Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009
Codice DB1107
D.D. 12 marzo 2009, n. 164
D.P.R. 290/2001 artt. 25, 26 e 27 − Corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura ("patentini") − Disposizioni per l'attività anno 2009.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare le disposizioni per l'anno 2009, riportate nell'allegato A che fa parte integrante della presente determinazione, che normano la programmazione e la gestione dei corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari ("patentino").
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia
Allegato A
1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA
− D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25, 26 e 27
− D. Lgs. 194/95
− Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988
− Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.
− Legge 845/78
− L.R. 63/95
− L.R. n.17/99
− D.M. 166/2001
− DGR n. 77−4447/2001
− DGR n. 29−3181/2006
− Dlgs. 163/2006
In particolare il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 agli artt. 25, 26 e 27 stabilisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ("patentino") dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;
Considerato che, per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici" "tossici" e "nocivi", è fatto obbligo per l'acquirente di essere in possesso della relativa autorizzazione ("patentino") che viene rilasciata o rinnovata previa frequenza di un corso con relativo esame finale, le presenti disposizioni disciplinano la programmazione l'organizzazione e la gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei "patentini" per l'anno 2009.
2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 Competenze
Ai sensi della L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei "patentini" è trasferita alle Province.
Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.
2.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.
Possono presentare domanda per l'affidamento della programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del "patentino", tutti gli Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi i requisiti indicati e per i quali non sussistano le cause di esclusione per l'affidamento di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 (Enti gestori).
Inoltre tali Enti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, l'accreditamento ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, rilasciato dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte per la macrotipologia C formazione continua per lavoratori occupati.
Ogni Provincia competente per territorio, per affidare l'organizzazione e la gestione dei corsi agli Enti gestori, deve stipulare con essi apposita convenzione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2.3 Tipologia e durata dei corsi
Coloro che non sono in possesso del "patentino", sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore complessive, di cui 18 ore di lezioni e 2 ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale. La durata massima delle lezioni serali è di 3 ore e, nel caso di lezioni giornaliere, non deve essere superiore alle 4 ore con orario continuato e non oltre alle 8 ore con orario spezzato (con un intervallo di almeno un'ora).
Coloro che sono già in possesso del "patentino" e devono rinnovarlo sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive, di cui 1 lezione da 3 ore e 2 ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi di 20 ore.
Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza dello stesso.
Coloro che possiedono il "patentino" scaduto da più di 5 anni dalla data di scadenza, devono obbligatoriamente frequentare il corso di 20 ore.
La validità del "patentino" è di 5 anni, così come previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino al conseguimento dell'idoneità ottenuta in seguito allo svolgimento del primo corso utile svolto in ambito provinciale; la proroga della durata ha termine immediato, qualora il candidato risultasse non idoneo agli esami finali.
2.4 Programma dei corsi e delle docenze.
Il programma dei corsi è quello elaborato dall'apposita Commissione del Ministero e riportato integralmente nell'allegato alla Circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.
Può essere utilizzato come testo base la versione di Ottobre 2008 della "GUIDA ALL'USO CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" edita dall'Assessorato Regionale Agricoltura con allegato l'elenco delle domande d'esame per il conseguimento dell'idoneità all'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura, aggiornate in base alla vigente normativa.
Per l'insegnamento devono essere utilizzate persone in possesso di un titolo di studio attinente alle materie del programma
I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
− laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari equipollenti;
− laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari equipollenti;
− diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.
Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione da parte di un medico delle A.S.L. nei corsi di 20 ore.
2.5 Esami finali.
Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 15 ore di lezioni effettive (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita commissione composta da:
− un funzionario tecnico della Provincia − Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
− un funzionario della Azienda Sanitaria Locale − Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) competente per territorio;
− un funzionario della Azienda Sanitaria Locale − Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) − competente per territorio;
− un rappresentante dell'Ente Gestore.
La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia − Settore/Servizio dell'Agricoltura competenti per territorio.
Sarà compito di ogni Provincia richiedere all'A.S.L. e all'Ente gestore di designare i rappresentanti quali membri della commissione d'esame; gli Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dell'Agricoltura di ogni Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.
La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.
All'atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta del versamento di euro 5,16, previsto per la iscrizione al corso, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: "quota di partecipazione al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari".
Il versamento di euro 5,16, che ogni allievo deve effettuare alla Provincia competente quale quota di partecipazione al corso, può essere eseguito dall'Ente gestore in un unica soluzione; in questo caso, l'Ente gestore, al momento dell'esame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa ricevuta.
L'esame finale consisterà nella compilazione di un questionario di 20 domande scelte tra quelle inserite nella Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993 e aggiornate dall'Assessorato Regionale Agricoltura con Determinazione n. 924 del 4.11.2008.
La risposta esatta ad ogni domanda comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione all'importanza della domanda, per un totale massimo di 100 punti.
Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.
Ai candidati che hanno superato l'esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare domanda alla Provincia competente − Settore/Servizio dell'Agricoltura per il rilascio o rinnovo del "patentino".
Il candidato che ha superato l'esame deve inoltrare domanda per il rilascio del "patentino" entro dodici mesi dalla data dell'esame.
Il candidato, a far data dal primo esame in cui è risultato assente, ha un anno di tempo a disposizione per sostenerlo.
Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenerlo altre due volte entro un anno dal primo esame.
Il candidato che non ha superato l'esame per tre volte, deve rifrequentare il corso.
L'utente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino rinnovato entro la scadenza di quello vecchio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di scadenza dello stesso.
Scaduto tale periodo, il candidato deve risostenere l'esame finale.
2.6 Partecipanti ai corsi.
Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per il conseguimento del "patentino" sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età, mentre non esiste limite massimo di età.
Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni che al momento dell'iscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali potranno sostenere l'esame solo al compimento del 18° anno.
Dalla frequenza dei corsi e dal relativo esame finale sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici (D.P.R. 290/2001 art. 26 comma 6), che potranno ottenere il "patentino" dalle Province, previa presentazione del relativo titolo di studio.
Inoltre l'esenzione viene estesa anche alle lauree triennali delle classi 20 e le lauree specialistiche delle classi 74/S e 77/S.
Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10 fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo è di 10 fino ad un massimo di 50 allievi.
In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute dall'Ufficio competente all'approvazione del programma operativo.
Per i corsi di 20 ore, possono essere iscritti nuovi allievi fino al massimo previsto, entro la seconda lezione.
Nel caso in cui alla prima lezione del corso sia presente un numero di allievi inferiore a quello minimo prima indicato, l'Ente gestore può:
− sospendere il corso e riprenderlo nel momento in cui venga raggiunto il numero minimo previsto, comunicando alla Provincia − Settore/Servizio dell'Agricoltura competente il nuovo calendario delle lezioni,
oppure
− aprire il corso con gli allievi presenti.
Per i partecipanti ai corsi residenti nella Regione Piemonte, la Provincia competente a rilasciare i patentini è quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame finale.
Per contro, per i partecipanti ai corsi residenti fuori regione, le Province possono rilasciare o rinnovare il patentino, qualora vengano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni:
2.7 Sede dei corsi.
I locali destinati ai corsi e le suppellettili ivi presenti devono avere le caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di comfort per ospitare il numero di allievi iscritti.
E' possibile richiedere alle competenti autorità scolastiche, come previsto dalla legge 845/78, la disponibilità di uso di strutture delle scuole presenti sul territorio.
3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Le procedure relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'erogazione finanziaria sono quelle di seguito specificate.
3.1 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.
Al pagamento dell'importo stabilito per la realizzazione dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2009, ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 e della L.R. 63/95.
Con DGR n. 46−9873 del 20.10.2008, ai sensi della L.R. 17/99, è stata definita una disponibilità finanziaria per il 2009 pari a € 250.000,00.
Questa verrà trasferita alle Province, con successiva Determinazione, nel seguente modo:
1) 80% della disponibilità, pari a € 200.000,00,ripartita sulla base dei seguenti parametri:
− 10% suddiviso in parti uguali.
− 90% in base al numero dei "patentini" rilasciati nella singola provincia nel periodo 2003 − 2007.
2) 20% della disponibilità, pari a € 50.000,00, ripartita proporzionalmente sulla base dei programmi operativi ammissibili e su richiesta di ciascuna Provincia, subordinata all'impiego di eventuali fondi residui.
Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a impegnare a favore degli Enti gestori i fondi loro trasferiti.
3.2 Applicazione criteri per ogni singola Provincia.
Qualora l'importo complessivo delle richieste pervenute superi la disponibilità finanziaria di ogni singola Provincia (comprensivo di budget annuale assegnato + eventuali residui degli anni precedenti + ulteriori integrazioni richieste alla Regione), ad ogni Ente ritenuto ammissibile si provvederà ad attribuire punti in funzione dei seguenti criteri:
1. Criterio generale:
Assegnazione del 5% della disponibilità finanziaria provinciale a ciascun Ente ritenuto ammissibile o comunque di un importo minimo per la realizzazione di almeno un corso da rinnovo o da rilascio.
2. Criteri di selezione:
a) Corsi ai sensi del D.P.R. 290/01, finalizzati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura, effettivamente svolti nel triennio 2005 − 2006 − 2007:
punti 10 per ogni anno di riferimento
b) Numero di corsi di cui al punto a) realizzati per anno nel triennio 2005 − 2006 − 2007:
punti 5 da 1 a 5 corsi
punti 10 da 6 a 10 corsi
punti 20 da da 11 a 20 corsi
punti 30 da 21 a 30 corsi
punti 40 oltre 30 corsi
c) Numero di partecipanti ammessi all'esame finale ai corsi di cui al punto a) per anno nel triennio 2005 − 2006 − 2007:
punti 5 da 1 a 100
punti 10 da 101 a 150
punti 20 da 151 a 200
punti 30 da 201 a 300
punti 40 oltre 300
d) Percentuale di realizzazione* dei corsi di cui al punto a) in relazione al programma finanziato per anno nel triennio 2005 − 2006 − 2007:
punti 5 dal 20% al 50%
punti 15 dal 51% al 75%
punti 20 dal 76% al 100%
*nel caso di numeri decimali si procederà ad arrotondare per eccesso oltre lo 0,5
Ad ogni Ente ritenuto ammissibile vengono attribuiti i punti ottenuti dall'applicazione di ogni criterio considerato in modo da ottenere la percentuale sul punteggio complessivo.
Tale percentuale viene rapportata alla disponibilità finanziaria di ciascuna Provincia in modo da ottenere l'importo ammesso al finanziamento di ogni Ente, al netto dell'importo minimo garantito a tutti gli Enti.
Qualora l'importo ammesso risulti superiore a quello richiesto dall'Ente si procederà alla rimodulazione della parte eccedente con i medesimi criteri di cui sopra, e si procederà alla ripartizione della stessa in proporzione ai punti ottenuti fra gli Enti in graduatoria che hanno ricevuto un importo inferiore a quello richiesto.
3.3 Applicativo informatico "Patentini fitosanitari".
Nell'ambito del Progetto di e−government AtoB Piemonte "Servizi on−line per il mondo rurale", è in funzione il sistema informatico Ruparpiemonte (per le Amministrazioni Provinciali) e Sistemapiemonte (per gli Enti gestori) per la gestione dell'applicativo informatico "Patentini fitosanitari".
3.4 Modulistica.
Tutta la modulistica necessaria per l'espletamento della procedura in questione, è stata inserita nell'applicativo informatico.
Alle Amministrazioni Provinciali è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:
− Mod. PAT/1 − Richiesta di finanziamento con allegato il Programma operativo dei corsi.
− Mod. PAT/4 − Consuntivo corsi per anno e per Ente gestore.
− Mod. PAT/5 − Verbale di ispezione corsi.
− Convocazione rappresentanti commissione d'esame dell'ASL.
− Verbale di esame finale.
− Elenco iscritti per ogni singolo corso.
− Attestazione del candidato di richiesta di iscrizione ad un corso.
− Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
− Richieste di autorizzazione pervenute nell'anno per singola Provincia.
− Numero di "patentini" rilasciati per provincia, anno e titolo di studio.
− Elenco dei "patentini" rilasciati nell'anno per singola Provincia.
− Numero di partecipanti ai corsi per Ente gestore nell'anno.
− Numero di corsi effettuati per Comune e per Ente gestore.
− "Patentini" in scadenza.
− Emissione "Patentino".
All'Ente Gestore è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:
− Mod. PAT/1 − Richiesta di finanziamento con allegato il Programma operativo dei corsi.
− Mod. PAT/2 − Comunicazione inizio corsi ed esame finale.
− Mod. PAT/3 − Richiesta finanziamento con allegato Programma operativo a consuntivo.
− Registro di presenza allievi e docenti.
− Verbale di esame finale.
− Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
− Lettera di invito al singolo candidato.
− "Patentini" in scadenza per ogni Ente gestore.
− Dichiarazione superamento esame finale.
Al singolo soggetto è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:
− Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
− Attestazione del candidato di richiesta di iscrizione ad un corso.
3.5 Presentazione domanda di finanziamento e di approvazione "programma operativo" dei corsi.
Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio od il rinnovo dei "patentini" per l'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di affidamento alla Provincia − Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio, tramite il Servizio on line predisposto dal CSI Piemonte e disponibile sul portale Sistemapiemonte e far pervenire la domanda in formato cartaceo, allegando il programma operativo dei corsi (Mod. PAT/1), entro il 30 marzo 2009.
Ogni Ente interessato può richiedere fino ad un massimo di € 55.000,00 in ogni singola Provincia.
Ogni Provincia − Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio provvederà:
− a verificare i requisiti degli Enti gestori;
− ad inviare alla Direzione Regionale Agricoltura − Settore Servizi di Sviluppo Agricolo l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, in relazione a quello delle domande ammissibili, richiedendo, se necessaria, l'integrazione di fondi;
− ad applicare, laddove necessario, i criteri di cui al punto 3.2;
− ad approvare il Programma operativo dei corsi;
− a stipulare la convenzione con gli Enti gestori;
− ad autorizzare gli Enti ad iniziare i corsi.
Gli Enti gestori possono, a proprio rischio, iniziare i corsi anche prima della stipula della convenzione, ma dopo l'approvazione del programma operativo dei corsi.
La stipula della convenzione è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
3.6 Comunicazione inizio corsi
Dopo l'approvazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno alla Provincia − Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio la comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle lezioni, che contiene nominativo e titolo di studio dei docenti, almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso, anche via fax o e−mail.
3.7 Finanziamento dei corsi
Il finanziamento riguarda la programmazione, organizzazione e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti gestori con l'importo forfetario fino a 1.650 euro per i corsi di 20 ore e fino a 520 euro per i corsi di 5 ore.
Qualora il numero degli allievi ammessi all'esame finale risulti al di sotto del numero minimo consentito è prevista una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti per raggiungere il minimo previsto.
3.8 Erogazione dei pagamenti.
L'erogazione dell'importo complessivo spettante a ciascun Ente gestore si articola, di norma, nel pagamento di un anticipo o di un acconto e del saldo.
Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.
Gli Enti gestori dovranno trasmettere alla Provincia richiesta di pagamento (Mod. PAT/3).
a) Anticipo o acconto.
Ogni Provincia può autorizzare l'erogazione:
oppure
− di un acconto fino al 100% sui corsi realizzati.
b) Saldo.
I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 30 aprile 2010.
Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività, l'Ente gestore trasmetterà a ogni Provincia, il Programma operativo a consuntivo di tutti i corsi realizzati.
Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa restano agli atti dell'Ente gestore per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.
Ogni Provincia provvederà alla liquidazione del saldo relativo al pagamento di tutti i corsi a favore degli Enti gestori.
3.9 Controlli e vigilanza.
Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi sono affidati a ogni Provincia − Settori/Servizi dell'Agricoltura competenti per territorio.
I funzionari della Provincia incaricati del controllo dovranno redigere l'apposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).
3.10 Penalità
Al termine dell'attività, qualora il numero complessivo di corsi in ogni Provincia venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, all'Ente gestore vengono attribuite le seguenti penalità:
− n. di corsi realizzati dal 100% ad oltre il 75%: nessuna penalità.
− n. di corsi realizzati dal 75% al 30%: riduzione del 10% del finanziamento.
− n. di corsi realizzati meno del 30%: riduzione del 30% del finanziamento (compreso il recupero degli acconti eventualmente già erogati).