Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 04 / 06 / 2009

D.G.R. 18 Maggio 2009, n. 16-11421


L.R. 1/2009: Testo unico in materia di artigianato. Art. 26: Individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.). Art. 30: Procedure per la costituzione e rinnovo delle C.P.A e per la sostituzione dei componenti. Art. 37: Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva. Disposizioni.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Per le considerazioni espresse in premessa, di adottare le seguenti disposizioni relative agli adempimenti previsti dalla L.R. 1/2009 art. 26, 30 e 37:
- Individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti per ogni Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Al fine di garantire adeguata rappresentanza alla componente imprenditoriale artigiana in seno alle Commissioni provinciali per l'artigianato rispettando il principio di proporzionalitā previsto dall'art. 26 della l.r. 1/2009 si individuano 3 fasce di classificazione che raggruppano le Commissioni provinciali per l'Artigianato che presentano caratteristiche di omogeneitā:
- la prima fascia relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo compreso tra 1 e 10.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l'Artigianato di Asti, Biella, Verbania e Vercelli);
- la seconda relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo compreso tra 10.001 e 40.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l'Artigianato di Alessandria, Cuneo, Novara);
- la terza relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 40.000 imprese (comprendente la Commissione provinciale per l'Artigianato di Torino).
Il numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'Artigianato č determinato in base al numero delle imprese iscritte all'Albo delle Imprese artigiane in modo progressivo in proporzione alle 3 fasce di classificazione nel modo seguente:
a) Sino a 10.000 imprese: 5 componenti artigiani
b) Da 10.001 sino a 40.000 imprese: 6 componenti artigiani
c) oltre le 40.000 imprese: 7 componenti artigiani
All'interno di ogni commissione provinciale per l'artigianato č prevista la presenza di n. 3 esperti concernenti l'artigianato.
- Individuazione delle procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti (art. 30 comma 3);
E' approvato l'allegato A relativo a "Procedure per la costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e la sostituzione di componenti (art. 30 l.r. 1/2009)"
- Definizione dell'importo dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni (art . 37 comma 1)
Ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato č riconosciuto un gettone di presenza nella misura di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni seduta valida giornaliera.
Agli stessi componenti delle commissioni provinciali che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto č riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari camerali.
Ai componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto č riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari della Regione.
Ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attivitā su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale in aggiunta all'importo del gettone di presenza di cui sopra.
Alle spese connesse all'attuazione della presente delibera, si fa fronte, limitatamente per l'anno 2009 con lo stanziamento disposto sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2009 che presenta la necessaria disponibilitā: l'erogazione delle somme previste per il pagamento dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sarā disciplinata
con la Convenzione con la CCIAA e con l'Unioncamere Piemontesi sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'albo e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e per il trasferimento delle risorse necessarie alla tenuta dell'albo, convenzione prevista dall'art. 22 comma 2 L.R. 1/2009.
Alle spese connesse all'attuazione della presente delibera per il pagamento dei componenti delle Commissione Regionale per l'Artigianato, si fa fronte, limitatamente per l'anno 2009, con lo stanziamento disposto sul capitolo 116266 del bilancio regionale 2009.
La presente deliberazione sarā pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)
Allegato

Allegato 1