DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009
Legge regionale 4 marzo 2009, n. 6.
Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sanzioni)
1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239−8808, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
3. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di esercitare l'attività venatoria comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
4. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e g), della normativa di cui al comma 1, relative ai divieti di alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola, di esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada con l'esclusione delle biciclette nei percorsi autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.
6. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere f) ed h), della normativa di cui al comma 1, relative a divieti di costruire e ampliare strade se non in funzione del mantenimento delle attività esistenti presenti sul territorio e della fruibilità della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e alle norme relative ad interventi edilizi, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia di urbanistica.
7. Le violazioni all'articolo 3 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'accesso in determinate aree della riserva naturale speciale, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
8 Le violazioni all'articolo 4 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la circolazione con mezzi motorizzati nella riserva naturale speciale, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28.
9. Le violazioni all'articolo 5, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di accensione di fuochi a meno di 50 metri dalle aree boscate, cespugliate o che ospitano vegetazione degli ambienti umidi, e comma 3 relativa al divieto di utilizzare barbecue al di fuori dei campeggi, delle aree private, sulle spiagge e nelle aree limitrofe comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
10. Le violazioni agli articoli 6, 7 e 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della fauna minore e di raccolta, asportazione e detenzione di prodotti del sottobosco, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della l.r. 32/1982.
11. Le violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di raccolta, asportazione e detenzione di funghi, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.
12. Le violazioni all'articolo 9 della normativa di cui al comma 1, che limita l'utilizzo della viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche e degli accessi alle abitazioni e ad altri insediamenti esistenti, ai mezzi per gli interventi agricoli e selvicolturali, ai veicoli di soccorso e di servizio dell'ente di gestione, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10 relativa al divieto di abbandono, deposito incontrollato ed immissione di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee e di dispersione sul terreno di resti di film plastico da pacciamatura impiegato nelle colture floricole, comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
14. Le violazioni all'articolo 11, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di apporre elementi o strutture di tipo pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente individuati, salvo le esclusioni ivi previste e comma 2 che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario è soggetta al parere favorevole dell'ente di gestione, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
15. Le violazioni all'articolo 12 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero territorio della riserva naturale speciale di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro ed il sequestro dell'arma.
16. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 13 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di atterraggio o sorvolo a bassa quota dell'area protetta con qualsiasi mezzo con o senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, vigilanza, antincendio, delle pubbliche amministrazioni in servizio o autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
17. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).
18. Le violazioni all'articolo 15 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la realizzazione di pontili e ormeggi comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della l.r. 2/2008.
19. Le violazioni all'articolo 16 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
20. Le violazioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della normativa di cui al comma 1, che disciplinano le attività edilizie ed urbanistiche, gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.
21. Le violazioni all'articolo 27 della normativa di cui al comma 1, in materia di inquinamento luminoso comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
22. Le violazioni agli articoli 28, 29 e 30 della normativa di cui al comma 1, in materia di gestione del patrimonio forestale comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della Provincia Verbano Cusio Ossola.
23. Le violazioni all'articolo 31, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti delle colture floricole e di quelle da frutto coi fitofarmaci di classe tossicologica T + e T comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
24. Le violazioni all'articolo 31, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti sulle colture da legno e su tutte le altre colture con fitofarmaci classe T+, T e Xn ad eccezione di interventi localizzati comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
25. Le violazioni all'articolo 35 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di danneggiamento di beni di proprietà dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
26. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati all'articolo 37 della normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.
Art. 2.
(Misure di ripristino)
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia Verbano Cusio Ossola previo parere dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. è comunque fatta salva la possibilità da parte della Provincia Verbano Cusio Ossola di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
5. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, la Provincia Verbano Cusio Ossola provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
7. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 3.
(Procedure amministrative e contenzioso)
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola soggetto gestore del sito di importanza comunitaria e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 marzo 2009
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 472
Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.
− Presentato dalla Giunta regionale il 20 settembre 2007.
− Assegnato alla V Commissione in sede referente il 25 settembre 2007.
− Sul testo sono state effettuate consultazioni.
− Testo licenziato dalla Commissione referente il 24 gennaio 2008 con relazione di Mariano Turigliatto.
− Approvato in Aula il 24 febbraio 2009, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 5 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note all'articolo 1
− Il testo dell'articolo 7, della l.r. 57/1979, è il seguente:
"Art. 7. (Redazione dei piani naturalistici)
[1] Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.".
− Il testo dell'articolo 8, della l.r. 57/1979, è il seguente:
"Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)
[1] I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
[2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.
[3] Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.".
− Il testo dell'articolo 38, della l.r. 32/1982, è il seguente:
"Art. 38 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
− 1. non risulti regolarmente immatricolato;
− 2. sia privo di targa;
− 3. sia privo di assicurazione;
− 4. sia privo di libretto di circolazione;
− 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
l) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.".
− Il testo dell'articolo 10, della l.r. 24/2007, è il seguente:
"Art. 10. (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;
e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1º aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.".
− Il testo dell'articolo 255, del d.lgs. 152/2006, è il seguente:
"255. Abbandono di rifiuti.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.".
− Il testo dell'articolo 26, della l.r. 2/2008, è il seguente:
"Art. 26. (Sanzioni in materia di navigazione interna)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
2. L'occupazione dello specchio acqueo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 ed all'articolo 22 è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.".
− Il testo dell'articolo 10, della l. 447/1995, è il seguente:
"10. Sanzioni amministrative.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.".
− Il testo dell'articolo 9, della l.r. 31/2000, è il seguente:
"Art. 9. (Sanzioni)
1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito formulato dalla provincia competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila.
2. Nel caso in cui l'abuso avvenga all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'articolo 8, la sanzione è raddoppiata. Se l'abuso in tali aree è commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata.
3. La provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti.".
Nota all'articolo 3
− Il capo I della legge 689/1981 relativo a "Le sanzioni amministrative", comprende gli articoli dal n. 1 al n. 43.
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE