Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2009


Codice DA1406
D.D. 6 ottobre 2008, n. 2290

Regio Decreto: 523 / 1904 − Polizia Fluviale: n. 4677 − Comune: Prazzo − Corso d'acqua: Torrente Maira − Lavori: di sistemazione sponda destra del Torrente Maira nel tratto compreso tra gli abitati di Prazzo Inferiore e Ponte Marmora nel Comune di Prazzo. Richiedente: Comune di Prazzo −Via Nazionale n. 22 − Prazzo (CN).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzazione, ai soli fini idraulici, il Comune di Prazzo via Nazionale n. 22, ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e con l'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

  1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
  3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
  4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
  6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. Sarà fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché; il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
  8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  11. l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, e dovrà essere rispettata pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
  12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89, ecc.);
  13. prima dell'esecuzione dei lavori siano presi gli opportuni accordi con l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare un'adeguata salvaguardia della fauna ittica, così come prescritto dal R. D. n. 1486 del 22.11.1914 art. 7,3 c;

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo