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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23
Codice DB1009
D.D. 3 Aprile 2009, n. 125
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della presa esistente di acqua superficiale ad uso potabile dal Rio Stronella, con annesso impianto di sedimentazione, in localita' Valpiana, nel Comune di Valduggia (VC).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
a) L'area di salvaguardia dell'opera di presa delle acque del Rio Stronella, con annesso impianto di carico, ubicato in località Valpiana, nel Comune di Valduggia (VC), é definita come risulta nell'elaborato "Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia - elaborato S. 6 - Definizione aree di salvaguardia ai sensi della D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R relative ad acque superficiali ad uso potabile - scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi alla zona di tutela assoluta.
c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa;
- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali del Rio Stronella, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano.
d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Valduggia e di Cellio affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Il Dirigente
Orazio Ruffino
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