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Bollettino Ufficiale n. 25 del 25 / 06 / 2009

D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 30-11646


Regolamento CE 1698/2005 - PSR 2007-2013 della R.P.Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole"). Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole per l'implementazione delle misure relative alla biosicurezza zootecnica (Decisione della Commissione 2005/779 CE - Ordinanza del Ministro della Salute del 12.04.2008). Bando per presentazione domande. Revoca della DGR 38-11290 del 23.04.2009.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1) per le motivazione espresse in premessa, la D.G.R. n. 38-11290 del 23. 04. 2009, è revocata:
2) l'emanazione del programma straordinario di sostegno alle aziende agricole per l'adeguamento alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (direttiva 91/676/CEE e atti discendenti) è rinviata a successivi atti amministrativi non appena le procedure per la modifica del PSN-PSR lo consentiranno.
3) In attuazione della Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole") del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte è adottato un Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole finalizzato all'implementazione, senza incremento di capacità produttiva, delle misure relative alla biosicurezza zootecnica (Decisione della Commissione 2005/779 CE - Ordinanza del Ministro della Salute del 12 aprile 2008).
Tale Programma è a favore delle aziende agricole che debbano realizzare investimenti strutturali e che effettuino interventi di implementazione delle misure aziendali di biosicurezza nel comparto suinicolo in attuazione della normativa nazionale relativa alla protezione contro la malattia vescicolare del suino (Decisione della Commissione 2005/779 CE - Ordinanza del Ministro della Salute del 12 aprile 2008).
Gli investimenti che possono essere attivati non costituiscono adeguamento a requisiti comunitari vigenti.
Gli interventi di cui al suddetto programma sono conformi alla Misura 121 del PSR in quanto relativi ad adeguamenti che non hanno la natura di requisiti comunitari esistenti.
Vista la natura del presente programma straordinario, prettamente finalizzato alla implementazione della biosicurezza è consentita la presentazione delle domande anche da parte delle aziende agricole che hanno in corso una domanda di sostegno sulla Misura 121 presentata ai sensi dei bandi 2007 o 2008 della Misura stessa. Qualora le due domande siano riferite agli stessi interventi / investimenti, il richiedente dovrà indicare prima della approvazione delle domande su quale bando (il bando 2007 o 2008 o il presente programma straordinario) intende ricevere il sostegno della Misura.
4) All'attuazione del presente Programma straordinario sono destinati Meuro 3, rientranti nella disponibilità della Misura 121 secondo il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR sopraccitato.
5) Per l'accesso all'aiuto valgono le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della Misura 121, salvo per quanto esplicitamente normato in modo diverso dal presente Programma straordinario.
Per le domande presentate a valere sul presente programma straordinario, vista la finalità del programma stesso, prettamente finalizzato alla implementazione della biosicurezza, non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi - comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.
Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima.
Nella domanda di sostegno il richiedente dovrà dichiarare il titolo di possesso/detenzione del bestiame aziendale non di proprietà.
6) Viene disposta l'apertura della presentazione delle domande di aiuto; le domande dovranno essere presentate per via cartacea e telematica alla Provincia competente per territorio, utilizzando la procedura informatica e gli schemi di domanda già predisposti dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" per l'applicazione della Misura 121 del PSR, secondo le modalità e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 121 medesima con le Deliberazioni della Giunta Regionale n 37 - 8475 del 27.03.2008 e 130 - 9454 del 1.08.2008 e con le Determinazioni dirigenziali 218 DA1100 del 8.04.2008 e 578 DA1100 del 4.08.2008.
7) La ricezione, l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle domande pervenute sarà effettuata dalle Province; l'erogazione dei pagamenti sarà effettuata dall'organismo pagatore regionale ARPEA.
8) Le date entro cui le domande dovranno essere presentate verranno stabilite con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale 11 "Agricoltura".
9) Con le domande pervenute verrà predisposta una graduatoria a livello regionale. Detta graduatoria sarà formata sulla base dei criteri di scelta approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nella seduta del 12.12.2008 (allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante); l'istruttoria delle domande verrà effettuata in ordine di graduatoria, fino a concorrenza con l'ammontare delle risorse disponibili; le domande per le quali non vi è copertura finanziaria verranno respinte dalle Province.
Ai fini della attribuzione del punteggio di priorità spettante ai giovani di età inferiore a 40 anni che contestualmente alla domanda di Misura 121 richiedono anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112 valgono le domande di Misura 112 presentate a valere sui bandi 2007 o 2008.
La citata graduatoria, di cui al presente programma, sarà inoltre separata dalle graduatorie relative ad altri bandi della Misura 121.
10) Le domande presentate ai sensi del presente Programma regionale potranno prevedere esclusivamente investimenti riferiti alla tipologia di seguito riportata:
* investimenti aziendali riferiti alla realizzazione di strutture di cui all'Allegato X alla Ordinanza del Ministro della Salute del 12 aprile 2008
I programmi di investimento delle aziende verranno valutati in funzione degli obbiettivi che gli stessi si propongono di raggiungere, ammettendo anche programmi che prevedano soltanto investimenti relativi ad attrezzature ed impianti.
L'importo massimo della domanda di sostegno, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 120.000,00.
L'importo minimo della domanda di sostegno è pari a euro 7.500,00.
E' comunque consentito al richiedente di realizzare a proprie complete spese investimenti integrativi o di dimensioni maggiori di quelli riconosciuti al fine della concessione del sostegno della Misura 121.
11) Le Province provvederanno all'istruttorie delle domande e, sussistendone le condizioni, alla ammissione al sostegno / aiuto ed alla liquidazione, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 121 del PSR.
12) E' confermata anche in riferimento al presente programma regionale l'autorizzazione alla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione del programma stesso.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
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Allegato 1