recupero ambientale della cava, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della naturalità e delle funzioni irrigue dei canali e dei fontanili;
20. nelle fasi di coltivazione della cava e di recupero ambientale dei luoghi, il proponente dovrà mantenere contatti costanti con il Consorzio irriguo Bealera Maestra, al fine di una gestione ottimale dell'attività estrattiva finalizzata alla salvaguardia della gestione irrigua;
21. il canale di smaltimento delle acque di falda intercettate dovrà essere mantenuto a cielo aperto come indicato nelle integrazioni presentate nel marzo 2009; dovrà essere rivestito, con elementi prefabbricati in calcestruzzo ad embrice atti a rallentare la velocità dell'acqua, tutto il tratto del canale che presenta pendenza superiore al 5‰, quindi, sulla base della planimetria 1.6.int.bis, un tratto di 250 m a monte della quota 436.80 di fondo canale;
22. il rivestimento del canale di smaltimento delle acque di falda intercettate prescritto al precedente punto dovrà essere realizzato solo nel caso in cui al termine dei lavori si riscontrino dei problemi legati all'erosione o non sia verificata la compatibilità idraulica e di stabilità dei pendii della preferibile e prioritaria soluzione illustrata all'Allegato E;
23. la realizzazione delle piste sul lato est ed ovest della cava dovrà essere effettuata mantenendo le pendenze coerenti con le verifiche effettuate, cioè l'angolo di scarpa dovrà essere al massimo di 20°, sia per la scarpata di monte sia per quella verso valle; ciò significa che verso valle gli scavi dovranno essere ridotti per la larghezza della carreggiata della pista; la pista ovest dovrà essere realizzata contestualmente ai lavori di scavo e non successivamente con materiale di riporto;
24. il riempimento parziale del settore occidentale della cava dovrà essere realizzato con strati di riporto di 1 - 1,5 m di spessore adeguatamente compattati.
25. dovranno essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
26. nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e smi;
27. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società attuatrice della cava sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 1.407.000 € (unmilione quattrocento settemila/00 €). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale di Cuneo. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
* estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
* esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
* obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
* obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.
Prescrizioni ed attenzioni relative ai monitoraggi
a. Al fine di verificare eventuali interferenze del progetto con il Canale di Cherasco e il Canale di Sant'Anselmo, con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società autorizzata dovrà monitorare lungo due sezioni le portate dei canali e i risultati delle misurazioni dovranno essere inviati trimestralmente alle Amministrazioni competenti;
b. nel caso in cui i monitoraggi relativi alle portate del Canale di Cherasco o del Canale di Sant'Anselmo evidenzino un incremento delle perdite imputabile allo scavo e qualora gli interventi, a carico del proponente, volti ad annullare le dispersioni richiedessero lo svuotamento temporaneo dei canali, i medesimi non dovranno essere svolti in concomitanza con il periodo irriguo (aprile - settembre);
c. il monitoraggio delle portate finalizzato a verificare eventuali perdite dai canali irrigui imputabili all'effettuazione dell'attività estrattiva deve essere esteso anche al Canale Consortile di Bene (o Canale Nuovo), con le stesse modalità operative previste per il Canale di Cherasco e il Canale di Sant'Anselmo. I dati relativi al piano di monitoraggio delle portate dei canali irrigui dovranno essere trimestralmente inviati alle amministrazioni competenti, come sotto indicato;
d. durante il periodo di coltivazione della cava e di realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovrà essere svolto un monitoraggio volto a verificare la presenza di anfibi in prossimità dei canali irrigui e dei fontanili. Tale monitoraggio dovrà essere coordinato con il piano di monitoraggio ambientale effettuato nell'ambito della realizzazione dei lotti (.4/3, (.5 e (.6 dell'autostrada Asti-Cuneo e dovrà essere funzionale all'individuazione delle misure di mitigazione da attuare in fase di cantiere e degli interventi di compensazione ambientale (ad esempio progettazione e realizzazione di ambienti umidi sostitutivi) da realizzare nel caso in cui si accertassero interferenze dirette con popolazioni di anfibi.
e. devono essere realizzati e presentati aggiornamenti topografici dell'area (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 31 marzo di ogni anno di autorizzazione, da presentare alle amministrazioni con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti;
f. devono essere presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente;
g. tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopraccitate all'Amministrazione Comunale di Cuneo quale Ente di Gestione dell'Area protetta, all'Amministrazione Regionale (in formato digitale), all'ARPA, al Consorzio irriguo gestore e all'Osservatorio Ambientale istituito per l'autostrada Asti-Cuneo.
Inoltre il proponente, nell'ambito dell'Osservatorio ambientale, istituito per verificare l'ottemperanza delle prescrizioni ambientali nell'ambito della realizzazione dei lavori per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, dovrà proporre, concordare e realizzare, a titolo di compensazione, oltre agli interventi già proposti in progetto, ulteriori opere di rinaturalizzazione di superfici di dimensione complessivamente paragonabile a quelle interessate dall'attività estrattiva e non recuperate a bosco, da realizzarsi all'interno del Parco fluviale Gesso-Stura, in accordo altresì con l'Ente gestore dell'area.
Di dare atto che:
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza, ai sensi della l.r. 32/2008, dell'Amministrazione comunale di Cuneo nonché l'autorizzazione della l.r. 45/1989 di competenza dell'Amministrazione regionale.
I tracciati delle piste ciclabili denominati "esterni all'area di cava" nella tavola 1.6 int. non sono autorizzati con il presente procedimento in quanto come dichiarato anche dal Proponente con nota del 2 febbraio 2009 i medesimi fanno parte della viabilità alternativa, prevista nella progettazione dell'Autostrada Asti-Cuneo, già approvata; i percorsi si rendono necessari in relazione al fatto che lo svincolo autostradale di Cuneo interromperà la via Bombonina e la strada sterrata posta a monte della scarpata di terrazzo.
Il referente unico dell'opera ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998, 69/1978 e 30/1999 è la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., l'autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 30/1999 sarà conferita alla A.C.I. S.C.p.A. - Consorzio Stabile con sede in Tortona Regione Ratto, collegata e controllata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in qualità di Appaltatore dei lotti (.4/3 e (.5, entro 30 giorni dalla data di presentazione della seguente documentazione:
– fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
– definizione di dettaglio del piano di monitoraggio delle portate dei canali irrigui (localizzazione delle sezioni di misurazione delle portate e specifiche tecniche);
– dichiarazione dei proprietari del sito che consenta il passaggio e l'utilizzo pubblico dei tratti delle piste ciclabili di nuova realizzazione previste in progetto;
– progettazione e verifica idraulica delle diversioni del ramo del canale di raccolta delle acque in corrispondenza della fascia boscata posta a raccordo tra i due piani della sistemazione finale della cava alternativa al rivestimento illustrata nell'allegato E al presente atto.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:
– allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);
– autorizzazione ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e l.r. 32/2008, assorbita nel presente giudizio di compatibilità ambientale, espressa dalla Direzione Programmazione Strategica Settore regionale Gestione Beni ambientali con nota prot. 3893/DB0814 del 4 febbraio 2009 (Allegato B);
– parere favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Cuneo, ai sensi della l.r. 45/1989 espresso con nota n. 2871 del 6 aprile 2009 (Allegato C);
– parere favorevole con prescrizioni, di ARPA Struttura ARPA SC15 (Rischi Naturali) espresso ai sensi della l.r. 45/1989 prot. 35467 del 2 aprile 2009 (Allegato D);
– ipotesi, da verificare, relativa alla sistemazione finale del canale di smaltimento delle acque di falda (allegato E);
– verbale di Conferenza relativo alla riunione del 6 aprile 2009, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato F).
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA, competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati, al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
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