DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009
Legge regionale 26 marzo 2009, n. 10.
Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
Modifiche alla legge regionale
16 gennaio 1973, n. 4
Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 4/1973)
1. L'articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento al nuovo testo dell'articolo 60 dello Statuto), è sostituito dal seguente:
"Art. 33.
1. Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto ed in conformità alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.
3. Al referendum consultivo sono chiamati:
a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale;
b) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale;
c) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo.
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4.
6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali è presentata dai consigli comunali, gli stessi adottano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate con riferimento agli elementi di fatto di cui al comma 4. Il referendum consultivo viene svolto nella parte di territorio individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi residente.".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 33 bis della l.r. 4/1973)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. 4/1973, come inserito dall'articolo 4 della l.r. 58/1991, le parole: "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali", sono soppresse.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 4/1973)
1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 4/1973, le parole: "partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla", sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/1973, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 58/1991, è sostituito dal seguente:
"3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/1973, è inserito il seguente:
"3 bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.".
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 4/1973)
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 4/1973, le parole: "è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito", sono sostituite dalle seguenti: "propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito".
2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 4/1973, le parole: "un disegno di legge sull'oggetto del quesito", sono sostituite dalle seguenti: "regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito".
Capo II.
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51
Art. 5.
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 51/1992)
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), è inserito il seguente:
"Art. 2 bis. (Norme procedimentali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali)
1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L'iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto. 2. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell'istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall'articolo 33, comma 6 della l.r. 4/1973.
3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge.".
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 51/1992)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, è soppresso.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, le parole: "diecimila abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti".
3. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, è aggiunta la seguente:
"e bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2 bis, comma 2.".
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo le parole: "comunali interessati", sono inserite le seguenti: ", qualora non siano già stati presentati,".
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 51/1992)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 51/1992, è soppresso.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 51/1992, è aggiunta la seguente:
"c bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2 bis, comma 2.".
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 51/1992, dopo le parole: "comunali interessati", sono inserite le seguenti: ", qualora non siano già stati presentati,".
Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 51/1992)
1. L'articolo 6 della l.r. 51/1992, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 49 (Modificazioni alla l.r. 2 dicembre 1992, n. 51: ‘Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali), è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Modificazione delle denominazioni comunali)
1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispone il disegno di legge.
2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio.
3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r. 4/1973, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione.
4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della deliberazione favorevole all'indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3.
5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio.
6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale.".
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/1992)
1 Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 51/1992, le parole: "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali" sono soppresse.
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 51/1992, le parole: "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali" sono soppresse.
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 51/1992)
1. comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 51/1992, le parole: "dalla legge 142/90, articoli 11 e 12, e" sono soppresse.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 marzo 2009
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 124
"Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di comuni, circoscrizioni provinciali per ridurre il limite di popolazione per la costituzione di nuovi Comuni con caratteristiche particolari)".
− Presentato dal Consigliere Manolino il 19 luglio 2005.
Riassunta dal Consiglio ex art. 77 del Regolamento e in data 19 luglio 2005 rinviata dal Consiglio in VIII Commissione in sede referente.
− Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 476
Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
− Presentato dalla Giunta regionale il 26 settembre 2007.
− Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 1º ottobre 2007.
− Sul testo sono state effettuate consultazioni.
− Testo unificato del disegno di legge n. 476 e della proposta di legge n. 124, licenziato dalla Commissione referente il 25 febbraio 2008 con relazione di Giuliano Manolino.
− Approvato in Aula il 17 marzo 2009 con 33 voti favorevoli e 5 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota all'articolo 2
− Il testo dell'articolo 33 bis della l.r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 33 bis.
1. Non e' richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per le rettifiche di confine tra comuni per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni.
2. Non e' altresì richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.".
Nota all'articolo 3
− Il testo dell'articolo 36 della l.r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" Art. 36.
1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o la parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Sezione dei Comuni o del Comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.
3bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.
4. Il segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
5. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi agli Uffici di Sezione.
6. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.".
Nota all'articolo 4
− Il testo dell'articolo 38 della l.r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" Art. 38.
1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum.
2. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum.".
Nota all'articolo 6
− Il testo dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" Art. 3. (Istituzione di nuovi Comuni)
1. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo di casi di fusione tra più Comuni, di cui all'articolo 10.
2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;
b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;
d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;
e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi;
e bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2 bis, comma 2.
3. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio.
4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge n. 142 del 1990, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;
5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5;
6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.".
Nota all'articolo 7
− Il testo dell'articolo 4 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" Art. 4. ( Modificazione delle circoscrizioni comunali)
1. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
a) la descrizione dei nuovi confini proposti;
b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
c) le indicazioni di natura demografica, socio economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi;
c bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2 bis, comma 2.
2. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 1, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio.
3. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. n. 4 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge n. 142 del 1990, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;
4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4;
5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.".
Nota all'articolo 9
− Il testo dell'articolo 7 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7. (Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali)
1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di più Comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali è disposta dalla Regione con atto amministrativo.
2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.
3. La Giunta Regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.
4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
5. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'articolo 4.".
Nota all'articolo 10
− Il testo dell'articolo 10 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" Art. 10 ( Fusione di Comuni)
1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.
3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione − Autonomie locali.".
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE