DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
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Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009
Deliberazione del Consiglio Regionale 10 marzo 2009, n. 246−11344
Legge regionale 1/1987 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni. Programma attuativo per l'anno 2009.
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.
Il Consiglio regionale
vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e, in particolare l'articolo 3, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell'Emigrazione, proponga al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi previsti dalla legge;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42 − 9869 del 20 ottobre 2008 ed il relativo allegato titolato "Programma attuativo per l'anno 2009". Gestione legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni e preso atto delle motivazioni ivi addotte;
preso atto che la Consulta regionale dell'Emigrazione ha espresso parere favorevole in data 13 ottobre 2008;
acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla VII Commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 dicembre 2008
delibera
1) di approvare il Programma attuativo per l'anno 2009 − Gestione della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni, così come riportato nell'allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione;
2) di stabilire, al fine di consentire un'adeguata conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli uffici e/o enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi all'articolo 10 della l.r. 1/1987 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere la procedura e l'entità dei contributi previsti nel precedente Programma attuativo 2008;
3) di demandare alla Giunta regionale ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all'attuazione del Programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.
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