Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2009
Codice DA1403
D.D. 1 ottobre 2008, n. 2260
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 29/08 per la realizzazione di una difesa spondale in massi in destra idrografica del rio di Pratovigero in Comune di Trana (TO) Richiedente: Arch. Silverio Pronello.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Arch. Silverio Pronello, (omissis), ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di difesa spondale, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;
- il piano di appoggio della struttura di fondazione della suddetta difesa dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo;
- l'opera di difesa dovrà essere idoneamente raccordata a monte con la spalla del ponte esistente, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava; dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né; lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché; il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della difesa spondale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della difesa mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della difesa spondale, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi