Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2009
Codice DA0713
D.D 3 novembre 2008, n. 1255
Comune di MONTECRESTESE (VCO). Mut. temp. di dest.ne d'uso con conc.ne amm.va per anni 10 a terzi di porzioni di compl.vi mq. 2.500 circa dei t.ni com.li di u.c. distinti al NCT Fg. 25−mapp. 30p−31p−32p−116p, per realiz.ne strada, in ampl.to strada p.ca in loc. "CHEZZO", per accesso a cava di serizzo, sita in loc. "NAVOSSO", in C.ne di Crevoladossola (VCO), denominata "NAVOSSO", di proprieta' privata. Autorizzazione.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di autorizzare il Comune di Montecrestese (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 2.500 circa, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 25 − mapp. 30 parte − 31 parte − 32 parte e 116 parte, per darle in concessione amministrativa, alla Soc. "Cave Navosso S.n.c.", per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l'accesso a una cava privata di serizzo, sita in località "Navosso", in comune di Crevoladossola (VCO), denominata "Navosso", mediante la realizzazione di una strada, in ampliamento della strada pubblica Montecrestese − Pontemaglio, in loc. "Chezzo";
- che il Comune di Montecrestese (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- le porzioni di complessivi mq. 2.500 circa dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE − P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90−12248 del 06.04.2004, D.G.R. n. 11−1800 del 19.12.2005, con la L.R. n. 9/07 e con la L.R. n. 22/07, inoltre, al termine della realizzazione dell'opera e, se il caso, dopo eventuali manutenzioni, dovranno essere effettuati i ripristini, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario. Al termine della concessione e degli eventuali rinnovi, non si dovrà procedere alla rimozione dell'opera, in quanto la stessa è, e sarà, di interesse collettivo, così come meglio specificato in premessa;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dal precitato elaborato tecnico definitivo e riassuntivo di precedenti, del 01.10.2008 (approvato con la precitata D.G.C. n. 65 del 09.10.2008 e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte) e, più precisamente:
- canone annuo fisso inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, € 72,00/anno;
- canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di complessivi mq. 2.500 circa, che comprende anche il sentiero che verrà realizzato sul lato a monte, per il transito pedonale nonché; le scarpate e le ripe, €. 1.125,00/anno che, al netto di €. 110,00/anno, da riconoscere in riduzione del precitato canone in virtù dei benefici che l'opera porta alla popolazione usocivista locale (oltre quanto già descritto, la strada servirà anche da pista tagliafuoco, per emergenze varie e per futuro collegamento con la frazione di Pontemaglio), si riduce a €. 1.015,00/anno, e quindi, con i mancati frutti, a complessivi € 1.087,00/anno;
considerato che la summenzionata perizia definitiva, approvata con la precitata D.G.C n. 65 del 09.10.2008, riporta valori di indennizzo per la popolazione usocivista locale superiori a quanto stimato in origine ed approvato nella parimenti precitata originaria istanza, con D.C.C. n. 7 del 16.04.2003;
il canone complessivo annuo (€. 1.087,00) dovrà essere annualmente adeguato in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT, fatto salvo che il pagamento avvenga in unica soluzione al rilascio della concessione (in questo caso l'importo minimo omnicomprensivo dovuto dal Concessionario al Comune, ammonterebbe a complessivi €. 10.870,00);
eventuali conguagli potranno essere effettuati, solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune − Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali;
Il Comune di Montecrestese (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri