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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Comunicato della Direzione Agricoltura

Proposta di disciplinare dei vini a Denominazione di origine controllata "Valli Ossolane".

Disciplinare di produzione

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" "Rosso" e "Valli Ossolane" "Bianco"è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi

"Valli Ossolane" Rosso;

"Valli Ossolane" Nebbiolo "Prunent"

"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore, o Prunent Superiore

Vini bianchi

"Valli Ossolane" Bianco;

Art. 2
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita dalla qualifica «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Chardonnay per almeno il 60 %da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati dalla Regione Piemonte da soli o congiuntamente per un massimo del 40%

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita dalla qualifica "Rosso" riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, Croatina, Merlot per almeno il 60% da soli o congiuntamente; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici autorizzati dalla Regione Piemonte,da soli o congiuntamente, per un massimo del 40%

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo e nebbiolo Superiore:

Nebbiolo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia del Verbano − Cusio − Ossola: Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera,Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

Giacitura: esclusivamente collinare con quota altimetrica compresa tra i 160 ed i 1000 s.l.m. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

Esposizione: versanti collinari est, sud, ovest adatti ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300.

Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a vegetazione assurgente a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Titolo alcolometrico vol.

Vini

resa uva
T/ha

naturale minimo

Valli Ossolane Rosso

8

10,5% vol.

Valli Ossolane Nebbiolo

8

10,5% vol.

Valli Ossolane
Nebbiolo Superiore

7

11% vol.

Valli Ossolane Bianco

8

10,00% vol.

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" puo' essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito riportate.

Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni massime di uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno 0.5% vol., per tipologia. Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna», vengono così riassunte:

a) terzo anno d'impianto:

Titolo alcolometrico vol.

Vini

resa uva T/ha

naturale minimo

Valli Ossolane Rosso

4,4

11,00% vol.

Valli Ossolane Nebbiolo

4,4

11,00% vol.

Valli Ossolane
Nebbiolo Superiore

3,6

11,5% vol

Valli Ossolane Bianco

4,4

10,50% vol.

b) quarto anno d'impianto:

Titolo alcolometrico vol.

Vini

resa uva T/ha

naturale minimo

Valli Ossolane Rosso

5,1

11,00% vol.

Valli Ossolane Nebbiolo

5,1

11,0% vol

Valli Ossolane
Nebbiolo Superiore

4,3

11,5% vol

Valli Ossolane Bianco

5,1

10,50% vol.

c) quinto anno d'impianto:

Titolo alcolometrico vol.

Vini

resa uva T/ha

naturale minimo

Valli Ossolane Rosso

5,8

11,00% vol.

Valli Ossolane Nebbiolo

5,8

11% vol

Valli Ossolane
Nebbiolo Superiore

4,9

11,50% vol

Valli Ossolane Bianco

5,8

10,50% vol.

d) sesto anno d'impianto:

Titolo alcolometrico vol.

Vini

resa uva T/ha

naturale minimo

Valli Ossolane Rosso

6,5

11,00% vol.

Valli Ossolane Nebbiolo

6,5

11,00% vol.

Valli Ossolane
Nebbiolo Superiore

5,6

11,50% vol.

Valli Ossolane Bianco

6,5

10,50% vol.

e) settimo anno d'impianto e successivi:

Titolo alcolometrico vol.

Vini

resa uva T/ha

naturale minimo

Valli Ossolane Rosso

7,2

11,00 % vol.

Valli Ossolane Nebbiolo

7,2

11,00 % vol.

Valli Ossolane Nebbiolo Superiore

6,3

11,50 % vol.

Valli Ossolane Bianco

7,2

10,50 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata "valli ossolane", devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini

Resa
uva/vino

Prod. max. vino (hl)

Valli Ossolane Rosso

70%

56,00

Valli Ossolane Nebbiolo

70%

56,00

Valli Ossolane
Nebbiolo Superiore

70%

49,00

Valli ossolane Bianco

70%

56,00

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% (70% per la Bianco ) l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

5. Il Vino "Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore o Prunent Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno a decorrere dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

6. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

7. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto a "Valli Ossolane" di diversa annata e/o vitigno.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "valli Ossolane" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valli Ossolane" Rosso

"Valli Ossolane" Nebbiolo Prunent

"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore o Prunent superiore:

"Valli Ossolane" Bianco:

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino "Valli Ossolane" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del presente disciplinare; tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Valli Ossolane", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Valli Ossolane" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valli Ossolane" per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valli Ossolane" con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl.